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avvocato amministrativista
Il 2022 comincia con un’importante novità per il mondo degli avvocati: la pensione si può chiedere anche online. La procedura informatica, che si può utilizzare per il momento solo per le richieste di pensione di vecchiaia (70 anni di età e 35 anni di contribuzione), vecchiaia anticipata (65 anni), anzianità (62 anni e 40 di contribuzione), e contributiva (70 anni e 5 anni di contribuzione), si affianca a quella classica basata su carta e pec, che rimane comunque l’unica utilizzabile per tutte le altre prestazioni previdenziali come le pensioni di invalidità, di reversibilità, e indirette. Per presentare la domanda di pensione online, si potrà, a partire dal 10 gennaio, collegarsi al sito della Cassa forense. Come raccomanda Angelo Strano, dirigente, responsabile del servizio “Prestazioni previdenziali” della Cassa Forense, prima di cominciare occorre scannerizzare la tessera sanitaria dell’iscritto (fronte/retro) e il modulo delle detrazioni fiscali, accessibile dalla pagina web della procedura, la cui compilazione è però opzionale. Per poter presentare la domanda, bisogna entrare nell’area riservata (“posizione personale”), per la quale occorre il codice meccanografico e il pin. «A quel punto – spiega Strano – una volta che si è nella propria pagina web, bisogna andare al menu “Istanze on line”, e dopo aver dato l’autorizzazione al trattamento dei dati, occorre selezionare la tipologia di trattamento previdenziale disponibile in base ai requisiti posseduti, per ognuna delle quali è disponibile il link alla normativa di riferimento». Cliccato sul tipo di pensione, si visualizzano i dati anagrafici posseduti dalla Cassa forense relativamente all’iscritto, e al riguardo il dirigente della Cassa suggerisce: «In caso di dati non aggiornati, vi è la possibilità di modificarli, cliccando su un link, che porta alla parte anagrafica della propria pagina web, così da poterla correggere».Si passa poi all’eventuale visualizzazione dei dati reddituali dei vari anni non comunicati alla Cassa, che ovviamente vanno forniti al fine della conclusione positiva della procedura. «Questo passaggio – sottolinea Strano – non è previsto nella procedura cartacea, per la quale bisogna indicare il reddito solo degli ultimi 2 anni, ed in caso di dati mancanti per gli anni precedenti, l’iscritto viene successivamente contattato dalla Cassa per fornirli». Continuando con la descrizione dei vari step dell’istanza telematica di pensione, Strano ricorda che il passo successivo è la comunicazione delle coordinate bancarie, dove la pensione sarà accreditata. «L’ultima fase – continua il responsabile del servizio Prestazioni previdenziali – consiste nell’allegare un file che deve contenere contestualmente la tessera sanitaria scannerizzata fronte/retro e l’eventuale modulo sulle detrazioni fiscali. Pertanto, bisogna dotarsi di un software gratuito che effettua l’unione di 2 file pdf (tipo pdf split and merger), oppure mandare il file sulle detrazioni fiscali via pec alla Cassa in un momento successivo». A quel punto il richiedente può scaricare l’anteprima della domanda di pensione, ed accertato che tutto sia corretto (altrimenti deve selezionare “annulla”), deve cliccare su “trasmetti”. Subito dopo il professionista, cliccando sull’icona “ricevuta”, ottiene la conferma che la domanda è stata correttamente inviata, con il numero di protocollo, e la relativa data. Grazie all’informatizzazione della domanda gli uffici della Cassa possono subito cominciare a lavorare l’istanza, per pervenire alla conclusione del processo di definizione del trattamento entro i 90/120 giorni successivi, come precisato nella carta dei servizi.Come già ricordato, la pensione di reversibilità (per i familiari dell’avvocato già in pensione), e quella indiretta (per i congiunti di avvocati deceduti prima del pensionamento) deve essere ancora richiesta cartaceamente, firmata a penna e, dopo averla scannerizzata, inviata via pec alla Cassa, insieme agli allegati richiesti. Al riguardo si ricorda che le pensioni di reversibilità e indiretta possono essere richieste dal coniuge (o il partner di un’unione civile), o dall’ex-coniuge con assegno di mantenimento, oppure dai figli fino a 26 anni (o senza limiti di età, se inabili). Per quanto riguarda la pensione indiretta vi sono due requisiti: l’iscrizione del professionista alla Cassa per almeno 10 anni, e un’età massima al momento dell’iscrizione di 40 anni. I beneficiari di questi due ultimi trattamenti hanno comunque diritto ad un trattamento minimo complessivo di 900 euro lordi mensili.