È partita bene la misura della compensazione dei crediti da gratuito patrocinio con gli oneri contributivi che gli avvocati versano al proprio istituto previdenziale.

Si tratta di una nuova possibilità, richiesta dal Cnf e dalla Cassa forense al Parlamento, che l’ha effettivamente recepita con l’art. 1, comma 860, della legge 197/ 2022 ( legge di bilancio per il 2023), il quale ha modificato il comma 778, dell’art. 1, della legge 208/ 2015, che prevedeva la possibilità di compensazione degli onorari degli avvocati, che svolgevano il ruolo di difensore di ufficio, con le imposte dirette e l’Iva, nonché con i contributi previdenziali, ma solo quelli da versare all’Inps per i propri dipendenti. La novella ha cancellato questa limitazione ( oneri previdenziali dei dipendenti), per cui la compensazione può riguardare anche i versamenti dei professionisti legali alla propria Cassa Forense. Inoltre è stato aumentato sensibilmente lo stanziamento, che è passato da 10 a 40 milioni di euro l’anno. Insomma, le condizioni c’erano tutte per assicurare un indubbio vantaggio per i penalisti, sempre alle prese con incassi molto ritardati dei loro compensi ( in media 2 anni) per le attività svolte nell’interesse generale della giustizia.

Come riporta un comunicato dell’istituto previdenziale guidato da Valter Militi, nel periodo 1° marzo - 30 aprile è stata richiesta la compensazione per 8.659 fatture, pari a 12 milioni e mezzo di euro. Rispetto all’anno precedente, gli avvocati hanno potuto quindi compensare 2,6 milioni di euro in più.

D’altronde, tutti gli avvocati che non devono versare l'Iva, facendo ricorso al regime forfettario ( che inoltre è stato esteso da 65 a 85mila euro l’anno), avrebbero avuto maggiori difficoltà nell’effettuare la compensazione, non avendo debiti con l'Erario.

In virtù di questi dati positivi, la Cassa Forense sta richiedendo al ministero della Giustizia, alla Ragioneria dello Stato, e al Mef, una nuova finestra temporale per la compensazione dei crediti commerciali gestiti dal Mef, che vada dal 1° settembre al 31 ottobre 2023. Tale seconda finestra sarà utile per poter compensare crediti maturati dopo il 30 aprile 2023 ( e fino al 31 agosto), evitando di attendere un anno per poter procedere alla compensazione, visto che allo stato attuale delle cose, la prossima finestra sarà il 1° marzo - 30 aprile 2024.

«A quanto ci risulta – chiosa Giancarlo Renzetti, membro del Cda della Cassa Forense – gli uffici del

Mef ( Ragioneria, Equitalia) e del ministero della Giustizia stanno valutando positivamente la nostra richiesta di riapertura di una seconda finestra per le domande di compensazione nel 2023, e questo per 2 motivi: da una parte le domande hanno assorbito finora solo 12,5 milioni dei 40 milioni di euro stanziati; ed in secondo luogo il meccanismo della compensazione costituisce anche un alleggerimento del carico di lavoro amministrativo dei tribunali, circostanza che dovrebbe permettere una riduzione dei ritardi nella liquidazione dei compensi, e quindi una migliore valutazione da parte dell’Ue, che monitora l’operato della Pa per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei cittadini, anche in relazione ai pagamenti». Ma come funziona operativamente il meccanismo della compensazione?

«Premesso che nel sito della Cassa Forense ci sono articoli e tutorial che spiegano come accedere a questo meccanismo – ricorda Renzetti – è bene ricordare che il primo passaggio è rivolgersi all’ufficio delegato alle spese di giustizia del Tribunale dove si è svolta l’attività del patrocinio a spese dello Stato, per avviare la procedura per ottenere delle credenziali, che servono poi per iscriversi alla Piattaforma dei crediti commerciali del Mef- Rgs ( Ragioneria dello Stato), rintracciabile su internet, indicando il nome della piattaforma in un motore di ricerca.

Una volta completata l’iscrizione, seguendo un percorso piuttosto impegnativo, si possono scegliere le fatture elettroniche che sono caricate nel sistema, e decidere quelle da utilizzare per la compensazione».

Dal punto di vista pratico la compensazione poi viene formalizzata con l’F24 al momento del pagamento delle imposte e degli oneri previdenziali dovuti dal professionista, e al riguardo bisogna indicare con opportuni codici le diverse tipologie di contributi che si intende compensare con i crediti derivanti da compensi riconosciuti dal ministero della Giustizia ( ad esempio E100 “CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo”; E101 “CASSA FORENSE - contributo di maternità).