È stato depositato in Parlamento, con decreto ministeriale firmato dalla guardasigilli Marta Cartabia, su proposta del Consiglio nazionale forense (come previsto dalla legge professionale), lo schema di regolamento in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati, con non poche e significative novità rispetto al precedente Dm del 10 marzo 2014, n. 55, e del suo aggiornamento nel 2018. Spetterà ora alle commissioni Giustizia di Senato e Camera pronunciarsi. Nell’attesa, non si possono non esprimere alcune osservazioni sul testo. Anzitutto: il raggio applicativo del provvedimento, che si compone di 7 articoli e (in allegato) nuove tabelle sui parametri forensi, concerne tutti i casi nei quali non vi è stata una determinazione consensuale del compenso, non è stato determinato in forma scritta ovvero nei casi di liquidazione giudiziale. Merita preliminarmente osservare, prima di trattare più nel dettaglio la proposta, che il ministero ha preventivamente richiesto il parere della sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato. Quest’ultimo, salva la segnalata “opportunità di modificare alcune delle disposizioni […] al fine di perseguire con ancora maggiore efficacia le finalità dichiarate dal Ministero”, ha espresso parere favorevole. Altrettanto favorevole il parere della Ragioneria generale dello Stato. Nulla eccependo, infatti, si limita a far proprie le conclusioni della relazione tecnica del Gabinetto del ministro secondo cui “dalle modifiche in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ragione di un effetto sostanzialmente compensativo derivante dalla riduzione dei margini di discrezionalità, suscettibili di determinare esiti incrementativi o decrementativi degli importi dei compensi liquidati dal giudice”. Le finalità e le linee di fondo che caratterizzano tale intervento normativo riguardano: I) la riduzione del margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi al fine di garantire maggiore omogeneità e uniformità nell’applicazione dei parametri sul territorio nazionale (significativa, sul punto, l’eliminazione delle parole “di regola” nelle disposizioni del testo precedente); II) l’adozione di un’unica percentuale del 50% per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle diverse fasi del processo (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), al fine di garantire un maggiore coesione ed equità per la categoria; III) l’incoraggiamento della funzione conciliativa e della soluzione concordata delle controversie mediante determinazione del compenso nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato nella misura fissa di un quarto; IV) specularmente, l’ostacolo alla proposizione di liti temerarie mediante l’innalzamento dal 50% al 75% della riduzione del compenso del difensore; V) l’incentivo alla risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale e nell’ambito delle procedure di Adr le quali, se si concludono positivamente (accordo tra le parti), determinano un aumento dei compensi del 30%. Quest’ultime introduzioni, in particolare, potrebbero costituire un significativo step per ridurre il gravoso carico della macchina della giustizia a vantaggio della definizione delle vicende con strumenti deflattivi. Si segnalano con favore alcune singole introduzioni, tra cui quella che prevede nel giudizio civile innanzi la Corte di Cassazione una maggiorazione del compenso nel caso in cui venga depositata una memoria che, per legge, non può essere presentata prima di cinque giorni dall’udienza; quella che introduce una specifica tabella dei parametri relativi all’attività professionale svolta, in sede di procedure concorsuali, nei procedimenti relativi all’accertamento del passivo; quella che, recependo quanto ormai fatto proprio dal sistema di common law americano, introduce la cosiddetta tariffa oraria con una soglia compresa tra un minimo di 200€ e un massimo di 500€ per ciascuna ora, liberamente opzionabile nell’esercizio dell’autonomia negoziale tra cliente e professionista. Tariffa oraria in linea con le richieste di mercato avanzate da aziende e gruppi industriali. Infine, con riferimento alla materia stricto sensu penalistica, giova menzionare la valorizzazione mediante uno specifico aumento dei compensi (del 20%) dell’attività svolta in sede di indagini difensive quando queste risultino particolarmente complesse o urgenti. In conclusione, volendo esprimere un primo sintetico bilancio sullo schema di regolamento qui brevemente esposto, pare potersi ritenere che le premesse per conferire maggior dignità e decoro alla professione forense ci siano tutte. D’altronde, non pare inconferente far notare come già nell’articolo 2333 c.c., in materia di compensi, viene indicato che “la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”. *Avvocato, Direttore Ispeg - Istituto per gli studi politici, economici e giuridici