La Corte di Cassazione, nella sentenza numero 23512/ 2023, ha dichiarato la nullità, anziché l'inesistenza, della notifica dell'atto di appello eseguita telematicamente all'indirizzo Pec di un avvocato diverso da quello costituito nel giudizio di primo grado. Il caso oggetto della sentenza trae origine da una controversia legale in cui la Corte di Appello, nella contumacia dell'appellato, ha emesso una sentenza che rigettava la domanda del ricorrente, confermando alcune statuizioni di merito e condannando l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Successivamente l'originario attore ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo tra l'altro che la notifica del ricorso in appello era stata eseguita all'indirizzo Pec di un difensore diverso da quello costituito nel giudizio di primo grado, e quindi andava dichiarata inesistente.

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi del ricorso e ha sottolineato i principi fondamentali riguardanti la notifica degli atti giuridici. Secondo la Corte, l'inesistenza della notificazione di un atto può verificarsi solo quando mancano elementi importanti che rendono difficile qualificare l'atto di notifica come tale. Questo accade solo quando l'azione di trasmettere l'atto non viene eseguita correttamente da una persona autorizzata secondo la legge, oppure quando l'atto non raggiunge con successo il suo scopo previsto dalla legge. In altre parole, l'atto potrebbe essere considerato non notificato solo se non è stato consegnato al destinatario o è stato restituito al mittente senza raggiungere il suo obiettivo. In tutti gli altri casi di errore nella procedura di notifica, l'atto rimarrebbe valido ma potrebbero esserci irregolarità che devono essere risolte.

La Corte ha inoltre sottolineato che la questione del luogo in cui avviene la notificazione non rientra negli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Pertanto, i difetti relativi all'individuazione del luogo di notifica rientrano nell'ambito della nullità dell'atto, piuttosto che nell'inesistenza. Ciò significa che tali vizi possono essere sanati in seguito attraverso la costituzione della parte intimata o tramite la rinnovazione della notificazione stessa in modo corretto. Il giudice può anche ordinare che la notifica venga rifatta correttamente ( art. 291 cpc).

Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era nulla, ma non inesistente. Pertanto, la Corte di Appello avrebbe dovuto riconoscere la nullità della notifica e avrebbe potuto sanarla attraverso la rinnovazione della notificazione, impedendo così la decadenza dal diritto di appellare.