«Il mantenimento dello stesso sistema di parametri forensi per quasi 8 anni era giustificato da una sostanziale assenza di inflazione, ma levoluzione della natura e del contenuto della professione, unitamente al recente innalzamento del costo della vita, ha reso necessario intervenire sui valori tariffari per le diverse attività svolte dagli avvocati». È questa la spiegazione offerta da Francesco Greco, vicepresidente del Cnf, e coordinatore della commissione Compensi e concorrenza insediata presso listituzione dellavvocatura, per il tempo trascorso prima che si procedesse allaggiornamento delle tariffe, tempo che ha di molto superato i 2 anni previsti dallarticolo 13, comma 6, della legge 247/2012. Laggiornamento dei valori tariffari per la professione di avvocato non si è risolto in un mero adeguamento monetario, ma si è concretizzato in una completa rimodulazione, che ha risposto a diverse finalità, inclusa quella di considerare tante nuove attività svolte dal difensore, il quale intende essere oggi, per dirlo con le parole di Greco, «un consulente quotidiano del cittadino, alle prese con le norme e le relazioni con gli altri». In effetti, continua il vicepresidente del Cnf, «lattività dellavvocato si è modificata sensibilmente negli ultimi anni, per includere aspetti che 10-15 anni fa erano marginali, se non addirittura inesistenti. Mi riferisco, per esempio, alle attività di indagini difensive, così come quelle di assistenza per laccertamento del passivo di un operatore economico in crisi, per le quali si prevede ora una precisa remunerazione. Stesso dicasi per lintervento del legale nel quadro delle misure del Tribunale di sorveglianza, nella fase cautelare del processo amministrativo, in quella della convalida dellarresto e del processo per direttissima, così come lattività svolta davanti al Tribunale dei minorenni, nonché di curatore del minore. Innovativa è stata anche, per le controversie in materia di appalti, la scelta di parametrare il compenso dellavvocato allutile di impresa, che si è ipotizzato essere pari al 10% del valore dellappalto. In sostanza oggi lattività dellavvocato è assai più multiforme di quanto lo fosse alcuni anni fa, e lintroduzione della tariffa oraria vuole rappresentare un nuovo meccanismo flessibile di remunerazione, la cui quantificazione minima e massima è stata effettuata sulla base di rilevazioni di mercato». La tariffa oraria costituisce in effetti una novità non banale per il mercato italiano dei servizi legali, e non sono pochi i dubbi sulle modalità della sua applicazione in concreto, che però, secondo Greco, possono essere facilmente superati: «Innanzitutto la tariffa oraria, se concordata da cliente e avvocato, può essere facilmente impiegata in tutti quei casi in cui il tempo dedicato dal professionista al proprio cliente può essere facilmente quantificato, come la partecipazione a riunioni o altri eventi. Per tutti gli altri casi è decisamente opportuno che il numero di ore da dedicare alla vicenda sottoposta dal cliente allavvocato, e la loro valorizzazione, sia indicata nel preventivo, in modo da non costituire poi una sorpresa per il cliente». Limpianto tariffario proposto dal Cnf al ministero della Giustizia con il verbale n. 54-A, relativo alla seduta del 9 febbraio 2022, ha rappresentato il risultato del confronto tra diversi organismi: «Non solo il lavoro ha coinvolto i Consigli degli Ordini e delle associazioni forensi chiosa Greco ma è stato anche il frutto della collaborazione di molte delle commissioni del Cnf, e dellinterlocuzione con lufficio legislativo del ministero della Giustizia». Fra le novità determinate da questa proposta del Cnf, che pare destinata ad essere recepita prossimamente da via Arenula, come ha confermato il sottosegretario Francesco Paolo Sisto in unintervista pubblicata sul Dubbio di ieri, vi è un evidente cambio di passo da parte dello stesso Consiglio di Stato, come sottolinea Greco: «Nel suo parere allo schema di Dm relativo ai parametri forensi, il 413/2022 del 17 febbraio scorso, Palazzo Spada sembra aver rivisto precedenti sue posizioni, come quella emersa nella sentenza 07442/2021, pubblicata il 9 novembre 2021, in cui, in materia di equo compenso dellavvocato, aveva perfino dichiarato che era normale che lavvocato lavorasse gratuitamente per la Pubblica amministrazione». In conclusione, per il vicepresidente del Cnf Greco il nuovo sistema tariffario dovrebbe facilitare il passaggio del ruolo dellavvocato da una posizione di monopolista della fase patologica dei rapporti, economici e non, tra gli individui della collettività, ovvero delle controversie, ad una di protagonista della fase fisiologica o normale di quei rapporti.