Il cittadino indigente non deve subire la compressione del proprio diritto di difesa e non può vedere negato il gratuito patrocinio a spese dello Stato. Da questa considerazione è partito Devis Dori, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha presentato un’interrogazione scritta al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il parlamentare si è soffermato non solo sulla normativa vigente, ma anche su un chiarimento giunto da via Arenula che attribuisce alle cancellerie il potere-dovere di recuperare alcune somme relative alle copie degli atti di impugnazione.

Il gratuito patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. L’articolo 85 del decreto vieta espressamente ai difensori dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio di richiedere o ricevere dal proprio assistito compensi o rimborsi di alcun genere. Un’altra norma - l’articolo 107 del DPR - prevede la gratuità delle copie di tutti gli atti processuali per chi è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

L’articolo 272 del Dpr prevede, però, due ipotesi in caso di mancata integrazione del numero delle copie dell’atto d’impugnazione, ai sensi dell’articolo 164 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La prima: il triplicarsi del costo del diritto di copia; la seconda: in caso di mancato versamento si procederà alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII del Testo Unico e relative norme transitorie, “in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore”. Dunque, si può osservare che il diritto di difesa è subordinato al censo e l'avvocato rischia di rimetterci del suo per assicurare un diritto costituzionalmente garantito.

«Il tribunale di Campobasso – spiega l’onorevole Dori -, il 23 febbraio 2024, ha chiesto al ministero della Giustizia di chiarire se, in caso di omessa integrazione da parte del legale di imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato delle copie dell’impugnazione trasmessa via pec, possa essere esperita la procedura contemplata dall’articolo 272 del Dpr 115/2002. Inoltre, con una circolare del 4 aprile scorso, rivolta a tutti gli uffici, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia di via Arenula ha affermato che “sia in potere-dovere della cancelleria di dar seguito al recupero dell’importo calcolato ex articolo 272 DPR n. 115/2002, anche laddove la parte inottemperante risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato”».

Si tratta di un orientamento che appare in contrasto con l’articolo 107 dello stesso decreto presidenziale e scarica di fatto l’onere finanziario all’avvocato, in quanto, trasferendolo all’assistito, si violerebbe il divieto normativo con conseguente responsabilità disciplinare professionale. Gli oneri ai quali fa riferimento Devis Dori sono previsti esclusivamente per il settore penale e non per quello civile.

«In questo modo - aggiunge il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra – si crea anche una disparità di trattamento. Gli avvocati che prestano la loro attività professionale in favore dei clienti ammessi al gratuito patrocinio assolvono un compito di elevato valore sociale e l’orientamento del ministero della Giustizia finisce pertanto per penalizzare e scoraggiare gli avvocati che decidono di svolgere questo prezioso servizio nel settore penale». Da qui l’interrogazione nella quale si chiede al ministro Nordio se si intenda rivedere la posizione del suo dicastero «manifestata con la circolare del 4 aprile 2024, prevedendo l’esclusione dell’applicazione dell’articolo 272 del DPR 115/2002 nei confronti dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio e dei loro difensori».

Il fine dell’iniziativa parlamentare dell’onorevole Devis Dori è anche quello di evitare che vengano pesantemente penalizzati gli avvocati che difendono i meno abbienti.