La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16748/2023 sancisce il diritto del difensore ad essere adeguatamente compensato per l'impegno profuso, anche qualora la sua presenza in udienza si limiti a una formalità apparente. Questo principio si applica anche quando l'avvocato ha ricevuto una semplice procura per ragioni di cortesia, al fine di evitare che il cliente, che a sua volta è un avvocato, compaia come difensore di se stesso in un processo in cui è direttamente coinvolto.

Il caso

La questione riguarda il caso di un avvocato che aveva richiesto il pagamento delle sue competenze professionali in una disputa legale con una società. Tuttavia, il tribunale di Salerno aveva respinto la domanda, sostenendo che l'avvocato aveva ricevuto una procura "per ragioni di cortesia", al fine di evitare che il cliente, anch'egli un avvocato, si presentasse come difensore di se stesso nel processo in cui era direttamente coinvolto. Nonostante ciò, l'avvocato aveva partecipato attivamente a tre udienze, senza che gli venisse riconosciuta una giusta retribuzione per il suo impegno.

La decisione della Corte

La Cassazione ha stabilito che tale situazione è inaccettabile e ha evidenziato l'inconciliabilità delle affermazioni del tribunale, che da un lato riconosceva l'effettiva attività difensiva svolta dall'avvocato, e dall'altro negava il diritto al compenso. Secondo la Corte, l'attività del difensore deve essere retribuita indipendentemente dalla natura della sua presenza in udienza, anche se si tratta di una mera "presenza formale" in cui l'avvocato si limita a fare riferimento agli atti difensivi preparati da un collega assistito.

La decisione sottolinea l'importanza di riconoscere il valore e l'impegno degli avvocati, anche nelle situazioni in cui la loro partecipazione in udienza potrebbe sembrare marginale. La natura dell'attività svolta, le questioni giuridiche affrontate e la qualità del lavoro svolto influiscono sulla determinazione del compenso del difensore.

Pertanto, la Cassazione ha stabilito che l'avvocato ha diritto a ricevere il compenso anche per la presenza formale in udienza ed ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviano la questione al tribunale di Salerno per un nuovo esame.