Un ricorso alla Cedu contro le intercettazioni selvagge delle conversazioni tra avvocato e assistito. È quanto ha deciso di fare l’avvocato Nicola Canestrini, del foro di Rovereto, che ha manifestato una lesione del diritto di difesa. Canestrini, come diversi altri colleghi, ha ritrovato nei brogliacci allegati alle informative contenute nei fascicoli di indagine alcune intercettazioni intrattenute con il proprio cliente. «Si trattava di una persona detenuta che si trovava a 200 chilometri dal mio ufficio spiega al Dubbio -, potevamo solo telefonarci per metterci d’accordo sulle strategie difensive. Era il momento di decidere se ricorrere o meno al Riesame. Leggendo i brogliacci ho trovato trascritte nel fascicolo le nostre telefonate». Canestrini è chiaro: «Quanto prescritto dall’articolo 103 del codice di procedura penale è solo apparente e illusorio, in quanto il diritto di riservatezza non viene tutelato. La Cassazione, infatti, sostiene che tale articolo non preveda un divieto assoluto di intercettazione ex ante, ma implichi una verifica postuma del rispetto dei limiti». Insomma, secondo la Suprema Corte, dal momento che l’avvocato non gode di alcuna immunità, è possibile intercettarlo per verificare se sussistano o meno indizi di reità e solo sulla base di tale valutazione è possibile stabilire se le conversazioni siano utilizzabili. Ciò nonostante la norma stabilisca il divieto di intercettazione. «Quello che non va bene è lo stratagemma delle intercettazioni a strascico - contesta Canestrini -. È ovvio che se c’è un indizio di reità io debba essere intercettato, il problema è che così si aggira completamente la finalità della norma. Il meccanismo della verifica postuma consente di far conoscere al pm la strategia difensiva». Per Canestrini non è la prima volta: sono almeno tre le occasioni in cui si è ritrovato a dover leggere i brogliacci delle conversazioni con i propri assistiti. Motivo per cui ha fatto ricorso alla Cedu, evidenziando, «che la tutela della riservatezza delle comunicazioni fra difensore e cliente si pone come elemento fondamentale del diritto di difesa, tutelato all’articolo 24 della Costituzione italiana, come, peraltro, anche riconosciuto dalla Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che la tutela del segreto professionale è garanzia ' del libero dispiegamento dell'attività difensiva e del segreto professionale”».

Nel ricorso alla Cedu, Canestrini contesta il meccanismo della verifica postuma del rispetto dei limiti legali, «la cui violazione comporta l'inutilizzabilità delle risultanze dell'ascolto e la distruzione della relativa documentazione: ciò perché è del tutto evidente che la suddetta verifica postuma consente di ascoltare la conversazione fra cliente ed avvocato, consentendo - proprio perché postuma - alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero di apprendere ad esempio notizie sulla strategia difensiva». Proprio in relazione alle intercettazioni, la Corte europea ha stabilito che le stesse «devono necessariamente essere previste da norme nazionali che indichino in modo chiaro lo scopo e il livello di discrezione delle autorità nazionali nello svolgimento delle intercettazioni per poter essere considerate lecite, quindi, non solo l’ingerenza nella corrispondenza deve essere prevista dalla legge ma quest’ultima dev’essere particolarmente precisa nella descrizione della facoltà di violazione dei diritti della difesa, la quale non può degenerare in abusi di potere o applicazioni arbitrarie». Per tale motivo, in assenza di una norma chiara e precisa che disciplini la possibilità di intercettare telefonicamente clienti e assistiti, e ancor di più nel caso in cui l’ordinamento nazionale preveda il divieto di intercettazione, come avviene nell’ordinamento italiano, per Canestrini è necessario ravvisare «una chiara violazione» della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Nel caso denunciato dal legale, «la violazione del segreto professionale ha inciso sul diritto alla riservatezza della corrispondenza fra avvocato e suo assistito in un periodo particolarmente delicato come quello in cui l’indagato è appena stato assoggettato ad una misura cautelare, ha appena saputo della indagine in corso ed ha quindi l’impellente necessità di confrontarsi con il proprio difensore per discutere della strategia difensiva. La violazione risulta ancora più grave conclude - in considerazione della distanza che intercorreva fra cliente e avvocato, i quali vivono a più di 142 km di distanza e sono quindi obbligati a comunicare, per la maggior parte, in via telefonica».