PHOTO
Il Tar per il Lazio (sezione Prima) ha respinto il ricorso con il quale è stato chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della circolare del ministero della Giustizia del 13 gennaio scorso, che ha istituzionalizzato l'obbligo del green pass rafforzato per l'accesso nei Tribunali degli avvocati over cinquanta. Secondo il Tar del Lazio, «non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza nelle more della celebrazione della camera di consiglio». Nel decreto monocratico, depositato ieri, i giudici amministrativi hanno rigettato l’istanza cautelare e fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 febbraio 2022. Facciamo però qualche passo indietro per ricostruire la vicenda. Il d.l. n. 1 del 7 gennaio 2022, con il quale è stato stabilito l’obbligo del green pass base anche per gli avvocati per entrare in Tribunale, ha generato poco meno di un mese fa confusione e fibrillazioni tra i legali. Per chiarire alcuni aspetti del decreto legge, in modo particolare sulle tempistiche relative all’entrata in vigore dell’obbligo, il ministero della Giustizia, con il suo capo dipartimento Barbara Fabbrini, ha redatto la circolare del 13 gennaio. Nel documento, tra le altre cose, ci si sofferma su due date. La prima coincide con il 1 febbraio. Da ieri, infatti, sono applicabili anche agli uffici giudiziari le regole di accesso a tutti gli uffici pubblici «per i soggetti diversi da quelli appartenenti alle categorie cui è dedicata una disciplina peculiare» (magistrati, avvocati, personale amministrativo, consulenti, parti e testimoni), che per qualsiasi ragione debbano o intendano accedere ai palazzi di giustizia. A partire invece dal 15 febbraio prossimo, ai fini dell’accesso negli uffici giudiziari, come stabilito dalla circolare ministeriale, «dovrà farsi applicazione delle disposizioni relative all’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni ed alla necessità del possesso del relativo green pass “rafforzato”, ferma restando la diversa disciplina relativa alle categorie esentate». La circolare ha stabilito anche l’esenzione «dalla potestà di verifica e di controllo relativa al possesso del green pass le parti ed i testimoni del processo». Ha, altresì, fornito indicazioni operative ai Procuratori generali in riferimento al controllo dei green pass all’ingresso degli uffici giudiziari. Si pensi alla possibilità di controlli a campione all’accesso dei Tribunali. La decisione del Tar Lazio non ha, per il momento, messo in dubbio alcune scelte fatte dal legislatore chiarite con la circolare di via Arenula.