Che si trattasse di un anno di passaggio, per le modalità di accesso alla professione di avvocato, è stato chiaro fin dalle prime mosse di via Arenula, i cui dirigenti avevano inizialmente prefigurato un ritorno “senza mediazioni” alle tre prove scritte in vigore fino al periodo della pandemia.

Accantonata quell’ipotesi, anche grazie all’interlocuzione fra rappresentanze forensi, Cnf in testa, e ministero della Giustizia, restano comunque altri nodi da sciogliere. Ne segnala due l’Aiga, Associazione italiana giovani avvocati, che in una nota sottopone gli uffici ministeriali le «possibili criticità relative alla prossima sessione d’esame e l’urgenza di un intervento chiarificatore», ritenuto «necessario nell’interesse dei giovani praticanti».

In particolare, rileva il presidente di Aiga Francesco Paolo Perchinunno, è stato rappresentato il «possibile errore materiale contenuto nelle nuove disposizioni che regolano l’esame d’abilitazione per l’anno 2023/2024 e nel bando d’esame pubblicato il 4.8.2023 in G.U., che disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle prove. Dall’analisi del testo della legge n. 87/2023, che ha convertito l’articolo 4 quater del decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, e dal bando è emerso infatti che il punteggio minimo richiesto per il superamento della seconda prova orale è pari a 105, per le cinque materie da affrontare nel secondo orale trifasico».

È «evidente un errore», aggiunge il coordinatore del dipartimento Aiga per l’Accesso alla professione, Roberto Scotti, in quanto «dovrebbe indicarsi quale punteggio minimo complessivo quello di 90, che corrisponderebbe a 18 per materia/prova e, conseguentemente, la sufficienza in ogni singola fase dell’orale». Ancora, per la coordinatrice della Consulta dei praticanti Aiga, Giulia Pesce, è «necessario, e ancora più urgente, un chiarimento sul rilascio del certificato di compiuta pratica, ad oggi subordinato al superamento di una prova valutativa del percorso di scuola forense, ostativa all’ammissione all’esame».

Anche al fine di agevolare Ordini territoriali e Scuole forensi, e per garantire la necessaria uniformità territoriale nella valutazione dei candidati, Aiga ritiene più opportuno che la prova valutativa, pur obbligatoria, non sia ostativa al rilascio del certificato di compiuta pratica, quanto meno per la sessione di quest’anno.