Il Senato ha concluso la discussione generale sul disegno di legge di conversione sullo svolgimento dell'esame per l'abilitazione di avvocato durante l'emergenza Covid-19. Il provvedimento è volto a rendere possibile lo svolgimento delle prove d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. In sintesi, per evitare contagi, vengono semplificate le procedure per la sessione di prove del 2020 che sono state sospese a causa della pandemia. È ora in corso ora l'esame degli emendamenti.   https://www.youtube.com/watch?v=sPbVV3E737E   Il decreto-legge è composto da otto articoli. Larticolo 1, rubricato « Disciplina dellesame di Stato per labilitazione allesercizio della professione di avvocato per la sessione 2020 », stabilisce, al comma 1, che lesame di Stato per labilitazione allesercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2020, indetta con decreto del ministro della giustizia 14 settembre 2020, è disciplinato dalle disposizioni del decreto in esame. Il comma 2, daltro canto, contiene un rinvio, per quanto non previsto dalle norme speciali introdotte con la decretazione durgenza, alla disciplina attualmente vigente come individuata dalla norma transitoria di cui allarticolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Viene inoltre specificato che, nelle ipotesi in cui dette disposizioni di ordine generale (e nello specifico quelle di cui agli articoli 16, quarto comma e 17, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37) facciano decorrere qualsivoglia incombente dal termine fissato per linizio delle prove scritte, detto termine deve intendersi riferito a quello fissato per linizio della prima prova orale. Larticolo 2, rubricato « Esame di Stato », stabilisce che lesame per la sessione 2020 si articoli in due prove orali. La prima prova, di natura pubblica, ha per oggetto lesame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia, scelta preventivamente dal candidato, tra le seguenti: materia regolata dal codice civile, materia regolata dal codice penale, diritto amministrativo. Ciascun candidato esprime lopzione per la materia mediante comunicazione da trasmettere secondo modalità da definirsi secondo quanto disposto da un emanando decreto ministeriale integrativo del citato decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, contenente il bando desame. La sottocommissione, prima dellinizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato allinterno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata. Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente unora dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per lesame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante lesame preliminare del quesito il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dellinizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova; scaduti i trenta minuti concessi per lesame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato. Al candidato è consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della commissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli stessi, ove utilizzati, restano nella disponibilità del candidato e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dallesame, con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in camera di consiglio, quindi comunica al candidato lesito della prova. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione desame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti. La seconda prova orale è pubblica, deve durare non meno di quarantacinque minuti e non più di sessanta minuti per ciascun candidato; essa deve svolgersi a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste: a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dellUnione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, onde evitare che un candidato possa conseguire labilitazione alla professione forense senza aver sostenuto alcuna prova in diritto civile o in diritto penale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dellUnione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico; b) nella dimostrazione di conoscenza dellordinamento forense e dei diritti e doveri dellavvocato. Quanto alla valutazione della seconda prova orale ogni componente della commissione desame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame (le cinque materie di cui allarticolo 2, comma 7, lettera a), oltre allordinamento forense e i diritti e doveri dellavvocato di cui alla lettera b) dello stesso comma) e sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie. Larticolo 3 disciplina la composizione delle sottocommissioni desame. In deroga alla disciplina vigente, stante la necessità di esaminare un maggior numero di candidati, si prevede che le sottocommissioni di cui allarticolo 22, comma quarto, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e allarticolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, siano composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti allalbo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato tra magistrati ordinari, prioritariamente in pensione e, magistrati militari o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui allarticolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai fini della valida costituzione delle commissioni è prevista la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali, fermo restando che il presidente deve essere un avvocato. La variazione della composizione delle sottocommissioni stabilita dal decreto-legge impone la necessità di integrare e rimodulare le sottocommissioni già designate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021, senza dunque la necessità di annullare le nomine già effettuate e procedere integralmente a nuove designazioni. A tal fine il comma 2 dellarticolo 3 rinvia ad un decreto del Ministro della giustizia, di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto legge. Con il medesimo decreto si forniranno le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per lespletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, allaccesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione allesame e alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale. Altri delicati problemi sul piano organizzativo riguardano il reperimento del personale amministrativo necessario per garantire la copertura delle posizioni di segretario delle commissioni e delle sottocommissioni, nonché lindividuazione, specie nei distretti metropolitani, di spazi idonei per consentire lo svolgimento dellesame da parte di migliaia di candidati. A tal fine, con riguardo al primo problema, il comma 3 dellarticolo 3 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dallarticolo 47, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione (quindi anche al di fuori dal comparto giustizia), purché in possesso di una qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. Quanto alla questione degli spazi, il comma 3 dellarticolo 4 stabilisce che lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di corte di appello o presso i locali dei consigli dellordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dellordine degli avvocati interessati. È altresì previsto che la sottocommissione curi lassegnazione dei candidati alla sede centrale ovvero a una sede distaccata sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione allesame di abilitazione e che, presso ogni sede distaccata, operino una o più delle sottocommissioni di cui allarticolo 47, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per il resto, larticolo 4 disciplina i lavori delle sottocommissioni. In particolare il comma 1, a presidio di un fondamentale principio di imparzialità e trasparenza, già avvertito dalla vigente disciplina in base alla quale la prova scritta dellesame di avvocato viene corretta, previo abbinamento, da una commissione diversa da quella in cui il candidato ha espletato lesame (cfr. articolo 2 del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180), stabilisce che la prima prova orale è sostenuta dinnanzi a una commissione diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato (di cui allarticolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), individuata mediante sorteggio, da effettuare previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo entro il termine di dieci giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale. Il comma 2 stabilisce inoltre che la prima prova orale debba necessariamente svolgersi con modalità di collegamento da remoto ai sensi dellarticolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui allarticolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (sede di appartenenza del candidato), del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative allemergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. Il comma 3 introduce la possibilità che lo svolgimento della prima prova orale avvenga presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di corte di appello o presso i locali dei consigli dellordine degli avvocati ubicati negli uffici secondo disposizioni dettate dai presidenti delle corti di appello, previa consultazione dei presidenti dei consigli dellordine degli avvocati interessati. Si prevede che la sottocommissione curi, nella predetta ipotesi di decentramento, lassegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione allesame di abilitazione Il comma 4 dellarticolo 4 detta disposizioni parzialmente diverse per la seconda prova orale, che si tiene invece davanti alla sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato, stabilendo peraltro la facoltatività (e non lobbligo, come per la prima prova) del collegamento da remoto. Nella sola ipotesi di scelta della modalità di svolgimento della prova tramite collegamento da remoto è applicabile il comma 3 dellarticolo 4 e dunque la facoltà di istituzione di sedi distaccate (sicché il candidato, che svolga anche la seconda prova tramite collegamento da remoto, potrà a discrezione della sottocommissione e allesito dellattivazione della sequenza procedimentale di cui al comma 3, essere convocato presso una sede distaccata diversa da quella centrale sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione). Il comma 5 dellarticolo 4, dispone che a ciascun candidato, almeno venti giorni prima, venga data comunicazione del giorno, dellora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali. Il comma 6 attribuisce alla commissione centrale la competenza in ordine allindividuazione delle linee generali da seguire per la definizione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire lomogeneità e la coerenza dei criteri di esame. Infine, il comma 7 prevede che, in caso di positività al virus COVID-19, di sintomatologia compatibile con linfezione da COVID-19, quarantena o isolamento fiduciario, il candidato possa richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione (quale, ad esempio, certificazione medica o, qualora la documentazione medica non sia disponibile, come nellipotesi di quarantena fiduciaria, autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente della sottocommissione può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando listanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dellimpedimento. Larticolo 5 detta disposizioni relative alla verbalizzazione della prova desame, stabilendo che il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale dà atto delle modalità di identificazione del candidato, delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la commissione, della identità dei membri della commissione collegati, della materia prescelta dal candidato, del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dellorario di inizio e della fine della prova. Stabilisce inoltre al comma 2 che, al termine della prova, il segretario della sottocommissione dia atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni prova e dellesito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e dia lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione. Il verbale da ultimo deve essere approvato dal presidente della sottocommissione e sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario deve darne atto a verbale. Larticolo 6 contiene una disposizione volta a riconoscere, per la prima prova orale, un gettone di presenza per i componenti ed il segretario delle sottocommissioni, fermi restando il compenso fisso e, per la sola seconda prova, il compenso variabile di cui allarticolo 1 del decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 1999. Tale gettone, pari ad euro 70, a titolo di rimborso forfettario, per ciascuna seduta della durata minima di quattro ore alla quale gli aventi diritto abbiano effettivamente partecipato, costituisce un opportuno riconoscimento, avuto riguardo al considerevole impegno richiesto anche per la predisposizione di un elevato numero di quesiti. Esso inoltre, in considerazione della necessità di reclutare personale tanto per la composizione delle sottocommissioni, quanto per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, potrà svolgere unimportante funzione incentivante. Da ultimo gli articoli 7 e 8 contengono rispettivamente le disposizioni finanziarie per la copertura delle spese necessarie per lattuazione delle nuove norme (ed in particolare di quella di cui allarticolo 6) nonché la disposizione relativa allentrata in vigore.