La legge del 21 aprile 2023, n. 49, contenente le “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, è entrata in vigore il 20 maggio, ma i suoi effetti saranno graduali, visto che le nuove regole non si applicano alle convenzioni in corso tra grandi aziende ( oppure Pubblica amministrazione) e avvocati. La nuova disciplina sull’equo compenso prevede però anche degli adempimenti a carico del ministero della Giustizia e dei Consigli nazionali degli ordini professionali, che a questo punto dovrebbero essere attuati quanto prima.

Al ministero della Giustizia spetterà l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sull'equo compenso, come previsto dall’art. 10 della legge 49/ 2023, che dovrà essere composto da: 1) il presidente, che potrà essere il ministro della Giustizia, o un suo delegato; 2) un rappresentante del ministero del Lavoro; 3) un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali ( quindi anche dal Cnf); 4) 5 rappresentanti, individuati dal ministero delle Imprese per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi. Non ci dovrebbe essere molta competizione per questo incarico, visto che il comma 5 dell’art. 10 specifica che ai componenti dell'Osservatorio non spetterà alcun compenso, o gettone di presenza, o rimborso di spese, o altro emolumento comunque denominato.

La nomina comunque verrà ufficializzata con un Decreto del ministro della Giustizia, e l’incarico durerà 3 anni.

L’Osservatorio svolgerà comunque importanti funzionai, quali: a) esprimere pareri sulle proposte di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso, e la disciplina delle convenzioni; b) formulare proposte nelle materie sopra indicate; c) segnalare al ministro della Giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

In pratica l’Osservatorio diventerà l’istituzione che dovrà raccogliere le segnalazioni di abusi, o comunque di mancato rispetto delle norme sull’equo compenso.

In ogni caso l’attività dell’Osservatorio sarà pubblica, visto che il comma 6 dell’art. 10 prevede che esso presenti in Parlamento una relazione sulla propria attività di vigilanza entro il 30 settembre di ogni anno.

Sul fronte dei Consigli nazionali dell’ordini professionali ( e quindi del Cnf) sono previsti alcuni adempimenti, oltre a quello di indicare

un componente per l’Osservatorio.

Le attività da svolgere nei prossimi tempi sono: 1) adozione di disposizioni deontologiche per ( ex comma 5, dell’art. 5, della legge 49/ 2023): a) sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, e determinato in applicazione dei parametri previsti dai decreti ministeriali; b) sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi accordo con il cliente, predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla legge 49/ 2023; 2) individuazione all’interno del Consiglio nazionale dell’ufficio che darà seguito alla disposizione del comma 4, dell’art. 5, della legge 49/ 2023, considerato che questa norma prevede che “I Consigli nazionali... sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso”; 3) individuazione all’interno del Consiglio nazionale dell’ufficio che darà seguito alla disposizione del comma 3, dell’art. 5, della legge 49/ 2023, in base al quale i parametri di riferimento delle prestazioni professionali vanno “aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali”; 4) messa a punto di modelli standard di convenzione, previsti dall’art. 6 della legge 49/ 2023, il quale statuisce che “E' facoltà delle imprese... adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali”, i cui compensi ivi previsti “si presumono equi fino a prova contraria”; 5) scelta dei professionisti che si specializzeranno nella class action nei confronti dei committenti che violeranno la legge 49/ 2023, che è esplicitamente prevista dall’art. 9 di tale legge, in base al quale “l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati”.

Insomma, il Cnf dovrà dare il buon esempio, preparandosi adeguatamente all’entrata a pieno regime della nuova disciplina sull’equo compenso.