L’avvio del processo penale telematico cambierà molte cose. Dal primo gennaio 2025, per essere precisi, quando non saranno più disponibili le modalità alternative di deposito degli atti nei procedimenti penali: si potrà formalizzare la produzione dei documenti, da parte del difensore, solo attraverso il portale del ministero, e non dovrebbero esser più ammessi, né richiesti, depositi via pec o in forma cartacea.

«Con quello switch verrà meno anche la particolare condizione in cui si trovano gli avvocati che assumono il patrocinio a spese dello Stato», spiega il consigliere Cnf Demetrio Rivellino, «vale a dire l’obbligo di produrre in cancelleria la copia dell’atto d’impugnazione già trasmessa per via telematica, o di versare i diritti di copia, a fronte della gratuità riconosciuta, a tale tipologia di assistiti, per le copie estratte dal fascicolo. Un vincolo assistito da una sanzione, comminata in caso di inadempienza, all’imputato, con il quale il difensore risponderebbe in solido».

Il componente della massima istituzione forense ne parla a poche ore dall’incontro avuto ieri con il Gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, in occasione del quale, come spiega una nota di via Arenula, è stata chiarita la ragione della norma, che non avrà più motivo d’essere di qui a pochi mesi, quando, appunto, il passaggio “integrale” al deposito telematico renderà superate le contestuali consegne in fotocopia degli atti presso le cancellerie.

Tra le circostanze singolari c’è anche l’origine del quesito: la legittimità della sanzione, inflitta in solido all’imputato e all’ avvocato, come detto (e potenzialmente in grado di scaricarsi esclusivamente su quest’ultimo, considerato che gli assistiti beneficiati dal “gratuito” patrocinio non sarebbero “aggredibili” da parte di Equitalia giustizia in sede di recupero della sanzione) era stata oggetto di un interpello rivolto, a via Arenula, dal presidente del Tribunale di Campobasso, dello stesso distretto, cioè, di cui è espressione il consigliere Cnf Rivellino. «Il presidente del Tribunale era stato a sua volta sollecitato da alcuni colleghi del mio Foro», spiega il consigliere nazionale, «e così ho potuto confrontarmi con il Gabinetto del guardasigilli nella piena contezza delle discussioni che avevano preceduto l’incontro. Ripeto che si tratta di sanzioni nelle quali in concreto non ci si imbatte quasi mai, anche considerato che riguardano processi, come quelli in cui è riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato, in cui l’accesso e la copia di atti dal fascicolo, per l’imputato, avviene come detto senza oneri. È solo sull’atto di impugnazione che grava l’obbligo al pagamento dei diritti».

Ieri il ministero della Giustizia aveva diffuso un comunicato in cui si riferiva del «chiarimento» con il Consiglio nazionale forense «sul tema del pagamento in misura triplicata del diritto di copia dell’atto di impugnazione in caso di omessa integrazione da parte del legale dell’imputato. Nell’incontro in Via Arenula è stato specificato che, in attesa della completa attuazione delle disposizioni in materia di processo penale telematico, tale pagamento risulta dovuto anche per le parti ammesse al gratuito patrocinio esclusivamente in ragione del connotato sanzionatorio delle norme vigenti. Le articolazioni ministeriali hanno evidenziato», ha concluso la nota, «che si tratta di disposizioni del tutto distinte da quelle che contemplano la gratuità del rilascio delle copie richieste da parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato».