Una sentenza. Anzi una “sentenza breve”, perché già “compiuta”, nelle valutazioni di merito nonostante sia stata emessa in sede cautelare. Al centro della pronuncia (la 361/2021), pubblicata ieri, 29 aprile, dal Tar Lombardia, c’è l’ equo compenso. Che viene letteralmente demolito. Più precisamente, viene demolita la consistenza della norma secondo cui la pubblica amministrazione è tenuta a garantire «il principio dell’ equo compenso», in ossequio al «buon andamento» e all’«efficacia delle proprie attività». Respinto il ricorso di un avvocato per un incarico del Comune di Cernusco sul Naviglio Tale caposaldo (non solo della disciplina sui compensi professionali), è a dir poco travolto dalla decisione del tribunale amministrativo lombardo. In particolare nel passaggio in cui i magistrati della prima sezione (presidente Domenico Giordano, giudice estensore Rosanna Perilli) respingono il ricorso di un avvocato escluso dall’appalto per un incarico legale bandito dal Comune di Cernusco sul Naviglio con la disarmante motivazione secondo cui le Pa fanno bene a schiavizzare gli avvocati, tanto un difensore è tenuto a dare il massimo anche se sottopagato. Quindi, per il Tar, fa bene un Comune come quello di Cernusco, che, per una causa da 2 milioni, per farsi difendere contro un ricorso (presentato per una faccenda di asili nido) di ben 32 pagine, dà l’incarico all’avvocato in grado di assicuragli la difesa per una cifra inferiore ai valori minimi previsti, dal decreto 55/2014 sui parametri forensi. Cifra inferiore  ai minimi indicati non per le cause milionarie, ma per quelle “di modesta importanza e difficoltà”, cioè da 25mila a 52mila euro. Fa benissimo, il Comune di Cernusco, secondo la sentenza del Tar, perché non calpesta affatto i principi di «trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività», e resta dunque entro il perimetro dell’articolo 19-quaterdecies comma 3 della legge 172/2017, e cioè la parte dell’equo compenso relativa agli enti pubblici. L'avvocato è vincolato dal «pregnante dovere di diligenza » E perché, com’è possibile che un sindaco amministra bene se sceglie l’avvocato che gioca più al ribasso coi prezzi? Come può un’amministrazione pubblica - e qui parliamo di Cernusco, il cuore della Lombardia produttiva - contemperare il preventivo stracciato proposto dal legale affidatario e i vincoli del “buon andamento”? Semplice: perché, scrive il Tar, l’avvocato è a propria volta vincolato dal «pregnante dovere di diligenza richiesto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile nell’espletamento dell’incarico professionale, il quale grava sull’avvocato munito di mandato difensivo a prescindere dall’entità del compenso e persino in caso di incarico gratuito». Di fatto, il giudice amministrativo legittima e autorizza, in rapida successione: l’automortificazione professionale, lo schiavismo piramidale degli studi costretti a sottopagare i giovani collaboratori, la ricerca di incarichi non in nome della sostenibilità ma in ossequio all’urgenza di restare comunque su piazza e non screditarsi agli occhi di altri “committenti forti”. Esagerato. No. «La sentenza è una sconfitta per l'intera categoria» E a non considerare eccessivo il pessimismo è l’ amministrativista che si era opposto al bando, Maurizio Zoppolato: «Ho organizzato convegni sull’ equo compenso, mi sono impegnato all’interno della Solom, la Società lombarda avvocati amministrativisti. Poiché in questo caso ero tra i quattro invitati a presentare il preventivo, ho potuto cogliere l’occasione e proporre ricorso al Tar. E la sentenza rapidissima, mandata in decisione con una tempistica cosi bruciante da impedire ad alcuni soggetti associativi di intervenire al mio fianco, è una sconfitta per l’intera categoria», dice Zoppolato. «Afferma la logica secondo cui l’avvocato deve lavorare bene a basso costo. Di fatto, costringe però gli studi con un buon numero di collaboratori a sottopagare i più giovani, o al limite incoraggia i giovani a fare salti mortali, ma senza concedere loro la prospettiva di poter sostenere le spese di uno studio vero, con tutto quanto ne consegue in termini di qualità del lavoro e delle prestazioni». Zoppolato mostra coraggio, e come lui il collega che lo ha affiancato ad adiuvandum nel ricorso respinto, Francesco De Marini: è evidente che l’iniziativa di ricorrere contro l’assegnazione dell’incarico per un preventivo sotto il minimo dei minimi, gli avrebbe precluso, persino in caso di vittoria, la concreta possibilità di lavorare per il Comune in questione. Ma infatti, anche considerato il contenuto della sentenza, tocca ora al legislatore fare giustizia, con una nuova norma, di una beffa del genere.