Nella seduta del 24 febbraio il Consiglio nazionale forense ha approvato i modelli di convenzione di negoziazione assistita, previsti dal decreto legge 132/2014, come modificato dalla riforma Cartabia. I nuovi modelli verranno adottati nei procedimenti instaurati da domani e sono stati elaborati dalla Commissione Adr di via Del Governo Vecchio. La documentazione può essere scaricata dal sito del Cnf, nella sezione modulistica (pagina “Negoziazione assistita”).
Il procedimento di negoziazione rientra nel novero degli strumenti di giustizia consensuale finalizzati alla composizione conciliativa della lite fuori dal processo, nell’ottica della semplificazione e della riduzione dei tempi e dei costi, nonché di una maggiore aderenza della soluzione alle specifiche caratteristiche di ogni singola lite.

Pilastro della negoziazione assistita è la risoluzione «in via amichevole» di una controversia. L’uso del termine «amichevole» raramente si rinviene in un testo normativo e consente di individuare il rilievo della componente umana e comportamentale nella specifica procedura. Il procedimento di negoziazione assistita «da uno o più avvocati» è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2014. Il legislatore quasi dieci anni fa ha voluto attribuire all’avvocatura un ruolo centrale nell’affrontare l’arretrato della giustizia civile. Di qui la messa a disposizione di un valido strumento di definizione della controversia con efficacia esecutiva e costituente titolo per l’iscrizione ipotecaria.
«La specificità dello strumento – spiega l’avvocato Donato Di Campli, della Commissione Adr del Cnf – è nel rilievo dato all’attività di negoziazione che le parti pongono in essere direttamente e personalmente, con l’assistenza tecnica dell’avvocato, diversamente da quanto avviene nella mediazione in cui le parti vengono aiutate dal mediatore a focalizzare l’attenzione non solo sulle rispettive posizioni giuridiche, ma sui reali interessi sottesi alla lite. Il ruolo dell’avvocato nella procedura è particolarmente valorizzato dal potere certificativo che si esplicita già nell’invito e nella convenzione, con riferimento alla sottoscrizione della parte, oltre che nella dichiarazione di mancato accordo e nell’accordo nel quale, oltre alla certificazione dell’autografia, viene certificata anche la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico».
Di Campli sottolinea alcuni tratti salienti della riforma. «Di particolare diffusione – dice – è il procedimento in tema di famiglia, per le controversie tra coniugi, applicabile inizialmente alla separazione personale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento del matrimonio, alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, successivamente alle unioni civili e dal 22 giugno 2022 anche all’affidamento e mantenimento dei figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, e per la modifica delle condizioni, oltre che per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dai figli economicamente non autosufficienti, per la determinazione degli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del Codice civile e per la modifica di tali determinazioni. L’estensione dello strumento negoziale ai conviventi maggiorenni e ai legittimati alle azioni alimentari amplia il novero dei soggetti che possono ricorrere al procedimento di cui al decreto 132, sinora nella disponibilità solo dei coniugi e dei partners delle unioni civili».
L’attività stragiudiziale è una novità di assoluto rilievo. «Attiene – sottolinea l’avvocato Di Campli – all’attività di istruzione stragiudiziale, così come definita sin dal disegno di legge con riferimento all’acquisizione delle dichiarazioni da parte di terzi e alle dichiarazioni richieste alla controparte. Il significato principale della acquisizione delle dichiarazioni è quello di fornire alle parti in negoziazione ogni elemento utile alla definizione conciliativa della lite. Conoscere le prove di cui le parti potrebbero disporre in corso di causa consente di avere un quadro completo della controversia con riferimento alle posizioni e alle ragioni proprie e della controparte, così da potersi prefigurare, con un maggior grado di attendibilità, l’eventuale esito del giudizio». Altro elemento di novità è la modalità telematica. «Le parti – conclude Di Campli – hanno la facoltà di svolgere gli incontri in presenza, da remoto, o parte in presenza e parte da remoto, così che sono ammesse le tre tipologie e, quindi, anche quella mista che è favorita dalla previsione della sottoscrizione analogica della parte presente personalmente e della successiva trasformazione del documento da analogico a digitale. La modalità telematica pervade tutta la fase successiva alla sottoscrizione dell’accordo in materia di famiglia».