È on line la piattaforma telematica prevista dall’art. 3 del Dl 118/2021, che consentirà di attuare la procedura della Composizione negoziata della crisi. Unioncamere è stata di parola, e come annunciato in un suo comunicato stampa del 12 novembre, il 15 dello stesso mese, in concomitanza con l’entrata in vigore degli artt. 2-19 del Dl 118 (convertito dalla legge 147/2021), la piattaforma è operativa, e raggiungibile all’indirizzo www.composizionenegoziata.camcom.it. La piattaforma è composta da due aree, una pubblica, di tipo informativo, e l’altra riservata alle istanze di accesso alla procedura di Composizione negoziata, che comincia con la richiesta della nomina di un esperto alla Camera di commercio competente per territorio da parte dell’impresa in difficoltà (o meglio, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza). Pertanto, attraverso l’area riservata, l'impresa in crisi può presentare l’istanza, e una volta nominato l’esperto, continuare l’iter della procedura, che può concludersi positivamente con un accordo con i creditori e altri soggetti interessati all’operazione di risanamento. Tale risanamento può assumere diverse forme, come un contratto, una convenzione di moratoria, un accordo che produce gli stessi effetti del piano di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti, un piano di risanamento, e per le imprese che non rispettano i limiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare, le soluzioni previste dalla legge 3/2012. L’area pubblica, accessibile dalla home page, consente in primo luogo di visualizzare la procedura in tutte le sue fasi (cliccando su “scopri come funziona”), ossia l’apertura dell’istanza, la nomina dell’esperto (chissà perché indicato come “soggetto idoneo”), l’accettazione dell’incarico da parte di quest’ultimo, e infine la conduzione delle trattative (tra debitore e creditori, ed eventuali terzi), che può portare ad uno dei risultati sopra richiamati (curiosamente non è indicata la fase più importante, ossia la conclusione dei negoziati). Tornando alla home page, e procedendo verso il basso, si scopre, dopo un breve richiamo della base giuridica, e degli elementi essenziali della procedura (dove c’è qualche errore di battuta, e l’utilizzo di terminologie non esatte, come “misure di supporto”, invece che “misure protettive”), il richiamo delle funzioni della piattaforma (fra cui presentazione e invio della domanda, e dei relativi allegati, gestione delle trattative), e delle sue caratteristiche di riservatezza, semplificazione, flessibilità, tempestività. Inoltre, si ricordano, per ciascuna categoria dei soggetti coinvolti nella procedura (imprenditore in crisi, i suoi professionisti, l’esperto, i membri della commissione che lo hanno nominato, i soggetti invitati, ossia creditori e terzi interessati), le funzioni che la piattaforma offre nei loro confronti. Proseguendo nella home page, si accede al link per il test di perseguibilità del risanamento (che consiste in un file excel con una decina di dati da inserire), per il quale si mettono a disposizione anche le istruzioni (tratte dal Decreto dirigenziale del ministero della Giustizia del 28 settembre 2021). Infine, nell’ultima parte della home page appare la sezione dei documenti utili, tra cui il link per l’elenco dei documenti che vanno allegati alla domanda di accesso, ma senza (apparentemente) indicare i contenuti della domanda stessa. Non sono inoltre indicate le misure protettive e cautelari, né quelle premiali, che la procedura consente di ottenere.