Il dl Ristori bis cambia il volto del processo. Con un appello senza l’intervento di pm e difensori e, ancora, la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo di emergenza. Il tutto con lo scopo di evitare l’estinzione del processo e "gente fuori dal carcere" a causa dei rallentamenti imposti dal Covid. Il decreto prevede, all’articolo 23, che fino alla scadenza dello stato d’emergenza, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la decisione sugli appelli avvenga in camera di consiglio senza l’intervento del pm e dei difensori, salvo che una delle parti faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire. Almeno dieci giorni prima della camera di consiglio, il pm dovrà trasmettere alla cancelleria le proprie conclusioni, per via telematica o tramite sistemi che saranno individuati con apposito provvedimento.A quel punto la cancelleria invierà l’atto immediatamente ai difensori che, entro cinque giorni prima dell’udienza, potranno presentare le conclusioni scritte. A quel punto i giudici decideranno da remoto, depositando il provvedimento in cancelleria per l’inserimento nel fascicolo, con comunicazione alle parti. La richiesta di discussione orale dovrà essere formulata per iscritto entro 15 giorni liberi prima dell’udienza e trasmessa alla cancelleria della corte d’appello. Entro lo stesso termine l’imputato può formulare, sempre telematicamente e tramite il difensore, la richiesta di partecipare all’udienza. Tali disposizioni non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza è fissata entro i 15 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto. Tali misure, stando alla relazione illustrativa, mirano a «diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie e di consentire lo svolgimento dell’attività giurisdizionale nel grado di appello, notoriamente il più critico per l’accumulo di arretrato». E ciò prevedendo la “cartolarizzazione” dell’udienza, così come già sperimentato in Cassazione.

Prescrizione e custodia cautelare

All’articolo 24, invece, vengono introdotte nuove disposizioni sulla sospensione della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo di emergenza. Lo scopo, in questo caso, è quello «di salvaguardare l’accertamento processuale dal rischio di estinzione del reato per prescrizione ed evitare il decorso dei termini massimi di custodia cautelari degli imputati, facendo in modo che il giudizio non subisca battute d’arresto nella attività istruttoria a causa delle limitazioni agli spostamenti imposte dalla normativa dettata in questa fase emergenziale». Fino al 31 gennaio 2021, dunque, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dall’isolamento fiduciario. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di durata massima di custodia cautelare. L’udienza dovrà comunque essere celebrata non oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti.si. mu.