Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza rilevante riguardo la prescrizione dei contributi previdenziali per gli anni 2001 e 2002. Nel ricorso depositato il 2 novembre 2022, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare la prescrizione e la non debenza dei contributi previdenziali per gli anni in questione. Il Tribunale ha deciso a favore del ricorrente, dichiarando la prescrizione dei contributi e annullando parzialmente la cartella di pagamento.

La vicenda

Nel dettaglio, il ricorrente riceve la notifica della cartella di pagamento il 29 settembre 2022, relativa a contributi previdenziali non assolti dovuti alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense per un importo totale di €269.250,56. Tuttavia, il ricorrente chiede l'accertamento negativo del credito limitatamente all'importo di €97.996,36, corrispondente ai contributi degli anni 2001 e 2002. La base di tale accertamento negativo è la prescrizione dei contributi intervenuta rispettivamente il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2007.

La sentenza

Il Tribunale ritiene corretta l'applicazione della prescrizione quinquennale ai contributi relativi agli anni in questione, in conformità con l'articolo 3 della Legge n. 335/1995. Tale legge stabilisce che anche i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense seguono la prescrizione breve di cinque anni a partire dal 1º gennaio 1996.

La sentenza ha specificato che l'entrata in vigore della Legge n. 247/2012, il 2 febbraio 2013, non influisce sui contributi in questione. L'articolo 66 di questa legge stabilisce che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della Legge n. 335/1995 non si applica alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Pertanto, la prescrizione decennale (prevista dalla L. 247/2012) riguarda solo i contributi maturati a partire dal 2 febbraio 2013. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 313 del 3 febbraio 2020.

Si osserva peraltro che la parte ricorrente ha dedotto di aver proposto istanza di accesso documentale per il rilascio di copia degli atti interruttivi della prescrizione medio tempore notificati e presupposti alla cartella di pagamento, in data 07/10/2022 e di non aver mai ricevuto riscontro dalla parte convenutala che, tra l’altro, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. Pertanto, non ha contestato i fatti esposti dal ricorrente né ha provato di aver interrotto i termini prescrizionali in questione.