Con l’approssimarsi della fine dell’anno è bene per i professionisti porre particolare attenzione all’incasso dei compensi e al sostenimento delle spese, essendo il 31 dicembre lo spartiacque tra gli esercizi 2022 e 2023 per i soggetti che determinano il reddito con il principio di cassa, anche alla luce di alcune recenti pronunce della Cassazione. Con ordinanza n. 28253/2022, la Suprema corte ha affermato che si considerano incassati e quindi imponibili i compensi relativi ad una parcella emessa ma che non risulti mai essere stata saldata. I giudici hanno considerato giustificata la presunzione di incasso in base alla disciplina dell’Iva per cui il momento impositivo corrisponde alla data di pagamento della prestazione. Ma non sempre il momento di emissione della parcella corrisponde a quello del pagamento: spesso per particolari pratiche e particolari clienti il documento fiscale viene emesso anteriormente all’effettivo pagamento.

In caso di pagamento in contanti non sorgono particolari problemi: il momento del pagamento da parte del cliente e quello dell’incasso da parte del percipiente coincidono tra loro e si riferiscono al momento della consegna fisica del denaro, che si desume dalla ricevuta confirmatoria emessa dal percipiente.

Più complicato invece determinare la data esatta di incasso o di pagamento per i movimenti che avvengono con strumenti diversi dal contante, perché vi è uno sfalsamento tra la perdita di disponibilità del denaro da parte del cliente e l’acquisto della disponibilità dello stesso denaro da parte del professionista. Nel caso di assegno bancario o circolare il pagamento si considera effettuato nel momento della consegna dell’assegno, che normalmente coincide, per l’assegno bancario, con la data di emissione dello stesso. Nessuna deroga può essere concessa in virtù del fatto che il professionista versi successivamente l’assegno sul proprio conto. Esempio: un avvocato riceve il 31 dicembre 2022 un assegno bancario per il pagamento delle sue competenze, va in banca a versarlo il 2 gennaio. La parcella dovrà essere emessa in data 31 dicembre 2022, e il compenso si considererà incassato e sarà quindi imponibile nel 2022.

Secondo la Cassazione il momento della consegna coincide con la data apposta sull’assegno: sussiste, infatti, una “presunzione di identità” tra tali momenti, sicché in tale data “si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato)”.

Se il pagamento avviene con bonifico, rileva, per il percettore, la data dell’accredito della somma sul conto corrente (data operazione): da tale momento infatti il professionista ha la facoltà di disporre delle somme sul proprio conto corrente. Per il cliente invece rileva la data di effettuazione del pagamento.

Esempio: il 30 dicembre un cliente effettua un ordine di bonifico al proprio avvocato; l’accredito della somma avviene il 2 gennaio 2023, con data di valuta 31 dicembre 2022; il compenso concorrerà, per l’avvocato, alla formazione del reddito da lavoro autonomo nel 2023, e andrà dichiarato nell’Unico Persone Fisiche 2024. Il problema si pone però per la non coincidenza della data di pagamento del cliente con la data di incasso del professionista. Il cliente, entro il 16 gennaio 2023, dovrà versare la ritenuta operata sul compenso pagato a dicembre 2022, e includerà tale compenso nella Certificazione Unica 2023 relativa al 2022, e conseguentemente nel modello 770 relativo al 2022. Tale discostamento temporale comporta il rischio di controllo formale da parte dell’Agenzia e la conseguente richiesta di documentazione.

Nell’ipotesi di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui il pagamento viene materialmente eseguito, di regola coincidente con l’accredito della somma sul conto corrente del percipiente.

Per evitare controlli formali, da cui potrebbe scaturire un avviso bonario nel caso non venissero presentati i documenti richiesti, è consigliabile anticipare i pagamenti e gli incassi almeno al 27 dicembre, per poter trascorrere, e lo auguriamo a tutti i nostri lettori, un sereno 2023 senza alcuna “amichevole” corrispondenza con l’Agenzia delle Entrate.