Il comportamento violento di un avvocato, che si sia reso colpevole di un'aggressione verbale e fisica a danno di un terzo, viene categoricamente censurato dal Consiglio nazionale forense. Nella recente sentenza numero 30/ 2023, il Cnf ha espresso il suo chiaro dissenso riguardo a tali azioni vergognose.

Anche se il fatto non è strettamente legato all'esercizio della professione, il comportamento violento va contro i principi fondamentali di probità, dignità e decoro, come specificato nell'articolo 9 del nuovo codice deontologico forense ( già previsto dall'articolo 5 del codice deontologico).

La condotta dell'avvocato in questione, avvenuta in pubblico e sotto gli occhi di numerose persone, ha gettato un'ombra di discredito sulla professione legale nel suo complesso, minando la credibilità e l'integrità della categoria. La vicenda oggetto della sentenza nasce dal ricorso di un legale al Cnf avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina di Bari, il quale aveva inflitto all'avvocato la sanzione disciplinare della censura.

I fatti si sono svolti a San Severo, in provincia di Foggia, quando l'avvocato, dopo aver lasciato la sua auto in un parcheggio a pagamento vicino al suo studio legale, è entrato in contrasto con il presidente della cooperativa che gestiva il parcheggio per conto del Comune.

La discussione è degenerata in uno scontro fisico a causa del mancato pagamento del biglietto da parte del professionista, il quale affermava di aver avuto il permesso di una breve sosta da parte di un dipendente. Il Consiglio nazionale forense ha respinto il ricorso dell'avvocato e ha confermato la decisione del Cdd di Bari riguardo alla sanzione disciplinare.

Tale sanzione è stata ritenuta adeguata alla gravità dei fatti, in quanto l'avvocato ha causato lesioni personali giudicate guaribili in trentadue giorni, a seguito di una controversia per motivi banali, e ha danneggiato l'immagine della professione con comportamenti violenti tenuti in luogo pubblico e a stretto contatto con la propria attività legale.