Assicurazione auto in aumento, crescono i prezzi delle riparazioni e sale il carburante: quello che attende gli automobilisti è un 2023 nero. Ma le brutte notizie non finiscono qui: infatti, con la decisione n. 2022/2411 del 6 dicembre 2022, l’Ue si è espressa a favore della richiesta dell’Italia di prorogare per ulteriori 3 anni la detrazione IVA del 40% (introdotta nel lontano 2007) sulle spese inerenti le auto per uso aziendale o professionale.

Resterà dunque deluso chi sperava in un coup de théâtre da parte dell’Ue, e cioè in un diniego al governo italiano dell’autorizzazione alla proroga, diniego che avrebbe determinato l'allineamento alla normativa comunitaria, in cui è prevista la detraibilità al 100%.

Ricordiamo che l’autorizzazione da parte dell’Ue è imprescindibile: la norma che limita la detrazione sulle spese relative alle auto ha infatti carattere straordinario.

Quindi ad oggi i professionisti possono trovarsi di fronte a due casi:
1) detraibilità Iva al 100% se il veicolo è adoperato in modo esclusivo per l’attività professionale; in tal caso si è tenuti a dare prova dell’utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto nell’esercizio dell’attività, dimostrazione tutt’altro che agevole
2) detraibilità Iva limitata al 40% se il veicolo non viene adoperato esclusivamente per l’attività professionale, ma è utilizzato in modo combinato.

Detrazione Iva agevolata: i motivi della richiesta

La richiesta dell’Italia di prorogare per ulteriori 3 anni la detrazione Iva forfettaria del 40% è stata presentata a causa delle difficoltà riscontrate nel controllo circa la ripartizione fra uso professionale e uso privato dei mezzi di trasporto, nonché per l’esigenza di semplificare la riscossione dell’Iva ed evitare fenomeni di evasione fiscale.

Come è noto, a seguito della sentenza “Stradasfalti” della Corte di giustizia del 2006, la previsione di indetraibilità oggettiva dell’art. 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972 è stata modificata, stabilendo che l’Iva inerente l’acquisto o l’importazione di veicoli stradali a motore che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché l’acquisizione di beni e servizi ad essi correlati, non è ammessa in detrazione a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta dell’autorizzazione con la quale il Consiglio europeo riconosce all’Italia la possibilità di stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’imposta, senza prova contraria.

Quindi con la decisione n. 2007/441/CE, il Consiglio ha autorizzato l’Italia a fissare al 40% la quota dell’IVA detraibile sulle auto ad uso aziendale o professionale, sicché la legge Finanziaria 2008 ha modificato la lettera c) dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 al fine di consentire un allineamento con la decisione Ue.