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Il nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici viene esteso alle associazioni professionali residenti. Questo in sintesi è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 486 del 4 ottobre 2022, con cui ha anche stabilito il criterio da adottare per l'individuazione degli Associati.
Associazioni professionali, ecco perché si diffondono
Nel corso degli ultimi anni l’esercizio in forma associata dell’attività professionale si è notevolmente diffusa, complice anche la crisi economica, ma non solo. L’esercizio in comune dell’attività professionale consente di fornire ai propri clienti un parterre di servizi più completo, tale da abbracciare vari aspetti della sua attività economica. Una ulteriore impulso alle associazioni professionali viene dall’Aministrazione finanziaria che in un recente interpello ha chiarito che la disciplina dei dividendi corrisposti alle società semplici trova applicazione anche in caso di distribuzioni di dividendi deliberate in favore di associazioni tra professionisti, sia per effetto della equiparazione, ai fini fiscali, fra associazioni professionali e società semplici operata dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, che della particolare ratio ispiratrice del nuovo regime fiscale. Il regime ordinario di tassazione regolato dall’articolo 5 del Tuir, "Redditi prodotti in forma associata", riporta il principio di “imputazione per trasparenza” in virtù del quale, i redditi sono prima determinati in capo alla società secondo le regole proprie di quest'ultima e, poi, imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, secondo la rispettiva quota di partecipazione. Successivamente l’articolo 32-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, ha modificato il previgente regime fiscale dei dividendi percepiti da società semplici a partire dal 1° gennaio 2020, data in cui i suddetti dividendi si considerano percepiti direttamente dai soci. In altre parole, i dividendi distribuiti alla società semplice si considerano percepiti direttamente dai soci nel momento in cui sono corrisposti alla società semplice.Il nuovo regime fiscale dei dividendi
In tale momento, quindi, i dividendi sono assoggettati a tassazione, in capo a ciascun socio, e secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi, come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente. Riguardo l’ambito di applicazione del nuovo regime fiscale, l’Age specifica che, per quanto espressamente riferito ai dividendi corrisposti alle società semplici, lo stesso trova applicazione anche in caso di distribuzioni di dividendi deliberate in favore di associazioni tra professionisti. Ne deriva che la società semplice fungerà da sostituto d'imposta e i dividendi dalla stessa distribuiti saranno tassati, in funzione della suddetta qualità di sostituto, con le seguenti modalità:- la quota imputabile ai soci persone fisiche residenti in Italia sarà assoggettata a tassazione con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del Dpr n. 600/1973;
- la quota imputabile ai soci persone fisiche non residenti sarà assoggetta a tassazione con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 3, primo periodo, del Dpr n. 600/1973, ovvero nella misura inferiore prevista delle convenzioni contro le doppie imposizioni.