È una data da segnare in agenda quella dell'11 dicembre, in quanto dalle ore 13 sarà accessibile per gli avvocati l’Anagrafe nazionale della popolazione (Anpr), dalla quale si potranno scaricare i certificati relativi a clienti, controparti e terzi che vengono coinvolti in una procedura giudiziale o extragiudiziale dal professionista legale, per effetto dell’incarico attribuitogli dal cliente.

L’anagrafe è accessibile all’indirizzo www.anagrafenazionale.interno.it, usando le tradizionali credenziali per usufruire dei servizi pubblici on line, ossia Spid, Cie (Carta di identità elettronica), o Cns (Carta nazionale dei servizi)/ TS ( Tessera sanitaria).

Per facilitare l’utilizzo di questo nuovo strumento, che dovrebbe rendere più celere il lavoro dei professionisti forensi, è stata predisposta una guida, in questi giorni scaricabile dal sito del Cnf, cliccando su un link che si visualizza leggendo la notizia, attualmente posta in evidenza nella home page del sito del Consiglio nazionale forense.

Si tratta di una decina di pagine, in cui si spiega in primo luogo come accedere alla nuova parte del sito dell’anagrafe, dove, nell’ambito della sezione tecnica, vi è un riquadro intitolato “Certificati per avvocati”.

Ovviamente si precisa che bisogna essere iscritti all’albo, e che la richiesta deve essere legata «all’esecuzione del mandato professionale». Si puntualizza inoltre che i certificati hanno validità di 3 mesi, e che se ne possono richiedere fino a 30 al giorno. Per poter richiedere un certificato anagrafico, bisogna cliccare sulla voce “Seleziona soggetto”, per il quale è sufficiente il codice fiscale, o in alternativa, oltre al nome e cognome, anche la data e il Comune di nascita (o lo Stato estero).

Messi questi dati, si continua cliccando su “Ricerca”, e nel caso di mancato utilizzo del codice fiscale, la guida fa presente che c’è il rischio che risultino più persone che rispondono agli input della ricerca. Trovato il soggetto di cui si vuole ottenere il certificato, va premuto il tasto “Richiedi certificato”.

Prima di ottenerlo, però, occorre scegliere la tipologia di certificato tra le 13 possibili (nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, stato civile, stato di famiglia, convivenza, stato libero, unione civile, contratto di convivenza), che comprendono anche le certificazioni dell’Aire per i residenti all’estero, indicare la data del mandato (che sarebbe opportuno fosse certificata in qualche modo), scegliere una delle 3 opzioni di uso legale (notifica, stragiudiziale, giudizio), e in quest’ultimo caso, ossia di uso del certificato ai fini processuali, va anche spuntata la casella per l’esenzione dal bollo. Per i residenti in Alto Adige e in Friuli può essere utile la selezione della seconda lingua con la quale viene redatto l’atto.

Infine, va deciso come ottenere il certificato, ossia se scaricarlo dal sito, oppure riceverlo per email, o al proprio domicilio digitale, ovvero attraverso la pec. A questo riguardo nella guida si fa riferimento a una pagina del proprio profilo, nel quale indicare email e pec. Infatti, nel riquadro per la scelta delle modalità di ricezione del certificato, non vi sono campi per indicare gli indirizzi di posta elettronica, certificata o meno. Indicate le modalità di ricezione, occorre premere il mouse sul riquadro “Ottieni il certificato”, che costituisce l’ultimo passaggio di questa procedura, che si conclude appunto con la creazione di un file pdf non modificabile.

La guida ricorda che nel certificato, oltre a comparire il logo del ministero dell’Interno con la specificazione che il documento è creato dall’Anagrafe nazionale, e un Qr che consente di controllare l’autenticità del certificato stesso, vi è l’espressa dicitura «il presente certificato è rilasciato all’avvocato che ne ha fatto richiesta per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale», con la conseguenza che la documentazione non potrà essere impiegata per altri fini.

La guida si conclude con la spiegazione su come verificare la validità del certificato tramite il Qr, ma bisogna essere un minimo esperti nell’uso dello smartphone o del computer per riuscire a seguire le indicazioni.

Va detto che questa nuova facilitazione, che si inserisce nel processo di informatizzazione e telematizzazione del lavoro degli avvocati, avviato da qualche anno, è il risultato di un costante impegno del Cnf, come ricordato dal Dubbio con un articolo del 20 ottobre scorso, basato su un’intervista alla vicepresidente del Consiglio nazionale forense, Patrizia Corona, la quale aveva ricordato che il Cnf era «stato parte attiva negli incontri con il ministero dell’Interno e la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la Trasformazione digitale», che avevano avuto luogo da gennaio a settembre di quest’anno, per ottenere un decreto che superasse i rilievi del Garante per la Privacy, che aveva escluso la possibilità di ottenimento di certificati per terzi, circostanza che aveva suscitato, come ricorda la vicepresidente Corona, «le proteste degli avvocati, che così non potevano più scaricare i certificati indispensabili per esercitare diritto di difesa». Come si è visto, si è arrivati al traguardo, e ora occorre cogliere l’opportunità.