Giorgio Spangher e Giovanni Fiandaca insegnano che emergenze sociali come mafia e terrorismo sono intrinsecamente nemiche del garantismo. Lo mettono in tensione e spesso in crisi, enfatizzando esigenze di difesa sociale che entrano in oggettivo conflitto con le garanzie individuali. E quando la risposta pubblica non è equilibrata, finiscono per determinarsi torsioni anti- garantiste che distolgono il sistema penale dal suo compito primario di accertare singoli reati e singole responsabilità. Alessandro Barbano denuncia il rischio che la torsione vada anche oltre, piegando lo strumento penale non solo all’obiettivo improprio di “lottare” contro il “fenomeno” criminale, ma addirittura a quello – ancora più improprio – della perequazione sociale. Mi inserisco nel dibattito con qualche considerazione ulteriore.

Le "sfide" al garantismo

Il garantismo è sfidato storicamente dalle emergenze mafia e terrorismo, certo. Ma anche la recente emergenza pandemica è foriera di derive anti- garantiste. In un senso diverso, però. Qui le minacce al garantismo non vengono da una legislazione – le misure restrittive anti- Covid - cui possa rimproverarsi un eccessivo sbilanciamento a favore della salute pubblica, con sacrificio intollerabile di libertà, diritti, garanzie individuali: lasciamo queste accuse ai no face mask, ai no vax, ai no green pass, che non meritano di essere seguiti nel loro esasperato estremismo libertario e un po’ anarchico. A me pare che Covid- 19 abbia insidiato il garantismo in un modo indiretto, più sottile. Come? Essenzialmente, a mio avviso, scatenando molte procure nella caccia a trovare colpevoli a ogni costo, cui addebitare responsabilità penali in relazione alla pandemia. Ecco allora raffiche di indagini penali sulle “stragi” per coronavirus di anziani ricoverati in rsa o in case di riposo; sulla mancata tempestiva istituzione della “zona rossa” in certi Comuni del bergamasco; su sovraccarichi e “intasamenti” delle strutture di pronto soccorso; sulla elaborazione e l’invio di dati epidemiologici dalle Regioni all’amministrazione sanitaria centrale; e perfino su qualche ordinanza regionale per la didattica a distanza nelle scuole. Tutte situazioni da valutare ed eventualmente sanzionare sul terreno professionale, amministrativo, politico: ma rispetto alle quali al diritto e alla giurisdizione penale non sembrano competere spazi di intervento.

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Ma tant’è. I grandi disastri (non solo la pandemia, ma anche terremoti, alluvioni, sciagure aeree, ferroviarie, navali e quant’altro) innescano diffusi sentimenti popolari che precipitano in una precisa reazione: per tutti questi morti non può non esserci un responsabile che ad ogni costo va individuato e punito. Punire. Una passione contemporanea è il titolo del profetico libro di Dier Fassin. È un modo irrazionale di elaborare il lutto, che non di rado le procure assecondano e coltivano con un attivismo sopra le righe: vedendo dovunque improbabili «notizie di reato» su cui aprire indagini penali, e così introducendo nelle relazioni e nelle dinamiche sociali la mala pianta del pan- penalismo, che è il terreno più fertile per idee e pratiche anti- garantiste. Mafia, terrorismo o pandemia sono emergenze vere, che possono giustificare l’intervento penale ( ma, s’intende, secondo modalità che siano ben bilanciato col giusto rispetto delle garanzie individuali), e però non mai un intervento penale omnibus, indiscriminato, spinto in territori da cui la logica dei delitti e delle pene dovrebbe tenersi fuori.

Epperò ci sono anche emergenze inventate, o artificiosamente pompate agli occhi dei cittadini da un ceto politico ansioso di catturare consenso popolare a buon mercato: ad esse si lega il fenomeno che siamo abituati a chiamare populismo penale. Alla inquietudini, ansie, paure diffuse in un corpo sociale esposto ai contraccolpi dei nuovi problematici scenari del mondo ( la globalizzazione, la società liquida, la destrutturazione del lavoro…) il ceto politico offre falsi bersagli, e falsi rimedi: in particolare il rimedio del pan- penalismo, inutile perché del tutto scentrato rispetto alla sostanza reale dei problemi, e dannoso perché deprime il livello di garantismo del sistema. Abbiamo conosciuto la brutta bestia del populismo penale in forme di particolare virulenza soprattutto nella fase recente della nostra storia ( chissà se avviata al tramonto…), dove si è presentato nella sua doppia variante: la variante securitaria, incarnata in provvedimenti simbolo del salvinismo come i decreti sicurezza e la riforma della difesa ( sempre!) legittima; e quella moraleggiante, rappresentata da bandiere del grillismo come la legge spazza- corrotti e il blocco della prescrizione penale. Entrambe basate sulla predicazione di emergenze fasulle, costruite ideologicamente e smentite dai dati di realtà, e comunque non aggredibili in modo efficace con lo strumento penale.

Il populismo penale è un incubatore di giustizialismo

Il populismo penale è incubatore di giustizialismo anti- garantista, che si manifesta nella moltiplicazione delle figure di reato e nella loro crescente evanescenza contraria al principio di tassatività e tipicità, nella previsione di pene sempre più dure, nel declino della presunzione di innocenza. E ad ogni populismo penale corrisponde il suo proprio giustizialismo: sicché abbiamo conosciuto un giustizialismo securitario e un giustizialismo moralistico. Ma io vedo un terzo tipo di giustizialismo a matrice populista, che faute de mieux chiamo “piacione”: un giustizialismo senza bava alla bocca, non incattivito né troppo minaccioso ma composto e compunto, un giustizialismo che riflette buoni sentimenti e si mette al servizio del politicamente corretto. Sicché non sorprende che esso accomuni trasversalmente l’intero arco politico. Chi non è d’accordo che fenomeni deplorevoli come l’omicidio stradale o la violenza di genere o le discriminazioni in odio alle minoranze di ogni tipo meritino una risposta energica ed efficace? E che il massimo dell’energia e dell’efficacia si identifichi in dure risposte penali è un bias in cui cascano ( o fanno finta di cascare) un po’ tutte le forze politiche. Che, anche qui, s’ingannano e/ o ingannano i governati: perché la via giusta per affrontare quei problemi sembra quella che passa per strumenti di controllo e intervento diversi dai meccanismi penali, e soprattutto per azioni di tipo culturale- educativo.

Questo quadro ci parla di un sistema penale italiano che complessivamente patisce un deficit di garantismo. Ed è un quadro che chiama in causa sia il legislatore ( dunque la politica) sia la magistratura, nonché i rapporti reciproci. Di qui una domanda, che formulo in termini grossolani: questo stato di cose è colpa della politica? O della magistratura? O di entrambe, e allora in che quote?

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Di certo la magistratura non è senza peccato. Indagini penali avventurose ( come molte di quelle avviate in tempi di pandemia). Pulsioni narcisiste di pubblici ministeri che enfatizzano il momento dell’inchiesta e dell’accusa e minimizzano quello del giudizio formato in dibattimento. Impieghi talora disinvolti della custodia cautelare ( fra le tante accuse rivolte a Mani pulite, molte delle quali infondate e pretestuose, questa è forse quella più condivisibile). Qualche incursione non appropriata nel campo della funzione legislativa e delle sottostanti scelte politiche. Partecipazione più o meno compiaciuta ai numeri del circo mediatico- giudiziario. E qualche volta interpretazioni poco sorvegliate della norma penale. Tutti segni con cui il giudiziario manifesta una postura poco coerente ai principi del garantismo.

Ma ce n’è anche per la politica, e forse perfino di più. Nella misura in cui la legislazione anti- mafia e anti- terrorismo manifesti qualche vena anti- garantista, il peccato è primariamente del legislatore che la produce, nella sua funzione politica e secondo le sue scelte politiche. E ha radice tutta politica la pratica del populismo penale, che non è altro se non la delega ( spesso in bianco, o quasi) rilasciata dalla politica alla magistratura, cui si affida il compito improprio di rispondere a domande sociali che spetterebbe alla politica affrontare, ma con cui la politica – oggi debole ed esangue non vuole o non sa misurarsi. Ne consegue l’abnorme sovra- esposizione della magistratura: da essa il corpo sociale ( cui la politica racconta che la sanzione penale è lo strumento migliore per il governo della società) attende e pretende che traduca le incriminazioni in condanne, e che per questa via possa generarsi una convivenza sociale più sicura e ordinata. Il che naturalmente non avviene: e questo è letto come “insuccesso” della magistratura, che ne appanna l’immagine agli occhi del pubblico.

Alla iper- responsabilizzazione della magistratura fa da contraltare la de- responsabilizzazione della politica incarnata nel legislatore: che una volta scritti i reati nelle pagine del codice, può presentarsi come quello che ha fatto il suo e altro non deve se non aspettare che la magistratura li estragga dalle pagine del codice facendoli funzionare come strumento effettivo di difesa sociale. Che se poi non funzionano come sperato, la colpa non sarà del legislatore che ha creato lo strumento, ma dei magistrati che non l’hanno voluto o saputo ben manovrare. È chiaro che una dinamica del genere distorce il giusto schema di ripartizione dei poteri, dei ruoli e delle responsabilità fra i protagonisti della funzione legislativa e della funzione giudiziaria. E così ferisce quel fondamentale postulato del garantismo che è l’osservanza della rule of law: il rispetto dei giusti confini e dei giusti equilibri fra i diversi poteri pubblici, senza di che non c’è Stato di diritto.

E allora che dire quando si sente la politica accusare di anti- garantismo la magistratura? Il minimo è ricordare l’ammonimento evangelico che esorta a fare i conti con la trave ficcata nel proprio occhio, prima di strepitare contro la pagliuzza nell’occhio del fratello ( Matteo, 7, 1- 5).