Secondo una consolidata tradizione, recepita espressamente negli ordinamenti professionali più recenti (cfr. art. 24 dell’ordinamento forense, L. 247/2012; art. 6, d. lgsl. 139/2005, ord. dott. Commercialisti), gli Ordini professionali sono qualificati come enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria, trattandosi di enti che non gravano sulla finanza pubblica, alimentati esclusivamente dai contributi degli iscritti. Tuttavia, nonostante la loro evidente specialità, gli Ordini sono di frequente oggetto di richieste di adempimenti e obblighi da parte di Amministrazioni centrali dello Stato, allorquando queste si trovano ad applicare disposizioni genericamente rivolte al comparto pubblico, con esiti a volte paradossali. È il caso ad esempio della circolare Mef n. 15 de[/BASE]l 2019 – “Il conto annuale 2018 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, con la quale si stabilisce - che “Per dare piena attuazione al dettato dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui individua come amministrazioni pubbliche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, a partire dalla rilevazione corrente sono tenuti all’invio dei dati tutti gli Ordini Professionali”. La norma che stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rilevare e inviare al Mef i costi del personale è in vigore da molti anni, e mai è stata avanzata l’ipotesi che potesse riferirsi anche agli Ordini professionali. Infatti, essendo la rilevazione finalizzata appunto alla redazione del “conto annuale 2018”, i dati relativi al personale degli Ordini sarebbero del tutto fuorvianti, in quanto le spese del personale di essi non gravano sul complessivo plafond finanziario del sistema pubblico consolidato; una volta inserite nella relativa rilevazione, dunque, tali spese ne dovrebbero essere immediatamente scorporate, a meno di non voler alterare i risultati complessivi, oltretutto con un ingiustificato appesantimento dei conti dello Stato. La ragione di tali improprie assimilazioni è che le normative genericamente rivolte al comparto pubblico, piuttosto che delimitare precisamente il proprio campo di applicazione in funzione degli obiettivi e della ratio del singolo intervento legislativo, si limitano per lo più a richiamare pigramente l’art. 1, comma 2, d. lgsl. n. 165/2001, fonte che contiene un elenco del settore pubblico in origine pensato solo per l’applicazione delle disposizioni in tema di pubblico impiego, e che contempla anche gli enti pubblici non economici. È stato più volte evidenziato in dottrina come il richiamo all’art. 1, comma 2 TU pubbl. imp., sia di per sé insufficiente a ricomprendere gli Ordini professionali, giacché l’intero testo unico si applica agli Ordini professionali solo nei principi (e non nelle norme di dettaglio), ed in quanto tali principi siano recepiti da regolamenti autonomi degli Ordini stessi (cfr. art. 2, comma 2bis, D. L. 31 agosto 2013, n. 101). E tuttavia, gli Ordini continuano a ricevere richieste di adempimenti ed obblighi manifestamente pensati per enti che gravano sulla finanza pubblica: solo per citare i casi più recenti, si pensi alle richieste relative alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20, d. lgs. n. 175/2016; art. 17, d.l. n. 90/2014), alla comunicazione dello stock di debito delle PP.AA. (art. 1, comma 867, L. 145/2018) e a quelle in materia di costi del personale. Tale situazione genera gravi difficoltà applicative, a fronte dell’impossibilità oggettiva di applicare agli Ordini, per lo più assai modesti per dimensioni strutturali e numero di dipendenti, discipline e regimi manifestamente pensati per il comparto delle amministrazioni statali. Più in dettaglio, il comparto degli Ordini professionali territoriali, composto da oltre 2.000 enti pubblici non economici omogenei quanto a struttura organizzativa e dimensione economica, è caratterizzato da una serie di elementi comuni: - dimensioni molto ridotte (gli Ordini più strutturati hanno un numero di dipendenti anche pari a 10/12, ma la maggior parte degli ordini ha al massimo 2 o 3 dipendenti); - assenza, nella maggior parte dei casi, di figure dirigenziali; - determinazione delle risorse finanziarie e di personale nei termini strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali e, conseguentemente, bilanci di modesta entità (posto che le risorse proprie ammontano mediamente a poche centinaia di migliaia di euro); - numero non elevato di procedimenti che necessitano di un monitoraggio (con particolare riferimento alla normativa anticorruzione e sulla trasparenza); - partecipazione a titolo gratuito agli organi di indirizzo politico. Da qui la necessità di una precisazione che, coerentemente con le premesse sistematiche qui rapidamente sintetizzate, possa raggiungere l’obiettivo di escludere la soggezione automatica degli Ordini professionali a normative genericamente riferite al comparto pubblico, ed affermare l’opposto principio in forza del quale, ogni qual volta il legislatore intenda estendere agli Ordini e ai Collegi professionali previsioni od obblighi che caratterizzano il regime delle PP. AA., lo debba affermare espressamente, secondo criteri di compatibilità (come avvenuto, ad esempio, con l’art. 3 del decreto legislativo n. 97/2016, il cd. correttivo alla normativa sulla trasparenza, che ha chiarito l’applicabilità di taluni obblighi di trasparenza anche agli Ordini professionali, “in quanto compatibili”). Si tratta a ben vedere di chiarire una volta per tutte quanto già affermato di recente dalla giurisprudenza amministrativa più accorta, ove si afferma che, trattandosi “di enti di carattere associativo, costituiti dagli appartenenti alle relative associazioni professionali, che si finanziano esclusivamente con i contributi dei propri iscritti… il Legislatore si è preoccupato, di volta in volta, di estendere espressamente agli ordini professionali, con specifiche disposizioni, questa o quella normazione afferente alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici” (Tar per la Sicilia, sezione di Catania, sentenza n. 2307 del 5 dicembre 2018), e di evitare inutili contenziosi nelle sedi più disparate. La collocazione migliore di una disposizione volta a raggiungere l’obiettivo indicato sarebbe probabilmente la fonte che già esclude gli Ordini professionali dagli obblighi di cd. spending review, e precisa che il T.U. pubbl. imp. si applica a tali enti solo nei principi, e sulla base di regolamenti autonomi. Si propone pertanto la modifica dell’art. 2, comma 2 bis, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, con aggiunta dopo le parole “enti aventi natura associativa”, delle parole: “non rientrano nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e”. (...).

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

A otto anni dalla costituzione dei Consigli Distrettuali di Disciplina è oggi possibile fare un bilancio della loro attività e, alla luce dell’esperienza maturata, evidenziare le criticità emerse in prospettiva del miglioramento della disciplina normativa che ne regola il funzionamento. Quanto al primo aspetto deve evidenziarsi la triplice difficoltà che i neonati CDD hanno dovuto affrontare all’atto del loro insediamento, costituita da un lato dall’immediata consistente mole di procedimenti a loro affidata (circa 7.000) quale arretrato pendente presso i rispettivi COA, dall’altro l’assenza per molti Consigli di adeguata organizzazione (sede, personale, attrezzatura) nonché la necessità di applicare norme procedimentali nuove. Nel primo quadriennio (2015/2018) a cagione di tali fattori i CDD hanno potuto definire solo poco più della metà dei procedimenti in carico (il 55% circa dei 50.000 pervenuti compresi i 7.000 iniziali). Nel triennio 2019/2021 i dati statistici danno invece conto di una definizione annua di procedimenti quasi pari (97%) al numero delle segnalazioni, esposti e denunce pervenute (circa 12.000 annue). Tale ultimo dato, tenuto conto anche delle difficoltà conseguenti al periodo pandemico, testimonia l’impegno profuso dai componenti dei CDD per il miglior funzionamento del procedimento disciplinare e l’avvenuto superamento dell’inevitabile difficoltà iniziale. Al 31.12.2021 l’arretrato in carico ai CDD è di circa 26.000 procedimenti. Quanto al secondo aspetto va apprezzata la proficua attività di confronto, fra di loro e con le istituzioni, che i componenti dei CDD hanno costantemente mantenuto in questi anni, che ha consentito la disamina comune delle problematiche applicative delle norme procedimentali con la sollecitazione ad interventi migliorativi della normativa di riferimento. In questa direzione sono state apportate modifiche al regolamento CNF n. 2\\2014 soprattutto con riferimento alla semplificazione dell’eccessiva complessità di composizione delle sezioni e vi sono stati numerosi periodici incontri con gli Uffici Legislativi del Ministero per ottenere modifiche alla L. 247\\2012. La richiesta di tali ultime modifiche, già concordate, ma mai approdate in uno strumento legislativo, si ritiene debba essere reiterata dal Congresso. In particolare il contenuto della delibera n. 450 del 17.9.2021 del CNF (...).Si rileva altresì la necessità di trovare un correttivo che eviti l’invio da parte dei COA ai CDD delle segnalazioni palesemente infondate e ciò al duplice scopo di non appesantire l’attività dell’organo disciplinare e allo scopo di evitare all’iscritto i pregiudizi derivanti dall’invio della segnalazione. Poiché appare di difficile attuazione un correttivo che implichi una valutazione deontologica di merito da parte di organo diverso da quello disciplinare viene avanzata l’ipotesi di consentire al Consiglio dell’Ordine di segnalare e richiedere al CDD la tempestiva archiviazione per palese manifesta infondatezza dell’esposto in una con l’immediata trasmissione dello stesso al CDD. (...)

LA NATURA DEI CPO E UNIONI

Come attualmente previsto dall’art. 25 della Legge professionale i CPO al pari dei CDD sono articolazioni degli ordini circondariali e incombe pertanto sui COA l’obbligo di dotare tali articolazioni di tutte le risorse necessarie al loro pieno ed efficace funzionamento. Sotto tale profilo è avvertita l'esigenza di una regolamentazione unitaria dei CPO, condiviso da tutti gli ordini, sia sotto il profilo elettorale, sia sotto l'aspetto della individuazione delle specifiche competenze. Ciò anche al fine di porre rimedio a difformità e ritardi ancora oggi esistenti e inaccettabili a 10 anni dalla entrata in vigore della Legge professionale. Analogo problema si pone per le Unioni Regionali degli Ordini Forensi (art. 29 comma p) L. 247/12), i cui presidenti partecipano al Congresso e alle riunioni ufficiali del CNF e di OCF, ma che risultano privi di qualsivoglia specifica individuazione. Componenti Gruppo di lavoro 1.1: Sergio Paparo (OCF), Raffaele Fatano (OCF), Melania Delogu (OCF), Giuseppe Iacona (CNF), Patrizia Corona (CNF), Francesco Greco (CNF), Rosalba Viscomi (Commissione CNF Pari Opportunità), Carlo Foglieni (AIGA), Ester Perifano (ANF), Mario Antonio Massimo Fusario (COA distrettuale di Ancona), Antonio Benegiamo (COA distrettuale di Bari), Pierluigi Zoda (COA distrettuale di Caltanissetta), Maria Concetta La Delfa (COA distrettuale di Catania), Giampaolo Salvatore (COA distrettuale di Lecce), Antonio Cappuccio (COA distrettuale di Messina), Ermes Farinazzo (COA distrettuale di Perugia) Rosario Infantino (COA distrettuale di Reggio Calabria), Raffaella Sartori (COA distrettuale di Trieste), Goffredo Tatozzi (Unione Regionale Forense: Abruzzo – COFA), Attilio Francesco Ferri (Unione Regionale Forense: Lazio), Elia Campanielli (Unione Regionale Forense: Lombardia – ULOF), Giovanna Prato (Unione Regionale Forense: Piemonte e Valle d’Aosta), Roberta Altavilla (Unione Regionale Forense: Puglia), Giuseppe Di Stefano (Unione Regionale Forense: Sicilia).