«Un lockdown per i non vaccinati? Non vedo profili di incostituzionalità. Se si può arrivare ad imporre un obbligo vaccinale si possono sicuramente introdurre delle misure restrittive sul modello austriaco». A dirlo al Dubbio è Francesco Saverio Marini, ordinario di Diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata.

Professore, l’ipotesi di un lockdown per i non vaccinati è incostituzionale oppure ci sono i margini per agire in questo senso?

A mio avviso profili di incostituzionalità non ce ne sono. Ovviamente ci devono essere le condizioni, in quanto tale misura si giustifica solo qualora ci sia un aggravamento della situazione sanitaria. Tutte queste misure, lo stesso green pass, richiedono una valutazione del pericolo per l’interesse alla tutela della salute collettiva. In mancanza di una situazione che si ritiene, da un punto di vista medico, grave, nessuna misura restrittiva si potrebbe giustificare, perché si tratta di misure limitative della libertà. Fatta questa premessa, la Costituzione su questo lascia margini di discrezionalità molto ampi al legislatore, tanto da consentirgli di arrivare alla vaccinazione obbligatoria, che è chiaramente la limitazione più severa, rispetto alla libertà di scelta della cura a cui ognuno di noi vuole sottoporsi. Se, dunque, addirittura è ammessa la possibilità di introdurre trattamenti sanitari obbligatori, a maggior ragione sono ammesse misure meno invasive. La soluzione austriaca, qualora si aggravasse la situazione, rientra tra quelle possibilità che sono rimesse al legislatore, cioè quella di incentivare in modo più persuasivo la vaccinazione, senza arrivare ad introdurre un vero e proprio obbligo sanzionato a livello amministrativo o addirittura penale. Vale il principio per cui nel più sta il meno: se la Costituzione ammette addirittura il più a maggior ragione è costituzionale una misura meno invasiva.

Essendo un divieto applicato solo ad una parte della popolazione non c’è una discriminazione?

Assolutamente no: l’onere viene imposto a tutti. Chi si è vaccinato lo ha soddisfatto e può accedere ai luoghi rispettando determinate condizioni, chi non lo ha fatto non rispetta quelle condizioni. Ma quell’onere riguarda appunto tutti i soggetti, non c’è nessuna discriminazione.

Dunque questa soluzione è paragonabile all’obbligo di vaccinazione per accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia per i minori?

Non c’è dubbio. Un tempo era obbligatoria la vaccinazione per il vaiolo per andare a scuola. E chiaramente si può arrivare anche a misure ancora più coercitive. In quel caso si condizionava il diritto allo studio, anche questo previsto dalla Costituzione e ritenuto fondamentale. Ma mi pare del tutto fisiologico e normale. Va detto che questa vaccinazione obbligatoria non è un dispetto, viene fatta per tutelare l’interesse della collettività ed evitare quindi la diffusione del virus.

E invece questi divieti come si conciliano con il diritto al lavoro?

Bisogna considerare che nessun diritto è tiranno rispetto agli altri. Il legislatore, nel momento in cui detta delle misure, deve tenere in considerazione anche tutti gli altri diritti costituzionali. Ma rispetto al diritto alla salute è chiaro che gli altri diritti hanno una posizione minoritaria. Bisogna tenerli in considerazione, ma se la situazione si aggrava, per cui c’è effettivamente un pericolo all’interesse collettivo della salute, il legislatore può intervenire e limitare anche il diritto al lavoro. D’altra parte, non sono situazioni remote: un anno fa sono stati limitati tutti i diritti, addirittura quello della libertà personale, disponendo il lockdown. E si trattava di diritti anche più rilevanti di quello al lavoro. Premesso che chiaramente devono essere in qualche modo contemperati, questo dipende dal pericolo all’interesse della salute della collettività, che è un interesse primario.

C’è chi, come il dottor Gratteri, sostiene sia necessario far pagare ai novax le cure mediche. Questo è plausibile?

In questo caso la situazione è più complessa. Le cure gratuite agli indigenti sono garantite dalla Costituzione. Quindi se un soggetto è indigente comunque ha diritto a quelle cure, anche se non si è vaccinato. Non si può sanzionare chi ha contratto il Covid e non ha la possibilità di curarsi. Si potrebbe intervenire su chi ha una situazione economica invece più forte, in quanto le cure gratuite oltre la situazione di indigenza sono normate dalla legislazione ordinaria. E anche su quello il legislatore ha dunque, in qualche modo, ampia discrezionalità. Potrebbe essere anche quella una leva per la vaccinazione. Ma al di là del profilo costituzionale, è una soluzione che mi convince in parte. Qui il tema non è quello di sanzionare chi ha preso il Covid, ma tutelare la salute collettiva.

Secondo lei sarebbe più opportuno pensare ad un obbligo vaccinale o limitare le libertà di chi non si è vaccinato?

L’obbligo è la misura estrema, quindi fin quando si può evitare tutte le misure che consentono di realizzare lo stesso obiettivo vanno perseguite dal legislatore .Quindi non siamo in una “dittatura sanitaria”, come sostiene qualcuno? Mi sembra del tutto liberale l’atteggiamento del legislatore, anche perché avrebbe potuto introdurre l’obbligo vaccinale in modo più brutale e molto prima.