In un articolo uscito in queste pagine il 10 novembre scorso si era commentata la sentenza del Consiglio di Stato 07442/2021, pubblicata il 9 novembre, in risposta all’appello degli Ordini forensi di Roma e Napoli. Sentenza che dava da una parte ragione al Tar, il quale aveva confermato la correttezza del Mef in merito alla richiesta di consulenza gratuita ai giuristi, e dall’altra torto, censurando l’avviso del dicastero, perché inadeguato ad assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa. Le ragioni che i rappresentanti della professione forense hanno evidenziato al Tar nel primo ricorso erano centrate sulla violazione della Costituzione, tra cui gli artt. 1 e 36, oltre che della disciplina sull’equo compenso (artt.13-bis della legge 247/2012, 19-quaterdecies del D.L. 148/2017). Il Tar però aveva respinto il ricorso facendo presente che non vi era alcun rapporto di lavoro, e che la gratuità era compatibile con l’ordinamento giuridico, considerato che non ci sono specifici divieti, e che comunque la disciplina dell’equo compenso non impedisce di lavorare a titolo gratuito, visto che va applicata solo quando è previsto un compenso. A queste considerazioni si aggiungevano quelle secondo cui l’attività di consulenza gratuita poteva offrire diversi vantaggi, come l’arricchimento professionale. Ovviamente gli Ordini degli avvocati di Roma e di Napoli non potevano accettare queste motivazioni, che prestavano il fianco a varie contestazioni (tra l’altro pure richiamate nell’articolo apparso in questo giornale il 10 novembre), per cui si sono rivolti alla massima giurisdizione amministrativa, contestando l’illegittimità della sentenza per erroneità e/o carenza della motivazione, oltre a illogicità e contraddittorietà manifesta, a cui si sono aggiunte specifiche contestazioni sull’avviso, anche alla luce del Codice dei contratti pubblici e delle linee guida dell’Anac sull’affidamento dei servizi legali (secondo le quali la prestazione deve essere quantificata con un prezzo, che costituisce uno degli elementi di scelta del fornitore della Pa). Si è giunti quindi all’esame del Consiglio di Stato, che presenta luci e ombre. Le ombre sono dovute al fatto che, ancora una volta, dei magistrati, e in questo caso i giudici di Palazzo Spada, hanno ritenuto possibile che dei professionisti potessero lavorare gratis, anche per la Pubblica amministrazione, mentre le luci vengono dal giudizio di fondatezza dell’appello dei rappresentanti degli avvocati di Roma e Napoli, per quanto riguardava alcuni difetti dell’avviso, e dal riconoscimento che il venir meno dei minimi tariffari ha rappresentato una riduzione della tutela del mondo delle professioni, di cui l’equo compenso costituisce una sorta di compensazione, aprendo quindi la strada, teoricamente, anche ad una più opportuna interpretazione delle future nome. Ad esempio, quelle inserite nell’AS 2419, “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, attualmente all’esame al Senato in seconda lettura, insieme a un provvedimento integrativo, l’AS 1425, che pone come condizioni per la validità di autorizzazioni e permessi della Pubblica amministrazione, sia la presenza di un incarico al professionista che ha lavorato per la procedura, sia la prova del pagamento del relativo compenso. Vale quindi la pena riflettere sulle parole usate dai magistrati del Consiglio di Stato sul ruolo della legge dell’equo compenso, e in particolare della disposizione recante la previsione che “La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. La norma di legge che è stata, appunto, al centro dell’appello proposto dagli Ordini di Roma e Napoli. Al di là dell’errore (piuttosto clamoroso) delle coordinate della disposizione citata, che non è il comma 3, dell’art. 13-bis, della legge 247/2012 (come affermato nel punto 22, parte II, della sentenza), bensì il comma 3, dell’art. 19-quaterdecies, del D.L.148/2017, come si può verificare con il sito di Normattiva, è importante sottolineare il riconoscimento della correttezza della tutela dei professionisti, come emerge da questo passaggio della sentenza, che qui si riporta integralmente: “Il riferimento soggettivo previsto dall’art. 13-bis cit. [in realtà, come detto, si tratta dell’art.19-quaterdecies, ndr] alla ‘pubblica amministrazione’ e quello oggettivo agli ‘incarichi conferiti’ stanno piuttosto a significare – a tutela del professionista – che il compenso deve essere equo e che l’interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino al punto di travalicare – nel bilanciamento dei contrapposti interessi – l’equità della remunerazione”. Al tempo stesso però il Consiglio di Stato evidenzia come “la disposizione non esclude il (e nemmeno implica la rinuncia al) potere di disposizione dell’interessato, che resta libero di rinunciare al compenso – qualunque esso sia, anche indipendentemente dalla equità dello stesso – allo scopo di perseguire od ottenere vantaggi indiretti (come nel caso che ci occupa) o addirittura senza vantaggio alcuno, nemmeno indiretto, come tipicamente accade nelle prestazioni liberali (donazioni o liberalità indirette)”. Ad ogni modo i giudici amministrativi di Palazzo Spada, riconoscono che “a seguito della abrogazione dei minimi tariffari e dell’apertura al libero mercato... la disciplina sull’equo compenso ha completato e colmato quello scarto negativo che, nel tempo e a causa di svariati fattori, ha provocato nel settore delle libere professioni una deminutio di tutela per coloro che prestano attività professionale al di fuori degli schemi tipici del rapporto dipendente e della tutela costituzionale salariale e retributiva”. Si spera che queste parziali ammissioni siano foriere in futuro, con un nuovo quadro normativo dell’equo compenso, di giudizi più equilibrati in materia di giusta remunerazione dei professionisti.