Pubblicate le linee guida generali per la formulazione dei quesiti da porre ai 26mila candidati chiamati a sostenere la prima prova orale del nuovo esame da avvocato. La Commissione centrale costituita presso il ministero della Giustizia ha predisposto anche i criteri di valutazione da adottare nella sessione “preselettiva”, che si terrà da remoto a partire dal 20 maggio, davanti ai 1.500 componenti di 256 sottocommissioni. Come già reso noto in precedenza, questa prima prova consisterà «nell’esame e nella discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma di risoluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e processuale» in una materia scelta preventivamente dal candidato regolata dal codice civile o penale o amministrativo. In base a quanto previsto dalle linee guida il candidato sarà chiamato a dimostrare:
  • l’efficacia dei collegamenti del caso proposto alla applicabile disciplina sostanziale e processuale; l’adeguatezza di inquadramento delle problematiche coinvolte;
  • la capacità di individuazione soluzioni, anche alternative, e prospettabili criticità;
  • la capacità di appropriata organizzazione degli argomenti;
  • la correttezza e la capacità di sintesi dell’esposizione.
Per quanto concerne il perimetro delle materie oggetto della prima prova sono queste le indicazioni principali: i quesiti riguardanti il civile e il penale, tenuto conto del riferimento ai Codici, non potranno avere per oggetto casi regolati da leggi speciali; la vastità del riferimento alla “materia regolata dal codice civile” suggerisce di escludere i libri V del lavoro e VI sulla tutela dei diritti. Mentre per quanto concerne il diritto amministrativo si ritiene vada contenuta ai principi fondamentali e alle fattispecie di diritto sostanziale e processuale, indicativamente all’interno di precise fonti normative tra cui: la legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990 n. 241, il decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sul codice dei contratti pubblici. Le linee guida sono consultabili nella loro integrità sul sito del ministero della Giustizia. In merito ai quesiti, non saranno selezionati all’interno di un database nazionale: si punta almeno a livello di distretti a «condivisi criteri di reperimento e selezione della casistica». A tal proposito, per il consigliere del Cnf Vincenzo di Maggio «le linee guida sono armonizzate con l’articolo 46 sesto comma della legge professionale». C’è solo un problema: «In assenza di quesiti elaborati a livello centrale, in grado di uniformare il grado di difficoltà in tutta Italia, sarebbe stato opportuno risolvere ogni possibile incomprensione mediante un paradigma stringente per la loro formulazione, rendendoli così omogenei». Il Cnf, conclude il consigliere, «attraverso la Scuola superiore dell’Avvocatura, si renderà parte diligente cercando di fornire, nel più breve tempo possibile, esemplificazioni di indirizzo mediante una interlocuzione con ispettori e commissari che si spera sia proficua e utile, all’insegna della piena collaborazione nell’interesse dell’avvocatura». Tornando ai dettagli della prova, essa sarà sostenuta dinanzi a una sottocommissione diversa da quella insediata presso la Corte di Appello in cui il candidato ha effettuato il tirocinio. A tal fine, come anticipato ieri dal Dubbio, la Commissione centrale ha dato luogo anche alla procedura di sorteggio e al conseguente abbinamento tra le sedi di Corte d’Appello. Il sorteggio ha determinato, ad esempio, che i candidati di Milano saranno valutati dagli esaminatori di Napoli, quelli di Roma dai commissari di Milano e quelli di Napoli dalle sottocommissioni di Roma. Entro il 25 aprile ci sarà invece il sorteggio, da parte di ciascuna Corte d’appello sede di esame, delle relative sottocommissioni e della lettera dell’alfabeto per l’ordine di svolgimento e la corrispondente assegnazione dei candidati.La seconda prova orale sarà successivamente sostenuta in presenza, davanti alla sottocommissione del distretto della propria Corte d’Appello.