L’equiparazione dell’infezione da Covid- 19 contratta in occasione di lavoro o in itinere ad infortunio sul lavoro ha determinato la possibile applicazione delle tutele Inail a favore del lavoratore colpito dall’infezione o dei suoi familiari in caso di decesso. Si tratta di un tema molto delicato intorno al quale, già all’indomani dell’entrata in vigore della relativa disposizione nel cosiddetto “Cura Italia”, si è sviluppato un intenso dibattito circa il pericolo di ampliamento della sfera di responsabilità penale e civile dei datori di lavoro; un allargamento che si temeva rendesse, di fatto, ancor più difficile fare fronte alla ripresa delle attività nella cosiddetta “Fase 2” ormai pienamente in corso.

Il Legislatore ha così ritenuto opportuno intervenire con una norma interpretativa che fornisca un supporto alle imprese nell’attuazione dei protocolli anti- contagio, il cui rispetto è cruciale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in questa fase di convivenza con il virus. Ci riferiamo in particolare, questa è la novità, alla Legge n. 40/ 2020 di conversione, con modifiche, del D. L. n. 23/ 2020 ( cosiddetto Decreto Liquidità) con cui è stato previsto l’inserimento dell’articolo 29 bis, riguardante gli obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da Covid- 19.

In buona sostanza, si è chiaramente previsto che, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid- 19, i datori di lavoro pubblici e privati debbano adempiere all’obbligo prevenzionistico di cui all’articolo 2087 del Codice Civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid- 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri Protocolli e Linee guida, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

È stato altresì precisato che, qualora non trovino applicazione le richiamate prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A ben guardare la previsione - impropriamente definita “scudo penale”, ma della cui utilità non può comunque dubitarsi - non fa altro che fissare in modo chiaro ed inequivocabile i confini della responsabilità del datore di lavoro a fronte del rischio di contagio da Covid- 19, dando un perimetro molto specifico all’obbligo di sicurezza, ma senza incidere sui presupposti soggettivi ed oggettivi di detta responsabilità che, per la verità, non erano stati minimamente modificati dalla equiparazione del Covid- 19 ad infortunio sul lavoro.

Parimenti, la norma appena citata non incide in alcun modo sui presupposti per il riconoscimento delle tutele Inail ai lavoratori in caso di contagio. Giova infatti ricordare che in merito alle categorie di lavoratori interessati dal provvedimento, come chiarito dalla circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l’ambito della tutela Inail riguarda gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata l’alta probabilità che gli stessi vengano a contatto con il nuovo coronavirus. Di analoga presunzione semplice si avvalgono poi coloro che svolgono altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico.

In via esemplificativa, ma non esaustiva, sono stati indicati: lavoratori che operano in front- office, alla cassa, addetti alle vendite/ banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi. Diversamente, per tutti gli altri lavoratori generalmente destinatari della tutela assicurativa Inail, non vige un regime probatorio agevolato, essendo in ogni caso il lavoratore tenuto a dimostrare – quantomeno con elementi anamnestici e clinici- la certa correlazione al lavoro della infezione; una prova comunque difficile da ottenere, data la multifattorialità e le limitate conoscenze scientifiche circa la ezipatogonesi del virus.

Non esiste alcun automatismo giuridico nel riconoscimento dell’infortunio da Covid- 19 da parte dell’Inail poiché l’Istituto, ai fini della tutela infortunistica, deve comunque valutare le circostanze e le modalità dell’attività lavorativa, da cui sia possibile trarre elementi gravi per giungere ad una diagnosi di alta probabilità, se non di certezza, dell’origine lavorativa della infezione. Tale iter, peraltro, vale sia per i lavoratori assistiti da presunzione semplice che per coloro che non beneficino di tale alleggerimento probatorio, non potendosi in ogni caso - le due categorie di lavoratori considerate - mai avvalere di una presunzione assoluta.

Un’ultima riflessione deve poi essere fatta in relazione all’azione di regresso da parte dell’Inail: per essere esercitata nei confronti dei soggetti ritenuti civilmente responsabili è necessario che il fatto costituisca un reato perseguibile d’ufficio. Ne consegue che, in sede penale o civile, l’attivazione dell’azione di regresso non possa basarsi sul semplice riconoscimento dell’infezione da Covid- 19.

* Componente cda Inail - già Ministro del Lavoro