Il decreto “Bonafede”, quello fatto frettolosamente sull’onda emotiva dello scandalo “scarcerazione” dei circa 500 detenuti macchiati di reati mafiosi, finisce alla Corte costituzionale. A sollevare la questione alla Consulta è il magistrato di sorveglianza di Spoleto Fabio Gianfilippi. Il magistrato solleva due punti critici: la lesione del diritto di difesa e l’ingiustificata distinzione tra reati gravi e “meno gravi”. Partiamo dal diritto alla difesa non contemplato dal decreto Bonafede. Quest’ultimo sarebbe in contrasto con alcuni articoli della Costituzione, perché non consente alla difesa di interloquire visto che si tratta di un provvedimento urgente di revoca di quello precedentemente assunto, senza nemmeno conoscere il contenuto delle note del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) che hanno determinato tale revoca. Per comprendere meglio, bisogna spiegare cosa prevede il decreto legge numero 29 del 10 maggio. L’articolo 2 prevede che quando un condannato per uno dei delitti indicati (mafia e terrorismo) è ammesso alla detenzione domiciliare o usufruisce del differimento pena per motivi connessi all’emergenza Covid 19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato tale provvedimento , acquisito il parere del procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato, valuta la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine dei quindici giorni dall’adozione del provvedimento e , successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il Dap comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell’internato ammesso alla detenzione domiciliare. In quel caso il magistrato di sorveglianza può decidere di revocare la misura e il provvedimento è immediatamente esecutivo. Ma qui c’è il problema della lesione del diritto alla difesa. Perché? Il procedimento avviene senza spazi di adeguato formale coinvolgimento della difesa tecnica dell’interessato, senza alcuna comunicazione formale dell’apertura del procedimento e con una conseguente carenza assoluta di contraddittorio, rispetto alla parte pubblica. Ma non solo. Nel decreto Bonafede non è previsto che alla difesa sia data contezza dei risultati istruttori e la stessa è privata della facoltà di confrontarsi con i contenuti delle note pervenute: non può ad esempio sapere dove il Dap ritenga che cure adeguate possano essere svolte in favore dell’assistito e in quale modo. Non può verificare se queste cure siano le stesse che i medici dell’interessato considerano efficaci e risolutive. Non può confrontarle con quelle che, in ipotesi, abbia già intrapreso durante il periodo trascorso in detenzione domiciliare. Non può, soprattutto, prendere atto dei contenuti del parere della parte pubblica, che invece ha potuto leggere l’intera istruttoria pervenuta e svolgere autonomi approfondimenti istruttori, e quindi la difesa non può fornire al magistrato di sorveglianza le proprie repliche. L’altro punto è la differenziazione di trattamento a seconda i reati. Qui si violerebbe l’articolo 3 della costituzione perché solo per alcuni autori di reato, con scelta della cui ragionevolezza dubita il giudice remittente, si prevede un procedimento meno garantito.