Riportiamo di seguito il documento integrale trasmesso dal Consiglio nazionale forense al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede con le proposte di modifica elaborate dall’avvocatura per correggere vari aspetti del decreto “Cura Italia”. Nella lettera al guardasigilli, in particolare, sono suggerite correzioni per la parte del provvedimento relativa all’attività giudiziaria. Contemporaneamente il Cnf ha inoltrato un altro documento al presidente del Consiglio, al ministro dell’Economia e al ministro del Lavoro. In questa seconda lettera sono sollecitate misure economiche in favore della professione forense. Entrambi i documenti sono stati messi a punto in modo condiviso dal Cnf e da tutte le principali rappresentanze dell’avvocatura: Ocf, Aiga, associazioni specialisti e Ordini forensi territoriali.

La lettera al ministro della Giustizia

Onorevole Signor Ministro, il Consiglio Nazionale Forense intende prima di tutto stringersi intorno alle Istituzioni della Repubblica e contribuire agli sforzi di tutta la Comunità nazionale volti a contenere la diffusione del virus e a sostenere lo straordinario impegno delle donne e degli uomini del servizio sanitario nazionale e della protezione civile. Per questo motivo, nella seduta amministrativa di venerdì 20 marzo, il Consiglio ha deliberato lo stanziamento di euro 250.000 in favore del Dipartimento della protezione civile. La situazione di grave emergenza che interessa il Paese sta incidendo anche in maniera estremamente negativa sull’attività e sul reddito degli avvocati italiani; il Consiglio nazionale svolge per legge la funzione di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale (art. 35, L. 247/2012), e pertanto ha il dovere di richiedere l’adozione, in via di urgenza, di alcune misure volte a fornire un concreto sostegno all’avvocatura italiana. In particolare, occorre consentire alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di effettuare interventi di sostegno e supporto agli iscritti colpiti dalla inevitabile crisi economica generata dalla pandemia, in deroga ai regimi vincolistici ordinari, e per tutto il tempo che sarà necessario. L’attivazione della solidarietà endocategoriale appare peraltro una modalità di2intervento coerente con il principio di sussidiarietà e con l’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle istituzioni rappresentative della categoria, e libera almeno in parte lo Stato dall’onere di provvedere direttamente. Su questa proposta, e sulle altre proposte segnalate al Presidente del Consiglio ed ai Ministri competenti (Economia, nonché Lavoro e politiche sociali), il Consiglio nazionale chiede il sostegno del Ministro della giustizia, che più volte in passato si è dimostrato sensibile ed attento alle esigenze ed alle proposte dell’Avvocatura. Con lo stesso spirito di vicinanza, signor Ministro, ci rivolgiamo a Lei per sottoporLe altre proposte di interesse rivolte a semplificare il lavoro degli avvocati e la pratica forense, nonché talune proposte dirette a migliorare i provvedimenti fin qui adottati in materia di sospensione delle udienze e dei termini processuali, con l’estensione esplicita di tale sospensione alle giurisdizioni speciali (come ad es. il CNF), ed in materia di esecuzione della pena e diritti delle persone sottoposte a misure limitative delle libertà personali.

A. Misure di semplificazione

1. Modalità semplificate di richiesta e ricezione di certificati ed estratti di stato civile.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini e degli avvocati, si chiede che venga prevista, la possibilità per l’avvocato, munito di procura e del documento di identità dell’assistito, di richiedere e ricevere, a mezzo Posta Elettronica Certificata, certificati ed estratti di stato civile. Tale modalità semplificata potrebbe essere oggetto di uno specifico accordo/protocollo di intesa con le Pubbliche Amministrazioni interessate.

2. Modalità semplificate di trasmissione degli accordi di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini e degli avvocati, si chiede che venga prevista la possibilità per gli avvocati di trasmettere gli accordi di negoziazione assistita sia alle Procure della Repubblica, sia agli Ufficiali dello stato civile (art. 6, c. 2 e 3, D.l. n. 132/2014, conv. in L. n.3162/2014) a mezzo Posta Elettronica Certificata, come pure di attestare, ai fini del perfezionamento dell’accordo e dei successivi adempimenti, l’autografia della sottoscrizione delle parti attraverso l’identificazione da remoto (art. 5, d.l. n. 132/2014, conv. in l. 162/2014).

3. Modalità semplificate di trasmissione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della richiesta di liquidazione dei compensi (articoli 82 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002).

Nell’ottica di agevolare e semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini e degli avvocati, si chiede che venga prevista la possibilità di inviare a mezzo Posta Elettronica Certificata sia la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia la richiesta di liquidazione dei compensi relativi alla difesa svolta in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (articoli 82 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002).

B. Pratica forense e certificato di compiuto tirocinio - requisito della partecipazione ad almeno 20 udienze per semestre

Ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio, l’art. 8, comma 4 - periodo 2°, del D.M. 17 marzo 2016 n. 70 prevede che il tirocinante debba assistere ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e debba effettivamente aver collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. L’art. 83 del decreto-legge 18/2020, come noto, ha disposto, per tutti i procedimenti civili e penali pendenti, un rinvio d’ufficio di tutte le udienze fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 a data successiva rispetto a quest’ultima (c.1) e, a seguito dell’adozione degli specifici provvedimenti organizzativi previsti dal comma 6, i capi degli uffici giudiziari potranno, altresì, disporre rinvii delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020. Il requisito delle 20 udienze, allo stato e comunque presumibilmente sino al 30 giugno, non può essere osservato. Si chiede, quindi, che venga prevista una deroga all’art. 8, comma 4 – periodo 2°, che consenta il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche qualora il tirocinante non abbia assistito a venti udienze.

C. Proposte in materia di sospensione delle udienze e dei termini processuali (art. 83 del Decreto legge n. 18 del 2020) - estensione alle giurisdizioni speciali

L’art. 83 del Decreto legge n. 18 del 2020, dedicato alle misure relative alla giurisdizione civile e penale, prevede, al comma 21, l’applicabilità delle stesse alla magistratura militare e alle commissioni tributarie. Altre disposizioni del testo si applicano alla giurisdizione amministrativa e contabile. Non sono, invece, adottate misure esplicite per le altre giurisdizioni speciali (come quella esercitata dal Consiglio Nazionale Forense), nonché per gli arbitrati. L’assenza di un’espressa previsione di applicabilità dell’art. 83 alle giurisdizioni speciali determina una situazione di incertezza, sia con riferimento ai provvedimenti organizzativi applicabili (udienze in teleconferenza, trattazione esclusivamente scritta e così via), sia con riferimento ai termini di impugnazione e agli ulteriori termini processuali e procedimentali, sospesi a norma dell’art. 83 c.2., per le giurisdizioni espressamente contemplate. Lo stesso dicasi per le procedure arbitrali rituali. Si chiede, quindi, che venga espressamente prevista l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 83 del Decreto legge n. 18 del 2020 alle giurisdizioni speciali non contemplate dal Decreto medesimo, nonché agli arbitrati rituali. L’estensione della disciplina prevista per la giurisdizione ordinaria è giustificata dalla circostanza per cui, nella maggior parte dei casi, a tali giurisdizioni si applica, in via suppletiva e salva la verifica di compatibilità, il codice di procedura civile.

D. Proposte emendative delle disposizioni concernenti l’esecuzione della pena contenute nel Decreto legge n. 18 del 2020.

1. Detenzione domiciliare

L’art. 123 del Decreto legge n. 18 del 2020 stabilisce che, per essere ammessi a scontare la pena detentiva presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, debbano ricorrere due presupposti: a) che il condannato debba scontare una pena non superiore a 18 (diciotto) mesi anche ove costituisca residuo di maggior pena (presupposto oggettivo); b) che l’istante non versi in una delle ipotesi ostative (presupposto soggettivo); c) che l’istante acconsenta alla procedura di controllo per il tramite di braccialetto elettronico o di altro strumento tecnico. Sul punto si osserva che: - la platea di condannati che possono accedere alla misura della detenzione domiciliare è esigua in considerazione delle numerose ipotesi ostative che, a ben vedere, potrebbero essere di certo ridotte salvaguardando comunque i diritti delle persone offese dal reato (si pensi ai condannati per il delitto di cui al 572 e 612-bis c.p.). Inoltre, è auspicabile che venga riconsiderata la scelta che limita la concedibilità della misura per i condannati che siano stati sanzionati per infrazioni disciplinari; - i presupposti sopra richiamati sono comunque subordinati alla valutazione del magistrato di sorveglianza che, pur ricorrendone la sussistenza, può rigettare la richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio qualora “ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura”. Vista anche l’esigua platea di potenziali beneficiari, la concessione della misura non dovrebbe essere rimessa all’apprezzamento del magistrato di sorveglianza. Ove, poi, la misura richiesta non venga disposta, l’art. 123 non stabilisce alcuna deroga alla procedura di reclamo che, ove dovesse essere proposto, nel silenzio della norma, si svolgerebbe nelle forme consuete con probabile trattazione innanzi al Tribunale di sorveglianza anche oltre il periodo di riferimento (18 marzo 2020 – 30 giugno 2020). Ciò renderebbe del tutto inefficace la previsione di cui al Decreto legge; - il ricorso alla procedura di controllo mediante braccialetto elettronico o altro strumento è del tutto impraticabile per diversi ordini di ragioni tra le quali primeggia l’esigua dotazione di queste strumentazione di controllo a distanza. In assenza di dati ufficiali che consentano di appurare il concreto utilizzo di questi strumenti di controllo, sarebbe opportuno che la concessione della detenzione domiciliare, ex art. 123 del Decreto legge, fosse del tutto svincolata dalla procedura di controllo ivi prevista.

2. Sospensione dei termini relativi all’esecuzione delle pene detentive

L’art. 83 del Decreto Legge 18/2020 , al comma 2 testualmente recita : “ dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi , per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito delle loro motivazioni, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali “. Il generico riferimento, nel testo sopra riportato, ai “ procedimenti esecutivi “ non appare sufficientemente chiaro in relazione alla possibile estensione del regime di sospensione anche alla fase della esecuzione penale regolata dall’art. 656 e ss. c.p.p. In particolare l’art. 83 comma 2 del Decreto Legge 18/2020 non contiene alcun riferimento al termine di cui all’art. 656 comma 5 c.p.p. , che è funzionalmente preordinato al possibile conseguimento, per il condannato libero, di una misura alternativa alla detenzione di cui agli artt. 47, 47 ter e 50 comma 1 legge 354/1975 e successive modificazioni, e 94 DPR 309/90. Appare pertanto opportuno , stante la delicatezza della materia della esecuzione della pena, che va inevitabilmente ad incidere sulla libertà personale del condannato, integrare l’elencazione di cui al comma 2 dell’art. 83 con la espressa previsione della sospensione del termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione dell’ordine di esecuzione della pena entro il quale, a norma dell’art. 656 comma 5 c.p.p., il difensore e il condannato libero possono presentare richieste finalizzate all’ottenimento di misure alternative alla detenzione. Il Consiglio nazionale resta a disposizione per ogni proficua interlocuzione, e confida che le proposte qui formulate siano valutate ed accolte. Porgo a nome del Consiglio nazionale e dell’Avvocatura italiana tutta i saluti più cordiali.

LA PRESIDENTE F.F. Avv. Maria Masi