Quello della sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio non è l’unico nodo sul quale stanno sorgendo dei problemi in ordine alla riforma della giustizia portata avanti dal Guardasigilli Bonafede: è, infatti, di queste ore la notizia secondo la quale alcuni esponenti del Partito Democratico avrebbero avanzato alcune – singolari – proposte da inserire proprio nella riforma medesima, al fine di riorganizzare il processo penale.

Tra queste vi sarebbe, addirittura, quella di consentire al Giudice per le Indagini Preliminari di “retrodatare” l’iscrizione sul registro degli indagati, sì da conseguentemente anticipare le scadenze per rendere più celere il procedimento e incentivare la Magistratura inquirente ad agire e velocizzare i tempi delle inchieste. Tecnicamente discutibile, soprattutto in punto certezza del diritto!

A parere di chi scrive, una siffatta soluzione appare assolutamente di dubbia praticità oltreché ai limiti della costituzionalità.

Risulta evidente, dunque, che, proprio come la modifica in ordine all’interruzione sine die della prescrizione, anche una simile proposta non potrà produrre alcun beneficio al processo penale: non sono queste le migliorie di cui il sistema necessità per evolvere.

Piuttosto, come detto in altre sedi, è necessario provvedere ad implementare l’organico operante presso i Palazzi di Giustizia, che, invece, paradossalmente negli ultimi anni hanno visto il loro numero diminuire notevolmente a fronte della chiusura di alcune sedi, ritenute secondarie, come quella di Alba.

Semmai dare maggior rilievo all’udienza preliminare e permettere di accedere a riti alternativi dilatando le maglie edittali per accedervi. Tuttavia, proprio sul solco di velocizzare i tempi delle indagini, la riforma Orlando ( Legge n. 103 del 2017) aveva provveduto a modificare l’art. 412 c. p. p., rubricato “avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale”.

L’attuale norma prevede, quale asserito ed ipotetico correttivo alla lentezza dell’operato dei Sostituti Procuratori, la possibilità per il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, se il Pubblico Ministero rimane inerte, non esercitando l’azione penale o non richiedendo l’archiviazione del procedimento, di disporre presso di sé l’avocazione delle indagini.

Il vero elemento, tuttavia, su cui occorre concentrare l’attenzione nell’ottica di migliorare il sistema penale risiede nella previsione di un assetto preventivo affinché la configurazione di un ipotetico fatto penalmente rilevante sia arrestato in una fase embrionale, mediante l’adozione di adeguati protocolli.

Questa la scia del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza che all’art. 2086 del Codice Civile inserisce, nei fatti, l’obbligo per gli Enti di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, spostando l’asse dal giudiziario alla prevenzione.

Un simile sistema general preventivo ridurrebbe grandemente il numero dei processi proprio perché verrebbe ridotto il numero dei reati.