Maurizio Del Conte, professore di diritto del Lavoro alla Bocconi e già presidente dell’Autorità nazionale per le Politiche attive e del Lavoro, spiega che allo sciopero di domani «mancano due requisiti fondamentali per dirsi generale» ma diffida il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, dal «far derivare dalla mera violazione di quanto stabilito dal garante il fondamento dell’atto di precettazione».

Professor Del Conte, come è regolato il diritto allo sciopero in Italia?

Esiste una legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la 146/ 90, riformata nel 2000, volta a contemperare il diritto di sciopero, che è tutelato dalla Costituzione, con altri diritti anch’essi tutelati dalla Carta, visto che in certi casi il primo può collimare con gli altri. Questo contemperamento si realizza mediante alcune regole.

Ogni settore ha le sue regole in funzione delle sue specificità, ad esempio il diritto alla libertà di circolazione è tutelato attraverso la calendarizzazione degli scioperi e la possibilità di avere fasce orarie garantite di trasporto.

In questo caso però i sindacati hanno parlato di sciopero generale: come è regolamentato?

Nelle delibere dell’autorità garante lo sciopero generale gode di particolari tutele aggiuntive. In sostanza, si tende a consentire lo sciopero generale ( che quindi colpisce anche i servizi pubblici essenziali) riducendo le tutele per gli utenti. Nel caso dei trasporti, ad esempio, le delibere della commissione di garanzia dicono che se lo sciopero è generale allora la sua durata, che nel caso in cui si tratti di sciopero normale sarebbe al massimo di 4 ore, può essere anche di 24 ore.

Nelle scorse ore autorità garante e sindacati hanno dibattuto proprio sulla natura di “sciopero generale”: come stanno le cose?

In questa circostanza i sindacati, come sempre in caso di sciopero generale, ne hanno dato notifica alla commissione di garanzia, illustrando le pratiche dello sciopero stesso. Nella comunicazione fatta al Garante, tuttavia, quello che viene classificato dai sindacati come sciopero generale ne perde alcune caratteristiche. In particolare vengono meno due fondamentali requisiti.

Quali?

Primo, per essere “generale” uno sciopero deve riguardare tutti i settori, mentre in questo sciopero ci sono una serie di settori espressamente esclusi, per volere delle stesse categorie; secondo, lo sciopero deve essere su tutto il territorio nazionale, mentre in questo caso i sindacati territoriali di alcune categorie hanno deciso di non scioperare.

È per questi motivi che la commissione ha chiuso la porta alle richieste dei sindacati?

La commissione di garanzia, a mio modo di vedere in coerenza con quello che è il suo orientamento da sempre, ha spiegato che si tratta di uno sciopero plurisettoriale, non generale, e questo significa che i trasporti non possono scioperare per 24 ore ma devono adeguarsi a un normale sciopero, garantendo quindi fasce orarie e altre tutele.

E qui è intervenuto il ministro Salvini, che ha deciso di precettare i lavoratori: in cosa consiste?

Precettando i lavoratori Salvini ha un salto giuridico notevolissimo. La legge 146 dice infatti un’altra cosa, e cioè che se lo sciopero viene attuato in contrasto con quanto previsto dalla legge, e quindi contro le disposizioni della commissione, esiste un apparato sanzionatorio legittimo. Le sanzioni consistono, ad esempio, nel non poter richiedere altri scioperi per un certo periodo di tempo, nel vedersi revocati alcuni permessi sindacali e, in certi casi, nel vedersi sospesi alcuni contributi sindacali. Tali sanzioni devono essere applicate dall’impresa che “risente” dello sciopero e allo stesso tempo il datore di lavoro deve applicare le stesse sanzioni verso i lavoratori che scioperano.

In cosa consiste il salto giuridico a cui faceva riferimento prima?

Salvini dice “siccome voi violate la 146, io vi precetto”. Ma la precettazione ha una causa a se stante e ben più grave della mera violazione delle procedure contenute nella legge 146. Prevede cioè il pericolo immediato e grave di violazione di diritti costituzionalmente tutelati. Se, ad esempio, in un pronto soccorso non si rispettano i turni e questo dà luogo al mancato presidio degli stessi, allora il ministro competente può precettare.

Qual è la differenza tra norma sanzionatoria prevista dalla 146 e precettazione?

La precettazione è un atto molto più forte della mera sanzione, perchè prevede che i lavoratori si debbano presentare al lavoro e, se non lo fanno, si espongono a sanzioni economicamente molto più gravi.

Chi decide se ci sono o meno i presupposti per la precettazione?

Come qualunque atto della PA, la precettazione deve rispettare il principio di legalità nella misura in cui l’atto sia giustificato dalla necessità di prevenire un danno grave e irreparabile. Nel caso di ricorso da parte di sindacati o lavoratori, interviene un giudice. L’errore di Salvini sta nel far derivare dalla mera violazione di quanto stabilito dal garante il fondamento dell’atto di precettazione.

Si aspetta un compromesso?

I sindacati potrebbero allungare lo sciopero oltre le 4 ore ma rispettando comunque le fasce di garanzia. In questo caso violerebbero la legge 146 e quindi incorrerebbero in sanzioni, ma fatico a credere che, rispettando le fasce orarie, si violino dei diritti costituzionalmente garantiti e, di conseguenza, ci siano i presupposti per le precettazione.