PIERPAOLO GROPPOLI *

Dal giudice terzo … al giudice quarto, quinto, sesto.

1. “Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il giudice prosegue nel giorno seguente non festivo”.

2. Il giudice che ha partecipato al dibattimento è quello che deve emettere la sentenza. Due regole basilari del processo penale che sembra complichino la vita della magistratura italiana.

Prima regola: come accade in molti ordinamenti stranieri, appare di buon senso che se non si riesce a finire un lavoro nella stessa giornata si prosegua «nel giorno seguente non festivo». Il dibattimento deve essere concentrato nel tempo. E’ l’unica fase di un processo penale in cui i testimoni vengono sottoposti alle domande dell’Accusa e della Difesa innanzi ad un giudice.

Oltre al Codice, lo ricorda anche la Corte Costituzionale, a maggio di quest’anno: l’esame ed il contro- esame dei testi di un processo funzionano solo se fatti a breve distanza, solo così il giudice può cogliere gli “aspetti non verbali” delle dichiarazioni di un teste: la tensione o la tranquillità, le contraddizioni o gli impacciati “non ricordo”; circostanze fondamentali per decidere della credibilità di un teste. Nell’esperienza quotidiana dei Tribunali italiani cosa accade? I rinvii di un’udienza registrano, incomprensibilmente, intervalli di mesi o addirittura anni, con buona pace del Codice. Possibili rimedi? Nessuno. Il Legislatore, peccando forse di ingenuità, non ha sanzionato la violazione della regola. Ergo, la regola c’è, ma i Tribunali italiani la violano più o meno costantemente da 30 anni, da Palermo ad Aosta, perché non vi è alcuna sanzione processuale.

Se si vìola costantemente la prima regola anche la seconda - il giudice che ha partecipato al dibattimento deve essere lo stesso che emana la sentenza- diventa di complicata applicazione.

Se si celebrano solo due udienze in un anno, il rischio di “incidenti di percorso” estranei al processo, aumentano esponenzialmente. Maternità, pensionamenti, cambi di sede impediranno al giudice di arrivare ad emanare la sentenza. Quale problema voleva evitare la seconda regola? Un nuovo giudice non può decidere correttamente se non ha partecipato a quella faticosa e complessa attività della cross- examination a cui sono sottoposti i testi, i consulenti, le presunte vittime e gli imputati, in sintesi al cuore del processo penale. Non basta leggere i verbali delle udienze precedenti. Conseguenza: se cambia il giudice, il dibattimento deve ripartire da zero, tutte le attività svolte sono inutilizzabili ai fini della decisione con evidente spreco di danaro, di personale pubblico e di tempo.

Soluzione: se si rispettasse la legge, ovvero si fissassero le udienze in tempi stretti, il problema di cambiare giudice durante lo svolgimento di un processo penale sarebbe statisticamente irrilevante. Quella che, a torto, viene considerata una mera irregolarità burocratica ovvero l’errata programmazione delle udienze ha conseguenze gravi sui principi fondamentali del processo penale. Non serve cambiare una regola fondamentale a garanzia del buon andamento del processo, i giudici dovrebbero organizzare il calendario delle udienze secondo quanto previsto dal Codice di procedura penale. Questa soluzione deve essere sembrata eccessivamente semplicistica alle Sezioni Unite della Cassazione. Il 10 ottobre 2019 sono bastate 29 pagine ( Sent. SS. UU. N. 41736/ 2019) per cancellare un principio fondamentale del processo penale: se cambia il Giudice, la Difesa ha il diritto di chiedere di ricominciare nuovamente il processo, ma «deve indicare specificatamente le ragioni che impongono tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa».

Traduzione: la difesa dell’imputato che rivendica il diritto al buon andamento del processo, opponendosi all’utilizzo degli atti raccolti dal precedente giudice, da oggi, per poterlo esercitare dovrà spiegarne le ragioni al nuovo giudice, con motivazioni che suonerebbero più o meno così: “Egregio Giudice, non sei in grado di comprendere appieno tutto quello che è stato fatto in tua assenza, quindi ricominciamo da zero”, e deve dirglielo al giudice che valuterà la sua richiesta. Il massimo organo della giurisdizione italiana, le Sezioni Unite della Cassazione, sacrifica sull’altare di una discutibile, certamente non condivisibile, interpretazione dell’efficientismo un pilastro logico, prima ancora che giuridico, del processo penale, così come voluto dalla Legge. In definitiva, l’imbarazzante lunghezza del processo penale italiano non dipende dai soliti vecchi ingredienti della ricetta: · Notifiche sbagliate e tempi morti tra fasi del procedimento; · Pubblici Ministeri che cambiano ad ogni udienza, con evidente spreco di personale pubblico; · udienze fissate a tale distanza temporale, da rendere impossibile a chiunque ricordare cosa è successo la volta precedente, con evidente svilimento dell’oralità.

Occorre aggiungere il nuovo ingrediente: rendere normale il cambio del giudice, che può leggersi i verbali delle precedenti udienze, demolendo il metodo dialettico della cross- examination. In attesa del tocco dello “Chef” ad inizio anno 2020: l’abolizione della prescrizione, surreale soluzione alla disorganizzazione amministrativa del processo penale.

Sorprendersi a questo punto che i mass- media rilancino una visione del processo penale ormai ridotto a vuoto rituale, appare una vera ipocrisia: i cittadini, orientati da talk- show in cui viene spacciata una verità pre- confezionata a forte matrice colpevolista, percepiscono il processo come ostacolo all’accertamento della verità, vivono le assoluzioni dell’imputato come fallimento del sistema giudiziario. Si aggiunga il mantra della certezza della pena e l’involuzione culturale del nostro Paese è servita.

* Avvocato