Il linguaggio giuridico è davvero così oscuro? E ancora: il comune cittadino che debba confrontarsi con un testo di legge ha diritto a pretendere maggiore chiarezza? C’è chi lamenta “inutili tecnicismi” e “astrazioni” poco efficaci, in particolare da quando, con la pandemia, ogni attività ordinaria è diventata oggetto di regolamentazione. Ma a forza di semplificare, non si rischia di svilire la parola del diritto? Ne parliamo con Luca Serianni, linguista e filologo, professore emerito di Storia della lingua italiana all’Università La Sapienza di Roma. Professore, questo non è affare per soli giuristi. Come affronta il tema un linguista? Formulerei una prima distinzione fondamentale, legata alla destinazione del testo giuridico. In alcuni casi si tratta di testi rivolti ad altri giuristi, e si fa quindi riferimento ad un sapere condiviso. Per i testi che invece sono rivolti a un pubblico più ampio, lo sforzo di semplificazione deve essere massimo. Ma il problema, a mio parere, non è l’uso di determinate parole, che hanno un valore tecnico preciso, come in tutti i linguaggi settoriali. Per farle un paio di esempi: il linguaggio del codice penale distingue tra “delitto” e “contravvenzione”. Due termini che non possiamo scambiare. Il delitto è certamente più grave, ma anche la contravvenzione è un reato, a differenza di quanto si possa avvertire nel linguaggio comune. Valga lo stesso per “indulto” e “amnistia”. Quando si pone, dunque, il problema? Sposterei l’attenzione sulla struttura complessiva del testo, anche in termini di lunghezza. Ciò che rende il testo giuridico più difficile per il comune utente, secondo me, è il riferimento ad altre leggi, citate solo per numero e articolo. Queste vengono invocate senza che nessuno, che non sia un avvocato, possa avere la possibilità di verificarle. Si potrebbe aggiungere che pur esplicitando le norme a cui si rinvia, il contenuto delle leggi in questione resta ai più incomprensibile. In qualche caso, almeno. Il testo giuridico fondamentale, la Costituzione, è in realtà molto chiaro. Lo ha dimostrato Tullio De Mauro, che ne ha stabilito diversi anni fa “l'indice di leggibilità”: un indice che va da zero a cento, a seconda della difficoltà che si fonda in particolare sulla sintassi. La sintassi della Costituzione è molto trasparente, e anche le parole non sono tecniche, ma appartengono all'uso comune perché la Carta si rivolge effettivamente a tutti. Se guardiamo ai grandi codici, quello civile e penale, notiamo che la lingua è sufficientemente trasparente. Io dico che i testi giuridici fondamentali stanno bene così. Eppure l’ex ministro della Giustizia Claudio Martelli arrivò a proporre di far riscrivere il codice penale a Leonardo Sciascia. Direi che Sciascia non lo avrebbe migliorato. Diverso è il caso di fonti del diritto marginali, come la classica circolare ministeriale, spesso scritta male. Ricordo una bella iniziativa, nei primi anni ‘90, dell'allora ministro per la funzione pubblica Sabino Cassese. Che realizzò un “codice di stile”, cioè una serie di proposte di riscrittura. In quel caso si andava a colpire delle frasi che erano non solo inutilmente complicate, ma qualche volta anche sbagliate dal punto di vista giuridico. Le cito una frase particolarmente significativa e degna di essere eliminata: nella circolare ministeriale si lamenta «l'eccessiva incidenza della pendenza dei procedimenti amministrativi sulla esplicabilità delleposizioni di vantaggio degli amministrati ». Cassese commentava: «Una frase, questa, della quale non si sa se apprezzare maggiormente gli errori (“incidenza” sta per durata); gli echi di concezioni antiche (gli “amministrati” sono i cittadini); le reminiscenze di teorie giuridiche obsolete (“Posizione di vantaggio” sta per diritti); oppure le improprietà (con “esplicabilità” si voleva alludere alla possibilità di esercitare i diritti)». Ecco, sottoscrivo pienamente quanto scriveva Cassese. A proposito di obsolescenza, Lei ci insegna che la lingua dice molto di una società e della sua evoluzione. Vale anche per il diritto? Il linguaggio del diritto ha un meccanismo di evoluzione inevitabilmente più lento rispetto alla lingua reale. Le faccio un esempio abbastanza evidente: esiste un articolo del nostro codice penale, il 529, per il quale «si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore». È troppo facile osservare che negli anni cinquanta questo “sentimento comune” era molto diverso da quello di oggi. In questo caso è il giudice che deve applicare la norma, scritta con la necessaria vaghezza, perché una norma troppo puntuale viene immediatamente superata. Come giudica invece il linguaggio degli ormai celebri Dpcm? Credo che in generale ci sia una certa tendenza a scrivere troppo in fretta le leggi. Era già capitato con la riforma del Titolo V della Costituzione che, prescindendo dal merito, è stato riscritto male dal punto di vista linguistico: con un peggioramento, cioè, del livello di chiarezza. Lo stesso valga per i Dpcm che, spesso redatti con eccessiva fretta, non sono felici. Ha in mente altri esempi? Sono di questi giorni le polemiche sul disegno di legge Zan contro l’omotransfobia. Ci sono delle possibili obiezioni che riguardano non tanto il merito dell’assunto, quanto il fatto che alcune cose sono rimaste un po’ in ombra, lasciando un margine di indeterminatezza che può essere pericoloso. Mi riferisco, in particolare, a quello che ha dichiarato il cardinale Bassetti, secondo il quale il principio è sostenibile, ma la legge è scritta male. Per quello che ho letto, tenderei a concordare con questa visione. In generale, trovo che ci sia una minore accuratezza nel redigere le leggi. O forse una minore consapevolezza dell'importanza che ha in sé una legge. Pensi anche al fenomeno, molto spesso denunciato, dell'eccesso di legislazione tipico della situazione italiana. Sono problemi che bisogna considerare complessivamente.