Diversi magistrati hanno criticato la Corte costituzionale per la sentenza sul regime dell'ergastolo ' ostativo', dichiarando il 4 bis incostituzionale, nella parte in cui escludeva radicalmente dai permessi premio i condannati per reati di mafia e assimilati, che non avessero intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia. Per opporsi alla sentenza della Consulta è stato anche detto che ciò comporterebbe la messa in pericolo dei magistrati di sorveglianza che potrebbero essere minacciati dalla mafia per ottenere i benefici. Di questo e altro ancora, ne parliamo con Fabio Gianfilippi, magistrato di sorveglianza di Spoleto e componente del Tribunale di sorveglianza di Perugia. È colui, tra l’altro, che ha sollevato alla Consulta il caso di legittimità costituzionale nei confronti dell’ergastolano ostativo Pietro Pavone.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sull’ergastolo ostativo, ci sono state diverse polemiche. In particolare, tra i detrattori, ha preso il sopravvento il discorso per cui voi come magistrati di sorveglianza potreste essere esposti a minacce mafiose. Lei pensa che sia una osservazione fondata?

Io faccio il magistrato, quindi ritengo che il rischio di subire pressioni sia parte di questo mestiere che mi onoro di aver scelto. Credo che queste pressioni possano esserci, così come ci sono per i colleghi pubblici ministeri o i giudici che ogni giorno scrivono sentenze riguardanti anche persone che hanno collegamenti con la criminalità organizzata. Certamente il rischio esiste, ma è un rischio che peraltro non è una novità che deriva da quello che ha detto o dirà la Corte costituzionale: la magistratura di sorveglianza si occupa da molti anni di detenuti per reati gravissimi, e anche di mafia, e già oggi valuta le loro richieste di differimento della pena per motivi di salute, le richieste di permesso per gravi motivi, oppure si occupa anche di valutare la concessione di benefici penitenziari nei confronti di quei detenuti per reati di mafia, che non siano collaboratori, ma che abbiano avuto la valutazione di collaborazione impossibile con la giustizia, cosa quest’ultima che viene stabilita proprio dal Tribunale di Sorveglianza attraverso una valutazione molto rigorosa. Quindi la nostra esposizione non è un elemento di novità. è un dato che fa parte del nostro impegno, a cui si risponde con la professionalità. Mi sento di dire che non vedo delle novità rispetto a questo punto.

Nino Di Matteo, in una trasmissione televisiva ha parlato di un unico tribunale di sorveglianza, come quello previsto per il 41 bis, a Roma. Pensa che sia utile?

Non ho ascoltato la trasmissione televisiva, ma non credo corrisponderebbe al principio costituzionale del giudice naturale l’eventuale previsione di un accentramento, che per altro allontanerebbe il giudice dalla conoscenza della persona, che è invece fondamentale per apprezzarne le evoluzioni nel tempo. Non vedo poi come questo potrebbe ridurre il rischio di esposizione dei magistrati, che anzi si concentrerebbe sulle poche unità di quel Tribunale.

In questi giorni ci sono petizioni on line, interventi politici, tutti volti ad avanzare proposte che mirano in qualche modo a reintrodurre l’automatismo reclusivo.

Innanzitutto penso che si debbano attendere le motivazioni della Corte che ha solo emesso un comunicato stampa, certamente molto dettagliato, ma che lascia intatta la necessità della doverosa lettura delle motivazioni per capire quale in quali termini la Corte costituzionale sia intervenuta. Dopo di che, il secondo punto del quale sono certo è che qualunque intervento il legislatore intendesse assumere, non potrà che essere un intervento che segua il percorso logico motivazionale deducibile dalla decisione della Corte. Certamente è chiaro che è necessaria una valutazione discrezionale, prudente, informata e che preveda massima attenzione alle questioni di sicurezza, rilasciata alla magistratura di sorveglianza: questo possiamo dire che è un punto fermo.

Ci sono state delle osservazioni da parte di alcuni magistrati, come ad esempio Giancarlo Caselli, sempre a proposito della concessione dei permessi premio e dei requisiti per accedervi. In sostanza osservano che non è affidabile il mafioso che rivendica di essere stato un detenuto modello, visto che il rispetto formale dei regolamenti carcerari è una regola del codice della mafia. Ma è così?

Ho sentito molte volte queste osservazioni in questi giorni. Intanto diciamo che questa visione sminuisce di molto l’osservazione che negli Istituti penitenziari si fa sui detenuti per mandato della magistratura di sorveglianza. A fondamento della concessione, ad esempio di un permesso premio, non si tratta di valutare solo la semplice buona condotta penitenziaria, visto che si tratta di un prerequisito minimo per ogni detenuto per qualunque reato. Quando parliamo di detenuti con profili particolarmente impegnativi, come quelli che oggi ci occupano, si effettua una osservazione che deve riguardare invece la riflessione critica sui fatti di reato, il suo atteggiamento verso le vittime e verso lo stile di vita che a suo tempo aveva abbracciato. La stessa nozione di buona condotta deve comprendere un focus sui comportamenti specificamente tenuti: ad esempio l’abbandono nel tempo di atteggiamenti prevaricatori o di pressione su detenuti che abbiano magari un livello criminale più basso. O il mantenimento di uno stile di vita ancora rappresentativo di quegli approcci: ad esempio con rifiuto di lavori semplici e umili, come quelli spesso disponibili in carcere. Diventa inoltre importante valutare le rimesse in denaro che arrivano dai famigliari e gli acquisti che si fanno al sopravvitto, si può verificare cosa succede alle famiglie sui territori, cioè se vi siano ancora degli stili di vita incompatibili con i redditi dichiarati. Non è quindi la buona condotta intesa come mera assenza di rilievi disciplinari ad essere parametro importante per la concessione, ma un complessivo atteggiamento dal quale si possa dedurre l’allontanamento del detenuto dallo stile di vita pregresso. Naturalmente a questo poi si aggiunge una valutazione particolarmente seria, che riguarda i profili di pericolosità sul territorio, attraverso le informazioni che arrivano sull’operatività dei gruppi criminali di riferimento.

Quindi l’ottenimento di un beneficio è frutto di un percorso realmente intenso?

Certamente. E quando il magistrato di sorveglianza valuta il caso specifico deve avere a disposizione una istruttoria che consideri tutte gli elementi di cui ho parlato. Parlare della sola buona condotta è uno sminuire il lavoro che si fa in carcere. Per esempio limitarsi a segnalare che un detenuto non ha mai avuto un rapporto in carcere, ecco questo non risponde alle esigenze richieste per la valutazione, che sono invece molto più intense. Queste valutazioni valgono anche quando si parla di collaboratori di giustizia: la differenza sta nel fatto che questi ultimi godono di una speciale legislazione premiale che gli consente l’accesso alla valutazione sulle misure in modo molto anticipato, in relazione con il loro contributo che, certamente, è particolarmente significativo della rescissione dei loro legami con la criminalità organizzata. Invece il detenuto per reati di mafia, che non collabori con la giustizia, dovrà attendere i termini di legge ( per un permesso premio ad esempio almeno dieci anni di pena, o quindici per i recidivi) e si valuteranno i progressi che ha fatto nel tempo.

C’è stata anche la sentenza Cedu sulla concessione della liberazione condizionale agli ergastolani non collaboranti. Se non dovesse intervenire il legislatore, potrebbe esserci una sentenza pilota?

La sentenza Viola è stata definita una sentenza quasi pilota, perché ha dato una chiara indicazione di sistema all’Italia: si può dire che l’indicazione per un intervento preferibilmente del legislatore è sicuramente presente e non si può escludere che, se non interverrà, vi saranno nuovi ricorsi alla Cedu e il tema della liberazione condizionale potrebbe essere portato in Corte costituzionale. Per quanto riguarda il resto occorre leggere le motivazioni della sentenza della Consulta perché quello che la Cassazione e il Tribunale di Perugia remittenti chiedevano, era riferito in particolare al permesso premio con le sue caratteristiche, cioè come misura che serve a costruire i mattoni del percorso di risocializzazione, uno strumento che possa essere sperimentato per qualunque detenuto anche condannato alla pena dell’ergastolo. Ora attendiamo di leggere come la Corte costituzionale declinerà questa apertura sul permesso premio.