Continuano sul nostro giornale le riflessioni in merito alla proposta del senatore di Forza Italia Zanettin di escludere l’impiego del trojan nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione. Ne parliamo con Mario Palazzi, magistrato alla DDA di Roma, esponente di AreaDg.

Che ne pensa della proposta Zanettin?

Eliminare la possibilità dell’utilizzo del captatore informatico nelle indagini per reati contro la PA significherebbe ridurre fortemente la possibilità del loro accertamento, senza tema di smentita. È esperienza di tutti, non certo solo di chi delinque, di come progressivamente sia diventato obsoleto comunicare con la tradizionale linea telefonica. Quanti di noi continuano ad utilizzare l’SMS rispetto ad un più pratico messaggio whatsapp? Quante volte, per praticità, non certo per timore, utilizziamo quest’ultima piattaforma anche per comunicazioni vocali? Ebbene, senza lo strumento tecnologico del captatore queste comunicazioni non potrebbero essere mai ascoltate.

Ma il captatore consente anche intercettazioni ambientali.

Vorrei ricordare come il sistema vigente richieda sempre, da parte del giudice che lo autorizza, una motivazione c. d. rafforzata, con esplicita indicazione delle ragioni che giustificano l’utilizzo nei luoghi di privata dimora. La corruzione, nel nostro Paese, è purtroppo un fenomeno endemico, di difficile accertamento per l’assenza di contrapposizione di interessi tra pubblico ufficiale e corruttore e con una vittima silente costituita dalla collettività tutta. Ricostruire il pactum sceleris, la natura illecita delle relazioni, il flusso di mascherati rapporti economici senza una efficace attività di captazione è, pressoché una chimera. È questo che si vuole?

Eppure un suo autorevole collega come Nello Rossi si è detto d’accordo.

Ho avuto il piacere di lavorare con Nello Rossi, collega di grande valore a cui rinnovo tutta la mia stima. Dissento però da quanto da lui sostenuto per due ordini di motivi. Innanzitutto non è vero che l’estensione della possibilità di utilizzo del captatore informatico per i reati contro la PA sia opera, come ho letto sul vostro giornale, della c. d. legge Spazzacorrotti, termine che non mi piace ma che uso per brevità. Vorrei ricordare che ciò è possibile grazie al D. Lvo 216/ 17 - l’allora ministro della giustizia era Orlando - seppure con una diversa limitazione per le intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora. Ciò per chiarire come una eventuale approvazione della proposta del sen. Zanettin non significherebbe affatto ritornare alla legge Orlando e ai suoi più meditati equilibri, ma ad un regime che escluderebbe la possibilità di tali captazioni. La seconda considerazione riguarda il principio di proporzionalità, per come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, tra l’invasività del captatore informatico e i gravi reati contro la PA, principio pacificamente ritenuto come rispettato nell’attuale assetto normativo.

Ci spieghi.

Non solo ci troviamo di fronte a reati di riconosciuta pericolosità ed allarme sociale – le pene edittali stabilite dal legislatore saranno pure un indice rilevante – ma anche a condotte che per loro fenomenologia si contraddistinguono da meccanismi di omertà e impermeabilità di alcuni ambienti che giustificano l’impiego di peculiari strumenti captativi. L’asserita irrazionalità dell’estensione, come pure invocata dal prof. Manes in un’altra vostra intervista, a me pare anch’essa posizione aprioristica, non si confronta con fenomenologia ed interessi in gioco. Invocare la semplicistica contrapposizione garantismo- populismo giudiziario è uno sterile artificio dialettico a volte proprio dell’agone politico ma che, per come la penso, non dovrebbe appartenere a noi giuristi. Se per garantismo intendiamo il rispetto di un accertamento oggettivo lontano da qualsivoglia manipolazione ed arbitrio, il nostro sistema processuale sul captatore informatico è pienamente in linea con tale principio.

Ma non c’è nel nostro sistema, come dice il presidente Ucpi Caiazza, una “ossessione del doppio binario”?

È un tema oramai antico e sicuramente è il portato di un affastellarsi di normative “spot”, molte volte dettate dall’emergenza, una sorta di “filo rosso” che collega le varie disposizioni di legge destinate ad operare nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, qualificanti una diversa e più adeguata disciplina processuale. Senza tali norme – va detto chiaro e forte – non sarebbe stato possibile una risposta efficace al crimine organizzato. Mi permetto però di ribaltare la considerazione di fondo.

Come?

Vogliamo domandarci perché il “binario principale” non funziona e, quindi, si è dovuto fare ricorso a normazione speciale? Vogliamo ridurre il “traffico” su tale binario, congestionato all’inverosimile, spesso un binario morto, che si infrange spesso sulla prescrizione? Tornano in campo le richieste di sempre, anche della magistratura associata: una depenalizzazione delle troppe ipotesi bagatellari, che dovrebbero trovare altrove una sanzione più congrua e sicuramente più efficace. Se così non fosse, e finora non lo è stato, perché allora non pensare ad un “triplo” binario, l’ultimo dei quali semplificato? Non appaia una provocazione, ma mi chiedo: è mai possibile che per una rapina a mano armata e per un una guida in stato di ebbrezza debbano valere le medesime complesse regole processuali del rito accusatorio?

Lei teme come altri suoi colleghi che l’obiettivo principale del governo sia quello di abbassare la guardia sui reati come corruzione e concussione?

Mi auguro sinceramente che non sia così, per quello che accade non solo in Italia ma anche in Europa, visto le recenti vicende. Allo stato mi preoccupa il combinato disposto di tanti segnali: abbiamo detto del captatore informatico, ma anche il continuo riferimento, per quello che si legge sui giornali, ad abrogazioni o modifiche dei reati di abuso d’ufficio e traffico di influenze non rassicura. Quanto a quest’ultimo reato vorrei ricordare che l’introduzione – dall’oramai lontano 2012 – è il portato di precisi obblighi sovranazionali, quali la convenzione ONU di Merida del 2002, a cui l’Italia ha adempiuto semmai con ritardo. La fattispecie, poi, dopo gli iniziali e fisiologici assestamenti interpretativi, grazie anche ad una giurisprudenza che si va consolidando, ha assunto contorni sicuramente rassicuranti. Quanto all’abuso di ufficio, rimaneggiato non ricordo più quante volte, è un reato che spaventa solo chi non conosce effettivamente le dinamiche giudiziarie.

Quante denunce ci arrivano quotidianamente sul tavolo per presunti casi di malasanità? Le indagini vengono doverosamente svolte e, direi per fortuna, sono pochi i casi in cui si ipotizzano responsabilità da sottoporre al vaglio del giudice. Vogliamo affermare che le denunce dei parenti “bloccano” l’attività sanitaria? Vogliamo sostenere l’abolizione delle lesioni e dell’omicidio colposo con responsabilità professionale per assicurare un più efficiente servizio sanitario? Noto, infine, un grande assente nel dibattito non solo politico ma anche dell’accademia: non è questo il tempo per riprendere la riflessione su una disciplina organica sul c. d. lobbying? La trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi presso le pubbliche autorità non è certo una panacea che elimina la possibilità di condotte illecite ma ne riduce i rischi. Questa sì mi pare un approccio normativo di tipo liberale.