Decreto attuativo della riforma del processo penale: parla il professor Gian Luigi Gatta, ordinario di Diritto penale nell’Università di Milano e consigliere della ministra Cartabia.

Indagini. Alcuni contestano una restrizione dei tempi di durata.

La durata massima si riduce nei procedimenti per le contravvenzioni; per quelli relativi ai delitti mutano solo i termini base, allungati per consentire di svolgere meglio, per più tempo in segreto, le indagini per i reati più gravi. Si è poi intervenuti sulle proroghe: una sola, di sei mesi, e motivata dalla complessità delle indagini. Non si può costruire un processo di efficiente e di ragionevole durata ignorando l’esigenza della qualità e tempestività delle indagini.

Il pm dovrà chiedere l’archiviazione se gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Non dovrebbe già essere così?

Guardi, il processo non è il luogo dove il pm va a cercare le prove davanti al giudice o a saggiarne l’effettiva idoneità; è il luogo in cui porta a giudizio l’imputato quando è ragionevolmente convinto che gli elementi raccolti a suo carico porteranno a una condanna. Se la percentuale degli assolti in primo grado è di circa il 35% vuol dire che il filtro nelle indagini preliminari non ha funzionato. Il processo è di per sé una pena per chi lo subisce, e va evitato ogni volta in cui non vi è una ragionevole previsione di condanna.

Impugnazioni: gli allarmi dell’Unione Camere penali sui rischi di limitarle oltremisura erano eccessivi?

In Italia l’appello dura otto volte di più rispetto alla media del Consiglio d’Europa. Per ridurre i tempi medi del processo è inevitabile filtrare e ridurre il numero dei procedimenti per i quali si celebrano secondo e terzo grado di giudizio. Le principali leve della riforma sono l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi, l’inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento o non luogo a procedere per reati puniti con pena pecuniaria o alternativa.

La presidente del Cnf Maria Masi ha detto: “Il timore è che il prezzo da pagare in nome della semplificazione, celerità e razionalizzazione delle procedure sia, ancora una volta, il sacrificio del diritto alla difesa”.

Posso tranquillizzare la presidente Masi, con la quale l’interlocuzione della ministra Cartabia e mia, quale suo consigliere per le professioni, è continua: l’efficienza del processo nella riforma non è concepita in chiave aziendalistica. Il processo deve sempre essere conforme ai principi e alle garanzie costituzionali, a partire da quelle della difesa. È un punto fermo. Il processo è il luogo nel quale vanno accertati in tempi ragionevoli i fatti e le eventuali responsabilità, sempre nel rispetto delle garanzie. Un processo che tutela le garanzie ma che ha durata irragionevole e non accerta fatti e responsabilità non adempie alla sua naturale funzione. Le garanzie, nel dibattito pubblico, non devono essere agitate come un freno all’azione riformatrice, di cui il Paese ha un vitale bisogno. Devono piuttosto accompagnarla sempre e l’avvocatura fa bene a ricordarlo.

Molte polemiche per la possibilità che sia il giudice di cognizione a irrogare misure alternative al carcere per condanne sotto i 4 anni.

È purtroppo ancora diffusa l’idea che il carcere sia l’unica pena, ma non è così. Nella maggior parte dei Paesi, accanto al carcere sono previste pene diverse. Perfino negli Usa, il Paese della mass- incarceration, su 10 condannati solo 3 sono in carcere; 7 sono ‘ supervised in the community’. In Italia il rapporto è di 4 a 6: a fronte di 55.000 detenuti, 73.000 persone scontano la pena nella comunità. L’esecuzione penale esterna è già realtà. Non si può fare a meno di alternative al carcere, nell’interesse di tutti: i tassi di recidiva si riducono notevolmente. La riforma rivitalizza le pene sostitutive della legge 689/ 1981 e razionalizza il sistema. I condannati a pene detentive inferiori a 4 anni dal 1998 possono infatti già evitare il carcere con la sospensione dell’ordine di carcerazione e la richiesta al Tribunale di sorveglianza di una misura alternativa. Nel 70% dei casi è l’affidamento in prova al servizio sociale, concesso spesso a distanza di anni, generando i cosiddetti liberi sospesi: condannati liberi in attesa di sapere se e quale pena scontare a distanza di anni dalla condanna. La riforma anticipa al giudizio di cognizione la decisione sulla sostituzione della pena, entro lo stesso limite di 4 anni. Le pene sostitutive sono immediatamente esecutive, incentivano i riti alternativi e riducono il fenomeno dei liberi sospesi, che si stima siano circa 80- 100.000. Sono inoltre pene dal contenuto effettivamente sanzionatorio e risocializzante, perché costruite sull’idea della pena come programma di reinserimento sociale: lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare e semilibertà. Oltre alla pena pecuniaria per le pene inflitte in misura non superiore a un anno. La direzione è quella della effettività ed efficacia della pena.

Un importante capitolo riguarda proprio le pene pecuniarie.

Anche qui la direzione è quella dell’effettività. Oggi solo l’ 1% di multe e ammende viene eseguito, il riscosso è pari allo 0,4%, con perdite di oltre due miliardi di euro l’anno. È inaccettabile. La riforma cambia il sistema: abbandona la farraginosa procedura del recupero crediti e prevede un ordine di esecuzione del pm con l’initimazione di pagare entro 90 giorni. Se il condannato, pur potendo, non paga, la pena pecuniaria si converte in semilibertà, che cessa non appena il condannato paga. Se il condannato non può pagare, per difficoltà economiche, la conversione è in lavoro di pubblica utilità o, se vi è opposizione, in detenzione domiciliare. La minaccia della conversione indurrà a pagare, come avviene in Germania e in altri Paesi europei.

Giustizia riparativa: servirà anche un approccio culturale diverso da parte dell’intera società?

La giustizia riparativa arriva nel nostro Paese sulla scia di un fecondo movimento di pensiero internazionale: va studiata, compresa e sperimentata. Anche su questo terreno la riforma Cartabia è innovativa e coraggiosa. Serve un approccio culturale diverso alla pena e al problema del rapporto autore- vittima di reato. La stampa e la politica dovrebbero favorirlo, nell’interesse del progresso civile del Paese. Lo Stato non deve solo punire ma altresì incoraggiare la soluzione dei conflitti, la riparazione dell’offesa, la riconciliazione, il superamento della ferita causata dal reato all’individuo e alla società. È una concezione moderna della giustizia penale e dei bisogni della società, che necessita di pacificazione e di difesa degli interessi e dei valori, prevenendo i reati e riducendo la recidiva.

Tra inammissibilità e improcedibilità, quale prevale?

La soluzione della Cassazione mi persuade: prevale l’inammissibilità perché l’impugnazione inammissibile non consente la costituzione di un valido avvio della corrispondente fase processuale.