Il Consiglio di Stato si è espresso ancora una volta sul caso della nomina del procuratore di Reggio Calabria. Questa volta il ricorso per ottemperanza era stato avanzato dal capo della Dda reggina, Giovanni Bombardieri. Nel nuovo giudizio il massimo organo della giustizia amministrativa rinvia di nuovo la pratica al Consiglio Superiore della Magistratura, fissando dei paletti. In sostanza il Consiglio di Stato chiede a Palazzo dei Marescialli ritiene che la comparazione dei profili - quelli dei magistrati Giovanni Bombardieri e Domenico Angelo Raffaele Seccia - debba passare dalle prove dichiarative fornite dai candidati. Ed è su questo che dovrà basarsi la valutazione della quinta commissione, deputata a individuare i magistrati più idonei per gli incarichi direttivi e semi-direttivi.

Il Csm, dunque, dovrà tenere conto di queste indicazioni: deve valutare l’esperienza del ricorrente nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., ai sensi dell’art. 32, lett. b), t.u. dirigenza giudiziaria; ii) non può far prevalere il controinteressato, relativamente al suddetto indicatore, per il solo fatto della maggiore conoscenza del fenomeno criminale ‘ndranghetista; iii) deve valutare le esperienze direttive del ricorrente, rilevanti ai sensi art. 18, lett. a), t.u. dirigenza giudiziaria, e i relativi risultati; iv) deve considerare che il controinteressato è privo di esperienze direttive; v) non può considerare la maggiore consistenza organica di un ufficio come criterio o dato che possa consentire una valutazione di prevalenza o equivalenza delle funzioni semidirettive ivi svolte, rispetto alla valutazione delle funzioni direttive svolte in un ufficio di minore consistenza; vi) deve motivare dettagliatamente sulla comparazione relativa alle capacità relazionali, organizzative e informatiche dei candidati; vii) deve considerare come dato definitivamente acclarato che il ricorrente vanta l’attività di coordinamento investigativo; viii) deve considerare che analogo riconoscimento non è allo stato oggetto di un dato parimenti acclarato in capo al controinteressato; ix) deve considerare come dato definitivamente acclarato che il controinteressato ha menzionato nella autorelazione quattro provvedimenti relativi a reati di cui all’art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen.; x) deve tenere conto di tutti i dati e i documenti che sono definitivamente acquisiti alla procedura e cristallizzati al momento della presentazione delle domande dei candidati, e che devono essere oggetto di valutazione obbligatoria secondo la legge, il regolamento o l’atto amministrativo di auto-vincolo vigenti al momento dell’indizione della procedura comparativa; xi) deve valutare tutti gli atti già acquisiti nel procedimento, sia quelli generali di organizzazione degli uffici (i progetti organizzativi), sia quelli particolari o individuali (provvedimenti di delega o di assegnazione) alla luce dei principi di effettività e materialità, motivando le ragioni specifiche per le quali, sulla base del progetto, della delega o dell’assegnazione, l’esperienza concretamente svolta dal magistrato può dirsi connaturata ed afferente alla trattazione dei procedimenti ex art. 51, comma 3-bis c.p.p.; xii) alla stessa stregua valuta tutti i provvedimenti redatti in relazione ai suddetti procedimenti e il profilo del coordinamento investigativo per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis c.p.p., sulla base della documentazione definitivamente acquisita alla procedura e oggetto di valutazione obbligatoria; xiii) nell’esaminare le autorelazioni dei magistrati non potrà limitarsi a desumere la sussistenza dei dati dichiarati, ma dovrà confrontarli con la documentazione fornita dai candidati a supporto delle proprie candidature, verificando l’idoneità di tale documentazione a comprovare quanto dichiarato e rinnovando il giudizio comparativo.