Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del 29 dicembre 2023, n. 217, contenente le modifiche al decreto del ministro della Giustizia di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44. Con tale decreto, il ministero ha emanato il regolamento attuativo che rinvia al 31 dicembre 2024 l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Portale ma che prevede, dal 15 gennaio, un significativo allargamento dei depositi obbligatori telematici in specifiche fasi processuali e presso specifici uffici giudiziari.

Il decreto, come informa l’Organismo congressuale forense, estende la possibilità di accedere al sistema del processo telematico anche da parte delle persone che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato.

Viene creato il “Portale dei depositi telematici per il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati” e del “Portale delle notizie di reato”. Per il primo portale si prevede l’accesso anche tramite Spid.

Vengono eliminati, nei depositi degli atti civili, il file dati atto Xml e la nota di iscrizione a ruolo, sostituiti da modalità di trasmissione dei dati delineate da specifiche tecniche da emanare. Previste modalità di trasmissione degli atti civili e penali non più tramite Pec, ma secondo modalità previste dalle specifiche tecniche da emanare.

Il deposito si intenderà avvenuto con il rilascio di una “conferma” da parte del sistema e non più con la generazione della seconda Pec. Previste specifiche norme tecniche per regolamentare il deposito degli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione. Viene ribadito l’obbligo della cancelleria di trasformare in documenti informatici i documenti eventualmente depositati in formato analogico. Per accedere al fascicolo informatico non è più necessaria la “costituzione” in giudizio, ma è sufficiente “esercitare la difesa”. Fino all’emanazione delle nuove specifiche tecniche, si applicheranno quelle attualmente in vigore. Dall’entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre prossimo è permesso anche il deposito con modalità non telematiche di alcuni degli atti penali indicati nell’art. 3.

Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87- bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche, ma sembrerebbe solo per alcune tipologie di atti. Sono abrogati i decreti che regolamentano attualmente il portale del deposito degli atti penali.