Procede in Commissione giustizia al Senato, al momento senza “intoppi”, il cammino del ddl 1502, prima firmataria la senatrice Erika Stefani (Lega), che punta a ripristinare nel processo civile il principio di oralità per le udienze del rito ordinario di cognizione. Terminata l’illustrazione del testo da parte del relatore, il senatore azzurro Pierantonio Zanettin, nei prossimi giorni è in calendario la discussione generale.

Il ddl, in particolare, modifica l’articolo 127- ter del codice di procedura civile al fine di ripristinare l’ordinario principio di oralità, valorizzando così la partecipazione attiva degli avvocati e la funzione dinamica dell’udienza come momento essenziale del contraddittorio. Tale previsione rappresenta una deroga al modello prevalentemente cartolare delineato dalla riforma Cartabia, senza tuttavia comprometterne i principi ispiratori, consentendo dunque una gestione più flessibile e conforme alle specificità delle controversie.

Andando nel dettaglio, il ddl Stefani riscrive completamente l’articolo 127- ter del codice di procedura civile stabilendo che l’udienza, anche se precedentemente fissata, possa essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti esclusivamente le istanze e le conclusioni, ma che tale sostituzione sia ammessa solo se ne facciano richiesta congiunta tutte le parti costituite. La norma esclude tale possibilità di sostituzione quando la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice sia necessaria, o quando la presenza personale delle parti sia prescritta dalla legge o disposta dal giudice. Nel testo vigente dell’articolo 127- ter, l’udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte solo se non richiede la presenza di soggetti terzi (diversi da difensori, parti, pubblico ministero e ausiliari del giudice).

Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne facciano richiesta tutte le parti costituite. Questo meccanismo prevede una certa flessibilità, consentendo potenzialmente al giudice di disporre la trattazione scritta laddove non vi siano richieste specifiche. Con le modifiche proposte dal ddl Stefani, invece, la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte ( contenenti le sole istanze e conclusioni) è ammessa solo se ne facciano richiesta tutte le parti costituite, oltre alla condizione che l’udienza non richieda la presenza di soggetti diversi. Il ddl, in altre parole, rende il consenso congiunto di tutte le parti una condizione necessaria e vincolante per optare per la trattazione scritta.

Se il giudice opta per la sostituzione dell’udienza, deve poi assegnare un termine perentorio per il deposito delle note non inferiore a quindici giorni, salvo la possibilità di abbreviarlo in caso di particolari ragioni di urgenza di cui dare atto nel provvedimento. Il giudice ha poi trenta giorni dalla scadenza di tale termine per provvedere. Qualora nessuna delle parti depositi le note nel termine assegnato, il giudice è allora tenuto ad assegnare un nuovo termine perentorio o a fissare udienza; se anche in questa seconda fase le note non vengono depositate o se non vi è comparizione all’udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

A livello procedurale, il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato a tutti gli effetti la data di udienza, e il provvedimento depositato entro il giorno successivo a tale scadenza si considera letto in udienza. In base al vigente articolo 127- ter del codice di procedura civile, con il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza, è prevista la possibilità che ciascuna parte costituita possa opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione. Il giudice è quindi tenuto a provvedere su tale opposizione con decreto non impugnabile. La disposizione prevede inoltre che nel caso previsto dall’articolo 128, se una delle parti si oppone, il giudice sia tenuto a revocare il provvedimento e a fissare l’udienza pubblica. Nel testo dell’articolo 127- ter del codice di procedura civile proposto dal ddl Stefani, l’opposizione unilaterale è completamente eliminata.

Dal momento che la trattazione scritta è ammessa solo su richiesta congiunta e unanime delle parti, viene meno evidentemente la necessità per una singola parte di opporsi. «Accogliamo con convinta soddisfazione questo disegno di legge – commenta il presidente dell’Unione delle Camere civili, Alberto Del Noce – perché rappresenta una scelta di modernità, non di nostalgia. Restituire centralità all’aula significa riportare la giustizia civile alla sua dimensione più autentica: quella dell’ascolto, del confronto e della responsabilità professionale» .