La Corte costituzionale, con la sentenza numero 84, ha confermato la validità della recente introduzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare tramite il decreto legislativo n. 150 del 2022, approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio, nell'ambito dell'attuazione della Riforma voluta dall'ex ministra Marta Cartabia.

I giudici supremi hanno dichiarato che il decreto legislativo non ha violato la legge delega nel disciplinare la riforma. Tale decisione è stata preceduta da una serie di critiche e interrogativi sollevati dalla Corte d'Appello di Bologna, che sono stati attentamente esaminati dalla Consulta.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili alcune delle questioni sollevate, giudicandole non rilevanti per la questione centrale del dibattito. Tuttavia, per quanto riguarda la questione principale, la Corte ha respinto l'accusa di violazione della legge delega mossa al decreto legislativo, sostenendo che la riforma del 2022 sia pienamente in linea con gli obiettivi generici stabiliti nella legge stessa. Secondo la Corte, la riforma mira principalmente a “ridurre il ricorso alla detenzione carceraria per pene di breve durata, considerando gli effetti desocializzanti noti e accentuati dal sovraffollamento delle carceri italiane”.

Inoltre, si propone di favorire la rieducazione del condannato attraverso pene alternative che agevolino il suo reinserimento nella società, oltre ad alleviare il carico del sistema penale incoraggiando l'imputato a optare per un rito semplificato, come il patteggiamento. Un altro obiettivo chiave è garantire risposte certe e immediate al reato tramite pene alternative eseguite senza indugi, a differenza delle pene detentive brevi che spesso restano in sospeso per lunghi periodi in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza.

La nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare si caratterizza per alcune peculiarità che la rendono più vantaggiosa rispetto alla detenzione domiciliare tradizionale. In particolare, prevede un limite minimo di permanenza nel domicilio di almeno 12 ore al giorno, rispetto alle 10 ore previste per la detenzione domiciliare come misura alternativa. Inoltre, offre maggiori possibilità di uscita dal domicilio per esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute. La nuova pena sostitutiva si propone come strumento alternativo al carcere, favorendo la rieducazione del condannato e il suo reinserimento nella società.

Ricapitoliamo. Tra i suoi benefici, la Consulta evidenzia maggiori possibilità di uscire dal domicilio per esigenze familiari, di studio, lavoro o salute, rispetto alla detenzione domiciliare come misura alternativa; un regime più favorevole di permanenza in casa, con un limite minimo di 12 ore al giorno (contro le 10 previste per la detenzione domiciliare); incentivi a definire il processo con riti semplificati, come il patteggiamento, alleggerendo il carico del sistema penale; risposte certe e rapide al reato, con pene alternative immediatamente esecutive, a differenza delle pene detentive brevi spesso sospese per anni.

Queste caratteristiche, secondo la Corte costituzionale, rendono la nuova pena sostitutiva più adatta a realizzare gli obiettivi di rieducazione e reinserimento sociale del condannato, in linea con i principi rieducativi della pena sanciti dall'art. 27 della Costituzione. Un aspetto fondamentale sottolineato dalla Consulta è quello evidenziato dall’Unione delle Camere Penali Italiane, che ha presentato un’opinione scritta in qualità di amicus curiae: la detenzione domiciliare sostitutiva sarebbe configurata come “pena-programma”, caratterizzata da «elasticità nei contenuti, predeterminati dalla legge, perché funzionale alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio», in funzione della garanzia di rieducazione e risocializzazione del condannato e, al contempo, di prevenzione speciale. Tale misura – secondo la relazione illustrativa del decreto legislativo in esame – sarebbe volta a «soddisfare le esigenze umanitarie proprie della detenzione domiciliare/misura alternativa alla detenzione, rappresentando una misura dall’applicazione anticipata e alternativa, rispetto a quella, con migliore e più tempestiva soddisfazione delle esigenze sottese, nell’interesse del condannato e dei suoi familiari».

Le diverse modalità di esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva troverebbero fondamento nell’imperativo costituzionale di personalizzazione del trattamento sanzionatorio e non sarebbero irragionevoli, consentendo invece di «mantenere inalterate le imprescindibili esigenze special-preventive, che peraltro potranno essere assicurate anche con l’utilizzo di strumenti di controllo elettronici».

I giudici della Consulta sottolineano che le nuove sanzioni sostitutive previste dal decreto legge sarebbero state concepite in «un’ottica di risocializzazione del condannato in tempi più rapidi e certi, dunque con modalità più efficienti e rispettose dei diritti costituzionali del condannato, e ciò per porre rimedio alle criticità che ormai da anni manifesta l’esecuzione penale». Tale riforma rivitalizzerebbe le pene sostitutive, finora scarsamente applicate nella prassi, conferendo alle stesse «connotati di razionalità e mitezza sconosciuti alla legislazione previgente», in piena attuazione dei principi costituzionali che il giudice rimettente erroneamente assumerebbe violati. In conclusione, la sentenza della Corte costituzionale costituisce un'approvazione definitiva della nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare voluta dall'ex ministra della Giustizia Marta Cartabia.

La Corte ha riconosciuto la validità degli obiettivi e delle caratteristiche di questa nuova forma di pena, considerandola uno strumento utile per ridurre l'uso della detenzione carceraria, promuovere la rieducazione dei condannati e alleggerire il sistema penale. Questo pronunciamento apre la strada a un'ampia applicazione della nuova pena sostitutiva, potenzialmente contribuendo a migliorare il sistema penale italiano e renderlo più rispettoso dei diritti umani.