La Corte Costituzionale, con la sentenza 96, depositata il 3 giugno, è intervenuta su una norma cardine del nuovo processo civile riformato, l’articolo 171-bis c.p.c., che consente al giudice di decidere sulle questioni preliminari con decreto, prima dell’udienza di prima comparizione, e quindi senza che le parti abbiano la possibilità di interloquire sul punto, sebbene tale confronto potrebbe indirizzare utilmente la sua decisione.
La Consulta, pur dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma sopra citata, che le erano state poste dal Tribunale di Verona, ha però condiviso il rilievo del giudice rimettente che essa, nella sua formulazione letterale, comporta una compromissione del diritto di difesa, sancito dall’articolo 24 della Costituzione, atteso che “non assicura il dialogo tra il giudice e i difensori sui vizi del contraddittorio, degli atti introduttivi e delle formalità di costituzione” (così testualmente un passaggio della sentenza).
Tale considerazione ha indotto il giudice delle leggi a ricorrere a quella che, a suo dire, sarebbe un’interpretazione adeguatrice della previsione ma che in realtà si risolve in una integrazione, invero solo parziale, del suo disposto.
Secondo la Corte, infatti, il giudice che ravvisasse la necessità di far interloquire le parti, prima dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 171-bis c.p.c., potrebbe fissare un’udienza ad hoc, nell’esercizio dei poteri di direzione del processo che gli competono.
Al contempo le parti, dopo l’adozione del decreto, potrebbero richiedere al giudice di fissare un’udienza per consentire loro di interloquire sulle questioni preliminari. In questo secondo caso però, secondo la Corte, il giudice non sarebbe tenuto ad accogliere l’istanza e potrebbe comunque riservare all’udienza di prima comparizione l’instaurazione del contraddittorio sulla questione preliminare da lui nel frattempo decisa.
La prefigurazione di una simile casistica, oltre a determinare non poca incertezza su quale potrebbe essere la scelta del giudice, comporta però la necessità, non considerata dalla Corte, di definire diversi aspetti ad essa correlati quali: il termine entro il quale il giudice può emettere il provvedimento sulle questioni preliminari previo contraddittorio; il momento di decorrenza dei termini per il deposito delle memorie ex articolo 171-ter c.p.c. e il termine concesso alle parti per richiedere la fissazione di una udienza dopo la pronuncia del decreto; il termine che ha il giudice per decidere sulla predetta istanza.
La sentenza della Corte è però giunta in un momento molto particolare, ovvero mentre in Parlamento si sta però discutendo del correttivo alla riforma Cartabia.
Ed allora l’occasione è quanto mai propizia per chiarire tutti questi profili se non addirittura per abrogare una norma che non riesce a conciliare l’esigenza di concentrazione del processo con la garanzia del diritto di difesa. Del resto la stessa Consulta in un passaggio finale della sentenza sembra invocare l’intervento del legislatore.