Le sezioni unite penali della Cassazione esamineranno la questione relativa al "saluto fascista" in un'udienza fissata per il 18 gennaio prossimo: i supremi giudici, in particolare, sono chiamati a sciogliere il 'nodo' a seguito di un contrasto interpretativo in materia, come osservato dalla prima sezione penale della Corte che, con un'ordinanza dello scorso settembre, ha trasmesso gli atti alle sezioni unite.

Il caso di specie riguarda un processo relativo a una manifestazione avvenuta a Milano il 29 aprile 2016, per commemorare la morte di Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani, alla presenza di oltre mille persone: gli imputati, è la ricostruzione degli inquirenti, risposero alla chiamata del "presente", eseguendo il "saluto fascista".

“Saluto fascista”, cosa valuterà la Cassazione

La questione che i giudici della Corte sono chiamati a esaminare il 18 gennaio prossimo è la seguente: «Se la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nel cosiddetto “saluto fascista”, evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205", la legge Mancino in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, «ovvero in quella prevista dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645", ossia la legge Scelba, legge di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Non solo: le sezioni unite dovranno chiarire "se dette fattispecie abbiano natura di reato di pericolo concreto o di pericolo astratto" e "se i due reati possano concorrere oppure le relative norme incriminatrici siano in rapporto di concorso apparente».

La prima sezione penale, nella sua ordinanza di rimessione, osserva che «secondo un primo orientamento giurisprudenziale, che ritiene che il “saluto fascista” sussumibile nella fattispecie dell'art.2 dl n.122 del 1993, tale manifestazione esteriore costituisce una rappresentazione tipica delle organizzazioni o dei gruppi che perseguono obiettivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa, essendo costituiti per favorire la diffusione di ideologie discriminatorie», quindi «concretizzando una manifestazione tipica dei gruppi che perseguono finalità discriminatorie, che non necessitano di alcun collegamento, anche solo indiretto, con organizzazioni di ispirazione fascista». A tale orientamento, si legge ancora nell'ordinanza della prima sezione penale, se ne contrappone un altro, che ritiene il “saluto fascista” riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 5 legge n. 645 del 1952 e postula che tali condotte siano idonee a determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni che si ispirano, direttamente o indirettamente, all'ideologia del partito fascista».