La Consulta accoglie la richiesta di Avvocatura dello Stato e Senato: altri 6 mesi per approvare la nuova legge sui detenuti “ostativi”, che aspetteranno in galera...

«In considerazione dello stato di avanzamento dell’iter di formazione della legge appare necessario un ulteriore rinvio dell’udienza, per consentire al Parlamento di completare i propri lavori». Così la Corte costituzionale, per voce del proprio presidente Giuliano Amato, spiega la decisione assunta sull’ergastolo ostativo: accogliere l’istanza di differimento della pronuncia avanzata dall’Avvocatura dello Stato e rigettare quella discussa dalle avvocate Francesca e Giovanna Araniti, legali del detenuto Francesco Pezzino, sul cui caso era stato sollevato il dubbio di illegittimità.

DAMIANO ALIPRANDI E VALENTINA STELLA Ergastolo, il diritto può attendere: ancora 6 mesi al Parlamento

Accolta la richiesta di Avvocatura dello Stato e Senato: tempo fino all’ 8 novembre per approvare la nuova legge sui detenuti “ostativi”

«In considerazione dello stato di avanzamento dell’iter di formazione della legge appare necessario un ulteriore rinvio dell’udienza, per consentire al Parlamento di completare i propri lavori». Così la Corte costituzionale, per voce del proprio presidente Giuliano Amato, spiega la decisione assunta sull’ergastolo ostativo: accogliere l’istanza di differimento della pronuncia avanzata dall’Avvocatura dello Stato e rigettare quella discussa dalle avvocate Francesca e Giovanna Araniti, legali del detenuto ( in regime di 4 bis) Francesco Pezzino. Proprio a partire dal caso di questo “ergastolano ostativo non collaborante”, la Cassazione aveva sollevato il dubbio di illegittimità costituzionale, accertata l’anno scorso dalla Consulta che però, con l’ordinanza 97 del 2021, non aveva reso formalmente efficace l’incostituzionalità delle norme, e aveva dato tempo al Parlamento per approvare una nuova legge in materia fino a ieri, 10 maggio.

E ieri, secondo le attese innanzitutto dei detenuti, la Consulta avrebbe dovuto dichiarare incostituzionale la preclusione assoluta della liberazione condizionale per chi non collabora con la giustizia. Ma ha appunto deciso di dare altro tempo al Parlamento - rinvio all’ 8 novembre prossimo - in modo che legiferi secondo l’orientamento dato, con l’ordinanza 97, dalla Consulta stessa.

Si legge nell’ordinanza di ieri, invece, che «la Corte costituzionale, nell’esaminare l’istanza di rinvio delle questioni di legittimità costituzionale sull’ergastolo ostativo, presentata dalla presidenza del Consiglio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, nonché la richiesta di rigetto della parte privata costituita, entrambe discusse oggi ( ieri, ndr) in udienza pubblica, ha disposto il rinvio della trattazione all’udienza pubblica dell’ 8 novembre 2022».

La decisione è stata presa - spiega ancora Amato dopo la camera di consiglio - «considerato che la Camera ha approvato una proposta di legge ora all’esame del Senato e che, nella seduta del 4 maggio 2022, il presidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama ha auspicato un nuovo rinvio dell’odierna udienza “per consentire la prosecuzione e la conclusione dei lavori di Commissione”». Si afferma nell’ordinanza di rinvio che «permangono inalterate le ragioni che hanno indotto questa Corte a sollecitare l’intervento del legislatore, al quale compete, in prima battuta, una complessiva e ponderata disciplina della materia, alla luce dei rilievi svolti nell’ordinanza n. 97 del 2021». Prosegue l’ordinanza che «proprio in considerazione dello stato di avanzamento dell’iter di formazione della legge, appare necessario un ulteriore rinvio dell’udienza, per consentire al Parlamento di completare i propri lavori». Tuttavia, «anche alla luce delle osservazioni della parte costituita, tale ulteriore rinvio deve essere concesso in tempi contenuti», conclude l’ordinanza, fissando all’ 8 novembre la data di trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, prima sezione penale.

COSA PUÒ SUCCEDERE ORA, COSA DICE LA NUOVA LEGGE

Quindi la Consulta ha concesso altro tempo al Parlamento per varare una riforma che rischia di aprire nuovi ricorsi per dubbio di illegittimità costituzionale. Ricordiamo che il giudice delle leggi aveva ritenuto incompatibile con la nostra Carta quella parte dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario che pone un divieto assoluto alla liberazione condizionale per chi non collabora con la giustizia. La riforma che il Parlamento si appresta a varare eleva vertiginosamente gli attuali limiti di pena per accedere al beneficio penitenziario nel caso di condanne per delitti “ostativi”: due terzi della pena temporanea e 30 anni per gli ergastolani. Non solo. La riforma, già passata alla Camera, elimina le ipotesi di collaborazione “impossibile” e “inesigibile”. Quest’ultimo punto rende di fatto nuovamente incostituzionale la legge. In sostanza, finora c’è stata la possibilità per rarissimi casi di ergastolani ostativi, di poter accedere ai benefici perché, solo per fare un esempio, l’organizzazione di appartenenza non esiste più e qualsiasi collaborazione con la giustizia non servirebbe. Oppure, altro esempio, l’ergastolano ha avuto una posizione talmente marginale nell’associazione mafiosa, che pur volendo collaborare non può, vista la non conoscenza completa dei fatti. Eliminando tutto questo, si va contro le indicazioni della sentenza costituzionale stessa che sancisce la differenza tra la mancata collaborazione per scelta con quella per impossibilità. Per intenderci, oggi un Carmelo Musumeci, ex ergastolano ostativo completamente riabilitato, rimarrebbe ancora dentro.