«Da tutta la vicenda emerge con assoluta evidenza che la solidarietà amicale di Sirianni nei confronti di Domenico Lucano si associava anche alla condivisione ideale e valoriale dell’azione politica che quest'ultimo stava svolgendo, quale sindaco di Riace, nella materia dell'accoglienza dei migranti. Anche tale condivisione ideale e valoriale non può considerarsi incompatibile con il prerequisito dell'indipendenza da impropri condizionamenti». È quanto si legge nella relazione di minoranza, votata dal togato progressista Antonello Cosentino, a proposito della conferma di Emilio Sirianni nell'incarico di presidente di sezione della Corte d'appello di Catanzaro.

Per la non conferma, invece, hanno votato i togati Maria Luisa Mazzola ( Magistratura indipendente), Andrea Mirenda ( indipendente), Roberto D'Auria ( Unicost), e i laici Daniela Bianchini ( Fd'I) e Ernesto Carbone ( Iv), secondo i quali il magistrato non ha «autorevolezza culturale» e «indipendenza da impropri condizionamenti». Sirianni, sottolineano, aveva infatti inteso fornire a Lucano il proprio “apporto” non solo di conoscenza “tecnico- giuridica” per contestare l'azione amministrativa degli ispettori prefettizi, cercando di influenzare gli organi politici e la pubblica opinione, in ragione dell’appartenenza ad uno dei gruppi della Magistratura associata.

Per Cosentino, invece, le interlocuzioni avute con Lucano dimostrano soltanto «la messa a disposizione di un amico di competenze giuridiche generiche ( e, peraltro, non inerenti alle funzioni giurisdizionali esercitate) e l’esercizio di un impegno civile militante a sostegno di un’azione amministrativa fondata su una visione della politica dell’immigrazione che Sirianni condivideva». In particolare, «non sono emersi fatti o comportamenti - ulteriori o successivi alle conversazioni intercettate - idonei a dimostrare la sussistenza di alcuna interferenza sulle procedure giudiziarie e amministrative a carico di Lucano».

Sirianni era stato intercettato al telefono mentre parlava con Lucano, finito nel 2017 sotto indagine da parte della guardia di finanza per la gestione del centro di accoglienza migranti nel comune calabrese. Il Consiglio giudiziario aveva espresso all’unanimità un giudizio favorevole alla conferma di Sirianni. Nel parere si dava atto dell’impegno con «livelli di produttività eccellenti pur mantenendo standard di qualità elevati», sottolineando l'eccellente «capacità organizzativa e direttiva che, con impegno, sobrietà e rigore ha eliminato le pendenze della sezione lavoro diretta». Il procedimento penale e disciplinare a carico di Sirianni, rispettivamente favoreggiamento personale a vantaggio di Lucano e l'aver posto in essere attività idonee arrecare pregiudizio all'assolvimento dei doveri dei magistrati di riserbo equilibrio e correttezza, si erano conclusi con una archiviazione.

Le comunicazioni intercorse tra Sirianni e Lucano «non integrano in alcun modo una condotta di favoreggiamento, essendosi il primo limitato a fornire al secondo consigli finalizzati ad imbastire una linea difensiva senza mai porre in essere alcuna condotta materiale concretamente idonea a sviare le indagini e senza offrire suggerimenti volti ad indurre Lucano a porre in essere, a sua volta, qualsivoglia azione diretta in tal senso», aveva scritto il gip di Locri.

Quanto alle critiche rivolte da Sirianni a Nicola Gratteri e a Marco Minniti, si era escluso che potessero avere portata diffamatoria in ragione della natura privata delle conversazioni, pur definendosi “sconvenienti” i toni in cui tali critiche erano state espresse. La Sezione disciplinare del Csm, con sentenza 10 luglio 2020, aveva escluso l’addebito ( su conforme richiesta della Procura Generale della Corte di cassazione), accertando che la condotta di Sirianni non rientrava nel novero delle attività vietate ai magistrati e non aveva violato il dovere di riserbo al quale ogni magistrato è tenuto, in quanto non aveva assunto alcuna rilevanza pubblica, essendo rimasta sempre nell'ambito di una relazione privata di tipo amicale.

Le interlocuzioni tra Sirianni e Lucano, infine, erano finite anche in un procedimento in Prima Commissione per valutare gli eventuali profili di incompatibilità ambientale o funzionale, con riferimento ad alcuni articoli di stampa che avevano riportato stralci delle intercettazioni. Anche questo procedimento si era concluso con l’archiviazione con la formula «non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare». Il Plenum, comunque, ha già deliberato il positivo superamento della VI valutazione di professionalità da parte di Sirianni, senza alcun rilievo.