Si tratta forse di una vicenda non proprio unica nel suo genere ma certo all’apparenza piuttosto infrequente. Una persona coinvolta in una causa civile, una volta appresa la propria vittoria nella controversia, aveva manifestato la volontà di rinunciare al patrocinio a spese dello Stato. Questo avrebbe consentito di indirizzare le spese legali direttamente al proprio difensore.

Tuttavia, la Cassazione ha emesso un parere negativo, sottolineando l'impossibilità per chi beneficia del patrocinio a spese dello Stato di rinunciare a tale vantaggio una volta avviato e concluso il procedimento legale. Con la recente ordinanza n. 31928/2023 la Suprema Corte ha evidenziato un punto chiaro riguardante il gratuito patrocinio: il difensore non ha il potere di rinunciarvi a nome del beneficiario. Questo diritto è un’opportunità per la parte coinvolta, e la Cassazione ha sottolineato che il difensore non può disporre di questo vantaggio.

Nello specifico la vicenda riguardava un caso legato all’acquisto di un terreno, dove l’attore chiedeva la condanna del convenuto al pagamento del doppio della caparra, poiché quest’ultimo aveva rifiutato di concludere l’accordo dopo la fase preliminare. La Cassazione ha accolto le richieste del ricorrente, annullando la decisione impugnata. Nell'affrontare le spese del procedimento, è emerso che il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha manifestato la volontà del suo assistito di “dirottare” le spese verso il proprio procuratore rinunciando al beneficio del patrocinio. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che tale richiesta non equivale a una rinuncia implicita al beneficio da parte della parte assistita. Il patrocinio a spese dello Stato e la distrazione delle spese hanno obiettivi diversi e operano su piani differenti: il primo mira a garantire il diritto di difesa a chi non può permetterselo, il secondo conferisce al difensore un diritto proprio.

La decisione è stata netta: il difensore non può agire sui diritti sostanziali della parte, incluso il diritto all’assistenza dello Stato per le spese legali. La rinuncia può provenire solo dal beneficiario stesso, considerando che il patrocinio a spese dello Stato può essere revocato solo in casi specifici indicati dal Dpr n. 115 del 2002, art. 136, normativa eccezionale e non estendibile per analogia. Di conseguenza, avendo la parte beneficiaria del patrocinio statale vinto la causa, è stata condannata al pagamento delle spese in favore dello Stato, mentre il difensore dovrà richiedere il proprio compenso secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 130 del medesimo Dpr.