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I genitori di Giulion Regeni
«La Giunta Ucpi esprime la propria preoccupazione per il tenore della pronuncia della Corte costituzionale» in merito al processo Regeni. Secondo i penalisti guidati da Gian Domenico Caiazza, «la comunicazione provvisoria consente già di cogliere la portata della limitazione ad una precisa garanzia difensiva che l’ordinamento pone( va) a presidio del giusto processo, fondamento peraltro dell’intervento riformatore introdotto dalla cosiddetta delega Cartabia. Solo quando sia provato che l’imputato abbia avuto esatta conoscenza del processo e dunque sia stato posto nelle condizioni di potersi validamente difendere è possibile procedere contro di lui. Il principio trova fondamento nella nostra Carta Costituzionale e nelle convenzioni internazionali, in particolare all’articolo 6 della Cedu, e non può essere oggetto di bilanciamento con le prerogative della persona offesa, cui è riconosciuto il diritto di esercitare la pretesa risarcitoria anche nel processo penale, ma solo dopo che si sia correttamente instaurato il rapporto processuale» Secondo l’Ucpi, «è necessario riservare alla politica e alla forza delle relazioni internazionali la costruzione delle condizioni per la cooperazione tra gli Stati. La tragica ed esecrabile vicenda che ha colpito Giulio Regeni e la mancata cooperazione dello Stato
estero non possono comunque giustificare interventi che minano i principi del giusto processo scolpiti nell’articolo 111 della Costituzione».
Come sottolineato anche dal professor Spangher, «la decisione rischia di abbassare le garanzie e potrà consentire letture al ribasso di “ogni altra circostanza rilevante”, essendo piuttosto larga la lettura che sarebbe possibile applicare al soggetto assente per giustificarne la mancata partecipazione al processo». In pratica creata una eccezione per questo caso, se ne potrebbero creare altre in futuro per circostanze diverse. E poi c’è da chiedersi: come faranno i difensori di ufficio a difendere i quattro imputati? Inoltre, qualora ci fosse una sentenza di condanna, non potrebbero impugnarla in mancanza del mandato degli assistiti. Insomma, per quanto si voglia punire i torturatori di Regeni, dal punto di vista giuridico la questione si fa complicata.