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IL PALAZZO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in una vicenda che riguarda un avvocato calabrese, confermando la decisione dei giudici tributari di secondo grado che avevano annullato un avviso di accertamento fiscale relativo all’anno 2009. L’Ufficio aveva contestato al professionista l’omessa o sottofatturazione di alcune prestazioni, fondandosi sui documenti trovati dalla Guardia di Finanza nello studio legale durante un accesso. Tra questi figurava un block notes con l’elenco dei clienti e i compensi ricevuti, considerato una sorta di contabilità parallela.
In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, ma la Corte regionale della Calabria aveva ribaltato la decisione, ritenendo illegittimo l’utilizzo di quella documentazione. Secondo i giudici, infatti, i finanzieri avevano esaminato le carte facendo valere un’autorizzazione del procuratore della Repubblica di Paola rilasciata in via preventiva, prima ancora che l’avvocato eccepisse il segreto professionale e senza alcun riferimento specifico ai documenti da acquisire. Inoltre, l’accertamento era fondato anche su dichiarazioni di terzi, elementi ritenuti “meri indizi” e quindi non sufficienti da soli a sostenere la pretesa fiscale.
L’Agenzia delle Entrate aveva fatto ricorso in Cassazione, sostenendo da un lato che l’autorizzazione preventiva fosse valida e dall’altro che la documentazione extracontabile, come un block notes, potesse costituire indizio grave, preciso e concordante. La Suprema Corte non ha condiviso queste tesi. I giudici hanno ricordato che, in base all’articolo 52 del Dpr 633 del 1972, se il professionista invoca il segreto professionale i verificatori possono esaminare i documenti soltanto con un’autorizzazione “ad hoc” del procuratore, rilasciata dopo l’eccezione
e riferita a quelli specifici atti. In sentenza si legge testualmente: «Una siffatta autorizzazione, proprio perché divenuta necessaria soltanto a seguito dell’opposizione del segreto professionale, non poteva che intervenire successivamente al verificarsi della situazione che ne aveva imposto il rilascio e con specifico riferimento ai documenti per i quali l’esigenza si era manifestata».
Richiamando un precedente delle Sezioni Unite, la Cassazione ha sottolineato che il provvedimento del procuratore deve contenere una valutazione comparativa delle ragioni opposte dal professionista e di quelle addotte dall’amministrazione. Nel caso concreto, tale passaggio non era avvenuto, rendendo inutilizzabili i documenti acquisiti. Di conseguenza, la censura dell’Agenzia delle Entrate sulla validità della contabilità parallela è stata dichiarata inammissibile, perché non pertinente rispetto alla motivazione decisiva della sentenza d’appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Amministrazione finanziaria a pagare le spese processuali. La pronuncia in sede di legittimità conferma quindi il principio secondo cui il segreto professionale del contribuente non può essere superato da autorizzazioni generiche e preventive, ma soltanto da un atto motivato successivo all’eccezione, pena l’inutilizzabilità dei documenti ai fini fiscali. Com’è avvenuto in questo caso.