Oggi finalmente ci sarà l'attesissimo Consiglio dei ministri durante il quale la ministra della Giustizia Cartabia porterà i decreti attuativi della riforma del processo penale. Sarà interessante capire come si comporteranno i partiti di opposizione a Draghi, ossia Lega e Movimento 5 Stelle. Intanto abbiamo avuto modo di leggere la corposa bozza della relazione introduttiva. Circa 500 pagine divise nei tre pilastri principali: processo penale, sistema sanzionatorio, giustizia riparativa.

Come ci sintetizza il professore emerito di procedura penale della Sapienza Giorgio Spangher, «da una rapida lettura, in attesa dei testi definitivi, non rilevo nulla di particolarmente nuovo rispetto alla delega. Quello che mi ha stupito è che, rispetto a tutto il dibattito precedente, ai criteri di priorità dell'azione penale siano state assegnato solo due righe».

In particolare leggiamo: ' Nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio'. Ma è dal punto di vista delle istanze dell'avvocatura che Spangher mostra qualche preoccupazione: «Se è vero che il sistema sanzionatorio è il punto forte di questo progetto di riforma, per quanto riguarda il processo rilevo delle criticità. Innanzitutto sono stati specificati molto i criteri per le impugnazioni», specialmente per quanto concerne l'appello. Si tratta di un tema su cui l'Unione delle Camere penali ha focalizzato molto l'attenzione e ha fatto emergere diversi timori in sede di discussione preliminare.

Nella bozza, infatti, si prevede che “ l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione” ». Viene quindi perseguito, si legge a commento, ' il fine di innalzare il livello qualitativo dell’atto d’impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria'. A ciò si aggiunge, sottolinea Spangher, «che la difesa deve presentare la domanda di concordato a pena di decadenza solo quindici giorni prima dell'udienza e non più anche nel corso del giudizio».

In più, ci spiega sempre Spangher, «si fa esplicito riferimento al fatto che l'inammissibilità prevarrà sull'improcedibilità». L'Unione delle Camere penali aveva poi chiesto che, nell’ipotesi di mutamento del giudice, la riassunzione della prova dichiarativa verbalizzata tramite videoregistrazione venisse resa pubblica in aula per avere la certezza della visione da parte del nuovo giudice. Purtroppo questo non è stato previsto. Queste modifiche fanno emergere una certa tendenza a voler limitare gli strumenti a disposizione della difesa.

Rispetto alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, a dispetto delle critiche sollevate da Carroccio e dai pentastellati, sembrerebbe confermato l'impianto iniziale della delega, ossia che "la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni".

Il presupposto è quello per cui "quando la pena detentiva ha una breve durata, rieducare e risocializzare il condannato – come impone l’articolo 27 della Costituzione – è obiettivo che può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene diverse da quella carceraria che, eseguendosi nella comunità delle persone libere, escludono o riducono l’effetto desocializzante della detenzione negli istituti di pena, relegando questa al ruolo di extrema ratio". Infine, per quanto concerne la vera innovazione della giustizia riparativa, fortemente promossa dalla Guardasigilli, ' la fattispecie di reato o la sua gravità non sono ostativi all’avvio di un programma di giustizia riparativa che può quindi aver luogo, potenzialmente, per qualsiasi illecito penale, sussistendo il consenso informato e la partecipazione volontaria delle persone interessate'.

Intanto da via Arenula trapela il fatto che i decreti attuativi della riforma del processo civile e dell'Ufficio per il processo sono stati assegnati alle commissioni parlamentari di competenza, quindi hanno iniziato a decorrere i sessanta giorni utili per esprimere i pareri non vincolanti.